9 Novembre 2015

Il sequestro conservativo su conti bancari secondo il regolamento UE n. 655/2014

di Ruggero Siciliano Scarica in PDF

Il regolamento UE n. 655/2014 ha istituito l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (OESC), che può essere riconosciuta ed eseguita negli Stati membri senza procedure di exequatur. Con questa misura cautelare si vuole facilitare il recupero dei crediti nello spazio giuridico europeo. Il legislatore si è posto l’obiettivo di bilanciare le istanze di tutela del credito con quelle di garanzia del diritto di difesa del debitore. La data di entrata in vigore è il 18 gennaio del 2017.

1. Premessa

Il 27 giugno 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il regolamento n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce la procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (d’ora in avanti “OESC”).

Il recupero di beni e somme di denaro che si trovano all’estero rappresenta nella prassi operativa uno dei problemi più annosi.

Nella legislazione comunitaria (artt. 31 reg. Bruxelles I e 35 reg. Bruxelles I-bis) il creditore dispone della facoltà di ottenere dei provvedimenti cautelari nello Stato di esecuzione per prevenire eventuali attività fraudolente del debitore. Tali strumenti, tuttavia, non sempre sono pienamente efficaci e richiedono complesse e costose operazioni di ricerca.

Il regolamento in esame è il risultato di un iter complesso, intrapreso dalla Commissione europea con il Libro Verde del 24 ottobre 2006. L’obiettivo dei lavori è stato quello di ovviare alla frammentazione delle regole e strumenti vigenti per il recupero del credito nello spazio giuridico europeo. Il regolamento n. 655/2014, strumento comunitario di cooperazione giudiziaria in materia civile, si colloca nel quadro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e la sua base giuridica risiede nell’art. 81, par. 2, TFUE.

Si tratta del primo regolamento europeo interamente ispirato all’armonizzazione di una procedura in materia di esecuzione di misure cautelari. Ciò denota una significativa evoluzione della materia del diritto processuale civile internazionale che, a partire dal regolamento CE n. 805/2004, ha superato la necessità di ricorrere alla procedura di exequatur per dare esecuzione in uno Stato membro ai provvedimenti emanati in un altro Stato comunitario.

Il regolamento UE n. 655/2014 si applicherà a decorrere dal 18 gennaio 2017 a tutti gli Stati membri, eccettuati la Danimarca ed il Regno Unito.

2. Oggetto e ambito d’applicazione del regolamento UE n. 655/2014

La procedura consente ad un creditore di ottenere un’OESC, che impedisca al debitore di compromettere la successiva esecuzione del credito mediante il trasferimento o il prelievo, fino a concorrenza dell’importo specificato nell’ordinanza, di somme che sono detenute dal debitore, o in suo nome, in un conto bancario presso uno Stato membro (art. 1).

L’OESC è autonoma, concorrente ed alternativa rispetto ai rimedi cautelari di diritto interno.

Il regolamento si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale con carattere transnazionale ai sensi dell’art. 3.

Il regolamento non si applica, ex art. 2, alla materia fiscale, doganale o amministrativa e agli acta iure imperii. Non rientrano nel suo campo di applicazione neppure i diritti patrimoniali derivanti da un regime patrimoniale tra coniugi o da rapporti con effetti assimilabili al matrimonio, i testamenti e le successioni, i crediti nei confronti di un debitore assoggettato ad una procedura concorsuale, la sicurezza sociale e l’arbitrato.

Un caso è transnazionale se il conto bancario, su cui si intende effettuare il sequestro mediante l’OESC, è tenuto in uno Stato membro che non sia quello dell’autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la domanda di OESC o quello in cui il creditore è domiciliato (art. 3).

3. La procedura per ottenere un’ordinanza di sequestro conservativo

Gli artt. 5 e 6 disciplinano le condizioni per avvalersi dell’OESC e la relativa competenza giurisdizionale.

Il creditore può domandare l’OESC sia prima dell’avvio di un procedimento di merito contro il debitore in uno Stato membro, sia nel corso del processo di merito, fino a quando è stata emessa la decisione giudiziaria o è stata approvata o conclusa una transazione giudiziaria. La competenza spetta al giudice che dovrebbe pronunciarsi sul merito (art. 6, par. 1).

Dopo che il creditore ha ottenuto, in uno Stato membro, un titolo esecutivo, competente sarà invece il giudice che ha emesso il titolo (art. 6, par. 3).

L’emissione dell’OESC presuppone che il creditore abbia fornito prove sufficienti in ordine al fumus boni iuris e al periculum in mora (art. 7).

La domanda di ordinanza deve essere depositata utilizzando il modulo elaborato ex art. 52, par. 2, e deve contenere le informazioni di cui all’art. 8.

L’autorità giudiziaria decide con una procedura scritta sulla base delle informazioni e prove fornite dal creditore nella domanda, se le ritiene insufficienti può chiedere al creditore di fornire ulteriori prove documentali (art. 9).

L’OESC viene emessa inaudita altera parte (art. 11) entro 10 giorni, ovvero 5 giorni dal deposito della domanda, se il diritto del creditore risulta da sentenza, transazione o atto pubblico (art. 18). Ai sensi dell’art. 22, l’OESC è riconosciuta ed è esecutiva negli altri Stati membri senza alcuna procedura di esecutività (c.d. exequatur).

L’ordinanza dev’essere trasmessa tempestivamente alla banca dove è tenuto il conto corrente del debitore affinché quest’ultima provveda al blocco dell’importo indicato (art. 23).

La notifica o comunicazione dell’OESC al debitore, ex art. 28, avviene solo dopo la sua esecuzione. La ratio della disciplina è quella di garantire l’effetto sorpresa della misura cautelare europea così da prevenire eventuali atti fraudolenti del debitore.

A tutela del debitore è tuttavia previsto che nel caso in cui il creditore non sia munito di titolo esecutivo, esso debba costituire una garanzia di importo sufficiente per impedire abusi della procedura ed assicurare il risarcimento di eventuali danni patiti dal debitore in conseguenza dell’ordinanza (art. 12).

È inoltre disciplinata all’art. 13 una responsabilità per colpa in capo al creditore.

Nel capo IV del regolamento sono poi disciplinati i mezzi di ricorso avverso l’OESC a tutela del debitore, con i quali esso può esercitare il suo diritto di difesa, chiedendone la revoca o modifica della stessa o la limitazione o cessazione dell’esecuzione. Se la legislazione nazionale lo consente il debitore può inoltre fornire garanzie in sostituzione del sequestro sino alla concorrenza dell’importo dell’ordinanza.

4. La ricerca all’estero dei beni del debitore.

Nel regolamento in esame assume grande importanza il tema della trasparenza dei patrimoni.

All’art. 14 è disciplinata la richiesta di informazioni sui conti bancari. Il creditore presenta la richiesta nella domanda di OESC, giustificando i motivi per cui ritiene che il debitore detenga uno o più conti presso una banca in un determinato Stato membro.

Il meccanismo di cui all’art. 14 può essere avviato dal creditore indipendentemente dal fatto che disponga o meno del titolo esecutivo.

Nel primo caso la richiesta verrà trasmessa dall’autorità giudiziaria, presso cui è depositata la domanda di OESC, all’autorità di informazione dello Stato membro di esecuzione, affinché quest’ultima ottenga le informazioni necessarie per individuare i conti correnti del debitore.

Se invece il creditore non dispone ancora del titolo esecutivo, la richiesta di informazioni può essere da lui effettuata purché l’importo del credito sia “rilevante” e a condizione che esso fornisca la prova dell’urgente necessità di acquisire le informazioni sui conti bancari del debitore, altrimenti l’esecuzione del credito potrebbe essere compromessa.

I dati personali, che vengono comunicati dalle autorità competenti, possono essere utilizzati e trattati soltanto per un periodo limitato e per i fini sottesi all’emissione dell’OESC, ciò è previsto a garanzia del diritto alla riservatezza e della dignità del debitore (art. 47).

5. Considerazioni finali.

Il legislatore comunitario ha cercato di bilanciare istanze differenti, da un lato il diritto del creditore all’effettività dell’esecuzione, dall’altro il diritto del debitore alla tutela dei dati personali e del contraddittorio.

Soltanto l’esperienza applicativa potrà dire se l’OESC consentirà un recupero del credito celere ed effettivo, tale da giustificare la compressione della privacy e dei diritti di difesa del debitore, che caratterizzano questo nuovo istituto.