5 Aprile 2016

La mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento caduca l’intero procedimento esecutivo

di Roberta Metafora Scarica in PDF

Cass., Sez. III, 14 marzo 2016, n. 4751

Pres. Salmè – Rel. Frasca

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Esecuzione per obbligazioni pecuniarie – Espropriazione immobiliare – Atto di pignoramento – Rinnovazione della trascrizione – Mancanza – Conseguenze

(Cod. Civ. artt. 2668 bis e 2668 ter

[1] La mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale caduca l’intero processo esecutivo, compreso il pignoramento, restando preclusa la possibilità che il soggetto interessato possa fare luogo ad una rinnovazione tardiva, di sua iniziativa o su termine concesso dal giudice dell’esecuzione, che si àncori all’originario pignoramento, nel frattempo divenuto sensibile ad atti di disposizione medio tempore verificatisi da parte del debitore originario.   

Esecuzione per obbligazioni pecuniarie – Espropriazione immobiliare – Atto di pignoramento – Mancata rinnovazione della trascrizione – Rilievo officioso del giudice – Conseguenze – Improcedibilità  

(Cod. Civ. artt. 2668 bis e 2668 ter; Cod. Proc. Civ. art. 617) 

[2] Spetta al giudice dell’esecuzione rilevare d’ufficio la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento e, di conseguenza, dichiarare l’improseguibilità del processo esecutivo con provvedimento suscettibile di controllo ai sensi dell’art. 617 c.p.c. 

CASO
[1] Il giudice dell’esecuzione, rilevato la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento, dichiarava l’estinzione del processo esecutivo e disponeva la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Contro l’ordinanza di estinzione veniva proposta dagli esecutanti opposizione agli atti esecutivi, respinta dal tribunale. Avverso la decisione del tribunale era proposto dagli stessi creditori ricorso per cassazione, con il quale si lamentava l’erroneità della tesi del giudice dell’opposizione, il quale, sulla premessa di ancorare il momento perfezionativo del pignoramento alla trascrizione, aveva affermato che la mancata tempestiva rinnovazione della trascrizione del pignoramento aveva determinato la perdita di efficacia ex tunc del pignoramento.  

SOLUZIONE
[1] La S.C. rigetta il ricorso e afferma che la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento immobiliare determina la caducazione ex tunc dello stesso e dell’intera attività processuale ad esso conseguita. Giunge a tale conclusione prescindendo dalla disputa circa il momento perfezionativo del pignoramento, giacché, ad avviso del S.C., l’art. 2668 ter c.c. disciplina un aspetto del pignoramento che viene in rilievo non al momento in cui il primo atto esecutivo viene ad esistenza, ma, molti anni dopo, quando ha dispiegato completamente la sua efficacia (i.e. ha già realizzato la sua funzione come atto giuridico di impulso), restando così sullo sfondo la questione se la funzione del pignoramento fosse stata svolta secondo lo schema che considera la trascrizione come mero elemento di integrazione dell’efficacia verso i terzi o secondo quello che considera la trascrizione come elemento costitutivo della fattispecie a formazione progressiva (come pare comunque preferibile per la Cassazione).

Il S.C. precisa altresì che la rilevazione della mancata trascrizione del pignoramento è affidata al potere di rilevazione ufficiosa del giudice, il quale, pertanto, dovrà dichiarare l’improseguibilità dell’azione esecutiva con ordinanza impugnabile ai sensi dell’art. 617 c.p.c.

QUESTIONI
[1] L’introduzione dell’art. 2668 ter c.c. ha rinverdito l’antica disputa esistente in dottrina circa il momento perfezionativo del pignoramento immobiliare: al riguardo, difatti, laddove si attribuisca natura costitutiva alla trascrizione deve necessariamente ricavarsi che la sua mancata rinnovazione determini la caducazione dello stesso atto di pignoramento (Giordano – Lombardi, Il nuovo processo civile, Roma, 2009, 648 ss.; Miccolis, La rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili, in Foro it., 2009, V, 340; Trib. Nocera Inferiore, 27 settembre 2011, Riv. es. forz., 2011, 686 ss., con nota di Risolo), a causa della sopravvenuta carenza di un elemento che lo perfeziona; viceversa, ritenendo che il pignoramento immobiliare si perfezioni con la notifica dell’atto al debitore e che la trascrizione abbia un ruolo di mera integrazione della sua efficacia, la mancata rinnovazione non comporta la perdita di efficacia del pignoramento, per cui il processo può ritenersi ancora “in piedi”, anche se incapace di produrre effetti nei confronti dei terzi (Travi, Espropriazione immobiliare, in Noviss. Dig. it., VI, Torino, 1960, 904; Cass. 27 marzo 1965, n. 525, in Giust. civ., 1965, I, 1144 e Cass. 16 settembre 1997, n. 9231, in Foro it., 1998, I, 1969, con nota di Boccagna).

Invero, oggi prevale un terzo orientamento che inquadra il pignoramento immobiliare come una fattispecie a formazione progressiva: mentre «l’ingiunzione comporta la realizzazione di alcuni effetti preliminari immediati, la trascrizione, quale elemento necessario e conclusivo della fattispecie, concreta gli effetti “finali” e tipici del pignoramento»: (Bove-) Capponi (-Martinetto-Sassani), L’espropriazione forzata, Torino, 1988, 422; Cass. 16 maggio 2008, n. 12429; Cass. 20 aprile 2015, n. 7998.

Ciò premesso, c’è da chiedersi cosa accade laddove il creditore rinnovi la trascrizione del pignoramento dopo la scadenza del ventennio di cui all’art. 2668 ter.

Per il codice civile, la mancata tempestiva rinnovazione dell’iscrizione ipotecaria non produce l’estinzione del titolo originario, per cui sarà possibile procedere ad una reiscrizione dell’ipoteca, con nuovo grado.

Stesso discorso potrebbe allora ripetersi per il pignoramento ormai divenuto inefficace: l’omessa  rinnovazione della trascrizione, dunque, determinerà non la caducazione del primo atto esecutivo (e così dell’intera esecuzione), ma solo della formalità pubblicitaria, per cui il creditore farà salve tutte le attività compiute, con salvezza della posizione dei terzi che avessero trascritto il loro acquisto sul bene staggito (dopo il pignoramento, ma) prima della tardiva rinnovazione della trascrizione ad opera del creditore (così Risolo, Ancora sul momento costitutivo del pignoramento immobiliare e sua (ir)rilevanza sulla sorte del processo esecutivo a seguito della mancata rinnovazione della trascrizione, in Riv. es. forz., 2011, 688 ss., in part. 692).

Sennonché, questa ricostruzione si pone in contrasto con il principio di ragionevole durata, giacché lascia pendente una procedura che, molto probabilmente (laddove il creditore non rinnovi la trascrizione), è destinata a venir meno, onerandosi peraltro il giudice di compiere la verifica dell’inerzia del creditore sul punto (il giudice, infatti, viene costretto a fissare un’udienza ex art. 485 per constatare il perdurare dell’inattività del creditore e per pronunciare l’estinzione del processo).

Inoltre, non si comprende perché mai una procedura esecutiva debba ritenersi in grado di sopravvivere nonostante essa non sia opponibile ai terzi, con il rischio che il decreto di trasferimento venga impugnato da un terzo, quale titolare di un diritto prevalente su quello del creditore e, dunque, dell’aggiudicatario; il tutto ancora una volta con il sacrificio del precetto della ragionevole durata del processo.

Sembra perciò preferibile ritenere che la rinnovazione tardiva non sia in grado di “salvare” il creditore negligente, ma che il suo comportamento debba essere sanzionato con la declaratoria di improcedibilità della procedura esecutiva.

A questa soluzione giunge anche la sentenza in commento, ma tramite un diverso (e assai complesso) percorso logico-argomentativo: argomentando dalla centralità della trascrizione del pignoramento, la decisione attribuisce alla rinnovazione della trascrizione il carattere di attività condizionante la possibilità della prosecuzione del processo esecutivo, con la conseguenza che la cessazione dell’efficacia della trascrizione, frutto della mancata rinnovazione della stessa, «assume il valore di fattispecie determinativa del venir meno del processo esecutivo nella sua interezza».