Natura giuridica del fermo dei beni mobili registrati e conseguenze in materia di opposizione
di Domenico Cacciatore Scarica in PDFCass. Civ., Sez. Unite, ordinanza 22 luglio 2015, n. 15354; Pres. Salmè; Rel. Amendola
[1] Esecuzione forzata in genere – Esecuzione forzata esattoriale – Fermo amministrativo di beni mobili – natura giuridica
[2] Esecuzione forzata – Esecuzione forzata esattoriale – Opposizione al provvedimento di fermo – Competenza per materia e per valore
[1] Il fermo dei beni mobili registrati è una misura afflittiva, volta ad indurre il debitore all’adempimento, pur di ottenerne la rimozione
(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86)
[2] Il fermo dei beni mobili registrati, essendo una misura afflittiva, è impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un’azione di accertamento negativo della pretesa dell’esattore di eseguire il fermo e al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria
(cod. proc. civ. artt. 7, 9, 17, 615; D.P.R. 29 settembre 1973 art. 86)
IL CASO
[1] [2] Il Giudice di Pace di Palmi dichiarava la propria incompetenza per materia, in favore del Tribunale, a conoscere l’opposizione avverso il preavviso di fermo, ritenendo che lo stesso preavviso di fermo avesse natura di atto esecutivo.
Il Tribunale dinanzi al quale era stata riassunta la causa, escludendo la natura esecutiva del preavviso di fermo e ritenendo esperibile la tutela giudiziaria dinanzi al giudice competente per valore, richiedeva d’ufficio regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c..
La questione veniva rimessa alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che sono state chiamate a pronunciarsi sulla natura del fermo dei beni mobili registrati e sulle relative conseguenze in materia di riparto della competenza.
LA SOLUZIONE
[1] [2] Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, hanno escluso la natura esecutiva del fermo dei beni mobili registrati previsto dall’art. 86, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, riconoscendo allo stesso la natura di una misura puramente afflittiva (rectius: coercitiva), volta ad indurre il debitore all’adempimento.
Il fermo dei beni mobili registrati viene considerato dalla Suprema Corte una misura alternativa all’esecuzione, atteso che si colloca tra la notificazione della cartella di pagamento ed il pignoramento ed è un atto puramente discrezionale dell’agente della riscossione, svincolato dalla procedura esecutiva.
Esclusa la natura esecutiva del fermo, l’opposizione a tale provvedimento, puramente coercitivo, è stata qualificata come un’azione di un accertamento negativo della pretesa di eseguire lo stesso fermo, con conseguente potere dei giudice di conoscere sia i vizi formali che la fondatezza del credito dell’agente della riscossione.
Sulla base delle superiori premesse le Sezioni Unite, con riferimento al fermo di beni mobili registrati – che non riguardava crediti di natura tributaria attratti nella giurisdizione del Giudice Tributario ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. 3-ter, D.Lgs. 31 dicembre1992, n. 546 – hanno escluso l’applicabilità degli artt. 17 e 27 c.p.c. ed affermato il principio secondo il quale il giudice competente a conoscere dell’opposizione va individuato secondo gli ordinari criteri in materia di riparto della competenza per materia e per valore.
QUESTIONI
[1] [2] Con l’ordinanza in esame è stato superato il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità che attribuiva al fermo dei beni mobili registrati natura esecutiva e riteneva competente il Tribunale in via esclusiva a conoscere dell’opposizione (v. Cass. Civ., Sez. Unite, 12 ottobre 2011, n. 20931).
I principi espressi nella pronuncia in commento, peraltro, trovano riscontro nell’orientamento dottrinale secondo il quale, dovendosi escludere la sussistenza di un nesso tra il fermo dei beni mobili e l’esecuzione forzata, l’istituto in esame deve essere considerato una misura alternativa all’esecuzione forzata, avente natura puramente coercitiva (v. Ziino, L’impugnazione del preavviso di fermo: superati i dubbi sulla giurisdizione, le sezioni unite introducono nuove (ingiustificate) questioni di competenza, in Giust. civ., 2011, 2, 351; Vaccarella, Il fermo tributario e la tutela giurisdizionale: aberratio ictus del Consiglio di Stato o della Corte Costituzionale?, in Riv. esec. forz., 2007, 713;).
La natura esecutiva del fermo amministrativo, peraltro, era stata esclusa anche da quella parte della giurisprudenza che aveva attributo all’istituto natura cautelare (cfr. Cass. civ., Sez. VI Ord., 5 dicembre 2011, n. 26052; App. Catanzaro, Sez. lavoro, 13 giugno 2015; contra, Trib. Torre Annunziata, 14 gennaio 2015).
L’esclusione del fermo amministrativo dal novero degli atti esecutivi, determina l’inapplicabilità degli artt. 17 e 27 c.p.c. e l’applicazione delle regole ordinarie in materia di riparto di competenza.
La natura coercitiva – e non esecutiva – del fermo, inoltre, esclude la possibilità di applicare alla relativa opposizione la disciplina di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.. L’opposizione in esame si configura come un’azione giudiziaria di accertamento negativo della pretesa di esecuzione del provvedimento e del credito vantato dall’agente della riscossione.
La pronuncia in commento, prospettando una nuova interpretazione del quadro normativo di riferimento, risolve annose questioni relative al riparto di competenza e prospetta un più agevole esercizio dell’azione giudiziaria, svincolata dalle forme e dai termini previsti dall’artt. 615 e 617 c.p.c.