21 Dicembre 2015

Opponibilità ex art. 617 c.p.c. del provvedimento di chiusura anticipata per infruttuosità dell’espropriazione immobiliare

di Daniela Longo Scarica in PDF

Trib. Bari, sez. II civile; sentenza 24 luglio 2015; Pres. Pasculli; Rel. Ruffino.

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Espropriazione forzata immobiliare – Istanza di chiusura anticipata per c.d. infruttuosità – Rigetto – Reclamo – Inammissibilità – Opposizione agli atti esecutivi (Cod. proc. civ., art. 617, 630; disp. att. c.p.c., art. 164 bis).

Espropriazione forzata immobiliare – Provvedimento sull’istanza di chiusura per c.d. infruttuosità – Reclamo – Rigetto – Pagamento dell’ulteriore contributo unificato (Cod. proc. civ., art. 630 c.p.c.; disp. att. c.p.c., art. 164 bis; d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13).

[1] Il provvedimento con il quale il giudice chiude anticipatamente la procedura di esecuzione immobiliare ai sensi dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c. per c.d. infruttuosità dell’espropriazione integra una fattispecie di chiusura atipica del processo esecutivo e il provvedimento che la dispone è soggetto ad opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.

[2] In caso di dichiarazione di inammissibilità del reclamo di cui all’art. 630 c.p.c. (nel caso di specie, proposto avverso il provvedimento che decide sulla chiusura anticipata per c.d. infruttuosità dell’espropriazione immobiliare di cui all’art. 164 bis disp. att. c.p.c.) è dovuto il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già previsto per lo stesso reclamo, trovando applicazione l’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.

CASO
[1] Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione aveva respinto un’istanza di «estinzione anticipata della esecuzione» proposta dai debitori ai sensi dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c., come novellato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni in l. 10 novembre 2014, n. 162.

Contro il provvedimento di rigetto i debitori proponevano reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c., chiedendo al collegio di dichiarare, in riforma dell’ordinanza impugnata, la «chiusura anticipata/estinzione» del processo esecutivo.

I resistenti creditori, procedente e intervenuti, avevano dedotto l’inammissibilità del rimedio eletto dal debitore esecutato.

SOLUZIONE
[1] Il Tribunale barese ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dai debitori ai sensi dell’art. 630 c.p.c., atteso che il provvedimento emesso ai sensi dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c. è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

[2] Il collegio, nel rigettare il reclamo in parola, ha dato «atto dell’obbligo, a carico dei reclamanti, in solido, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, a norma dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002».

QUESTIONI
[1] Investito del reclamo di cui all’art. 630 c.p.c. avverso il provvedimento col quale il giudice dell’esecuzione in prime cure aveva rigettato un’istanza per c.d. infruttuosità dell’esecuzione ai sensi dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c., il collegio preliminarmente affronta la questione dell’ammissibilità del rimedio proposto.

La premessa del ragionamento compiuto dal tribunale è da rinvenirsi nell’orientamento consolidato della Suprema corte, la quale ritiene ammissibile siffatto reclamo esclusivamente avverso i provvedimenti che abbiano deciso fattispecie tipiche di estinzione, mentre ove la chiusura del processo non rientri nell’alveo di tali fattispecie, qualificandosi come atipica, il rimedio esperibile è l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c.

Da ultimo, in tal senso, v., in giurisprudenza, Cass., ord. 13 maggio 2015, n. 9837, e, in dottrina, v. M. Rendina, I provvedimenti di “chiusura anticipata” nell’esecuzione contro i terzi degli obblighi di non fare: ammissibilità, rimedi, limiti, in Nuova giur. civ., 2011, I, 1192 ss.

Il Tribunale barese deve, conseguentemente, affrontare la questione della qualificazione della fattispecie di chiusura anticipata dell’espropriazione immobiliare per c.d. infruttuosità: la conclusione cui opportunamente perviene è nel senso che essa integri una ipotesi di chiusura atipica del processo esecutivo, per quanto detto supra suscettibile di opposizione ex art. 617 c.p.c. Il reclamo risulta, pertanto, inammissibile.

In tal senso, in dottrina, v., da ultima, O. Desiato, Infruttuosità dell’esecuzione forzata, in «Misure urgenti per la funzionalità e l’efficienza della giustizia civile», a cura di D. Dalfino, Torino, 2015, 242. In giurisprudenza, v. Trib. Reggio Calabria 17 luglio 2015, inedita, la quale ha parimenti dichiarato l’inammissibilità del reclamo proposto avverso l’ordinanza che aveva dichiarato l’estinzione del processo esecutivo ai sensi del citato art. 164 bis.

Le ragioni che, secondo il ragionamento di Trib. Bari, militano a favore di tale conclusione sono di natura letterale e logico-sistematica.

Sotto il primo profilo, il dato positivo è chiaro nell’utilizzare l’espressione «chiusura anticipata del processo esecutivo», che differenziandosi da quella che individua l’istituto dell’estinzione è, invece, identica a quella contenuta nell’art. 187 bis disp. att. c.p.c.

Sotto un profilo logico-sistematico, il collegio adduce a fondamento della soluzione accolta il rilievo che la fattispecie in esame non è stata collocata nello specifico contesto dedicato all’estinzione del processo esecutivo e che il comune denominatore delle figure tipiche dell’estinzione è dato dal verificarsi di un fatto estintivo “imputabile” ad una delle parti. Tale ultimo fattore difetta nella fattispecie in esame che, invece, risponde alla ratio di porre fine ad un processo esecutivo nel quale si verifichi una impossibilità di prosecuzione slegata dal contegno delle parti.

Rileva, poi, il tribunale barese che la differente ratio sottesa all’estinzione e alla chiusura atipica del processo esecutivo rende ragionevole l’inquadramento del provvedimento in esame nell’alveo della chiusura atipica anche sotto il profilo degli effetti sulla decorrenza della prescrizione. Alla chiusura anticipata di cui all’art. 164 bis disp. att. c.p.c., nella quale come detto difetta un fatto causativo del creditore – sopravvive non soltanto l’effetto interruttivo istantaneo della prescrizione risalente al primo atto del processo, al pari di quanto avviene in caso di estinzione, ma altresì l’effetto interruttivo permanente, che si ritiene prevalentemente venga meno a fronte della estinzione del processo esecutivo.

Cfr., in relazione al venir meno dell’effetto interruttivo permanente in caso di estinzione del processo esecutivo, Cass. 11 ottobre 2006, n. 21733, e in dottrina, con riguardo alla difformità tra fattispecie estintive ed altre ipotesi di chiusura del processo esecutivo, A.M. Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, 4a ed., Padova, 2014, 22; nonché A. Saletti, Processo esecutivo e prescrizione: contributo alla teoria della domanda esecutiva, Milano, 1992, 226 ss., spec. 246 ss.

[2] L’inammissibilità del reclamo ex art. 630 c.p.c. integra a parere del collegio barese la fattispecie di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 1, comma 17°, l. 24 dicembre 2012, n. 228 (l. stabilità), in virtù del quale «quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis».

Il riferimento alle “impugnazioni” contenuto nella norma andrebbe, quindi, inteso in termini ampi, non potendo non trovare applicazione anche ai reclami, i quali – rileva ancora Trib. Bari – sono considerati strumenti di impugnazione proprio ai fini della disciplina del contributo unificato (arg. ex Circ. Min. Giust. 31 luglio 2002, n. 5, in www.giustizia.it, la quale fa riferimento ai reclami avverso i provvedimenti cautelari).

Non constano precedenti in termini.

Sul vincolo in capo al giudice dell’impugnazione di dare atto, pronunziando il provvedimento che la definisce, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in parola, v. Cass. 14 marzo 2014, n. 5955.

Nel senso che la sanzione in esame trovi applicazione al ricorso per regolamento di competenza, attesa la natura impugnatoria, v. Cass., ord. 22 maggio 2014, n. 11331.

Sulla misura in esame, v. Circ. Min. Giustizia 6 luglio 2015, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, in www.ilcaso.it.

 

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