14 Marzo 2016

Nullità del precetto per mancato avvertimento sulle procedure da sovraindebitamento

di Pasqualina Farina Scarica in PDF

Trib. Frosinone, ord. 28 gennaio 2016

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Precetto – mancato avviso sulle procedure di sovraindebitamento – nullità -opposizione all’esecuzione – istanza di sospensione – rigetto – mera irregolarità (artt. 480, comma 2, 615 c.p.c.; l. n. 3 del 2012).

Il mancato inserimento nel precetto dell’avvertimento sulla possibilità di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento nei modi stabiliti dal novellato art. 480, secondo comma, c.p.c. non determina la nullità del precetto.

Trib. Milano, ord. 23 dicembre 2015

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Precetto – mancato avviso sulle procedure di sovraindebitamento – nullità – opposizione agli atti esecutivi – istanza di sospensione – accoglimento (artt. 480, comma 2, 617 c.p.c.; l. n. 3 del 2012).

È nullo il precetto privo dell’avvertimento al debitore che, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

CASO
In forza del nuovo secondo comma dell’art. 480 c.p.c., il precetto deve contenere l’avvertimento al debitore che può porre rimedio al sovraindebitamento, con un accordo di composizione della crisi o con un piano del consumatore.

Tuttavia, la norma nulla dice sulle conseguenze del mancato avvertimento. Di conseguenza non è chiaro se il mancato rispetto dell’ultima parte del secondo comma dell’art. 480 integri una nullità del precetto che il debitore deve dedurre ai sensi dell’art. 617 c.p.c. o costituisca piuttosto una mera irregolarità formale, inidonea ad incidere sullo svolgimento del processo esecutivo.

Sulla questione si registrano due provvedimenti che forniscono soluzioni contrastanti.

SOLUZIONI
Per il Tribunale di Milano, la violazione dell’art. 480, secondo comma, ult. parte, c.p.c., se censurata a norma dell’art. 617 c.p.c. determina la nullità del precetto, con conseguente sospensione dell’esecuzione. Il creditore è stato pure condannato alle spese, nel rispetto di quanto stabilito da Cass. n. 22033 del 2011.

A pochi giorni di distanza il Tribunale di Frosinone ha invece rigettato l’istanza di sospensione proposta dal debitore ed ha affermato che il mancato inserimento dell’avvertimento sulla possibilità di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento nei modi stabiliti dal novellato art. 480, secondo comma, c.p.c. non comporta la nullità del precetto.

QUESTIONI
La pronuncia del Tribunale di Frosinone – sia pure estremamente succinta – è quella più convincente e va condivisa per diverse ragioni.

Innanzitutto è suffragata dall’art. 156, primo comma, c.p.c., per il quale la nullità non può pronunciarsi quando non è comminata dalla legge e, nel caso di specie, manca qualsiasi sanzione per la mancanza dell’avvertimento; né viene richiamata la locuzione a pena di nullità adottata dal precedente periodo dell’art. 480, secondo comma, c.p.c., dove si individuano gli elementi che costituiscono il contenuto necessario del precetto (indicazione delle parti, ecc).

Per il terzo comma dell’art. 156 c.p.c. la nullità non può pronunciarsi quando l’atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato. Se lo scopo del precetto – come rilevato da dottrina e giurisprudenza – è consentire l’adempimento del debitore, evitando l’esecuzione ed il conseguente aggravio di spese, va escluso che l’avvertimento sul sovraindebitamento costituisca un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo ai sensi del secondo comma dell’art. 156 c.p.c. 

In secondo luogo va segnalato l’orientamento della Suprema Corte che, in più occasioni, ha imposto al debitore – oltre alla deduzione del vizio – l’allegazione e soprattutto la prova della lesione delle prerogative processuali o sostanziali (ex multis Cass. 30 giugno 2014, n. 14774; 13 maggio 2014, n. 10327).

Considerato che l’accesso alle procedure di sovraindebitamento non è affatto precluso, né limitato dal compimento degli atti esecutivi successivi alla notifica del precetto (a differenza della conversione cui il debitore può accedere solo prima che venga disposta la vendita o l’assegnazione), l’interpretazione del Tribunale di Frosinone sembra quella più corretta.

 

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