2 Maggio 2016

L’ufficiale giudiziario non ha diritto al compenso a percentuale nel caso di pignoramento eseguito ai sensi dell’art. 494, terzo comma, c.p.c.

di Salvatore Ziino Scarica in PDF

Tribunale di Napoli; ordinanza 18 dicembre 2016; Giud. Di Leonardo

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Ufficiale giudiziario  – Pignoramento di somme di denaro ex art. 494, secondo comma, c.p.c. – Compenso a percentuale previsto dall’art. 122 d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229  –  esclusione (Cod. proc. civ., art. 494; d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229, Ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, art. 122; d.l. 12 settembre 2014 n. 132, Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, conv., con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, art. 19; d.l. 27 giugno 2015 n. 83, Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, art. 14). 

[1] Nel caso di pignoramento di somme di denaro ai sensi dell’art. 494, terzo comma, c.p.c., l’ufficiale giudiziario non ha diritto al compenso a percentuale previsto dall’art. 122 d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato, da ultimo, dal d.l. 27 giugno 2015 n. 83. 

CASO
[1] In un pignoramento mobiliare, il debitore versa a mani dell’ufficiale giudiziario un importo pari al credito del creditore procedente maggiorato di due decimi, secondo quanto previsto dall’art. 494, secondo comma, c.p.c.

Il creditore iscrive a ruolo il pignoramento e chiede l’assegnazione delle somme.

L’ufficiale giudiziario chiede al giudice dell’esecuzione la liquidazione del compenso aggiuntivo a percentuale previsto dall’art. 122 d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132 e dal d.l. 27 giugno 2015 n. 83.

L’art. 122 d.p.r. n. 1229/1959, stabilisce che l’ufficiale giudiziario, nel caso di pignoramento mobiliare presso il debitore, ha diritto a un compenso a percentuale, liquidato dal giudice dell’esecuzione, calcolato “in una percentuale” sul valore “di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati”. La stessa norma prevede pure un compenso, in percentuali maggiori, nel caso di pignoramento mobiliare presso il debitore o presso terzi all’esito della ricerca telematica dei beni ex art. 492 bis c.p.c.

 

SOLUZIONE
[1] Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli rigetta la istanza dell’ufficiale giudiziario.

Il Giudice dell’esecuzione motiva la propria decisione sia in base alla ratio dell’art. 122 d.p.r. 1229/1959 che sulla scorta del tenore letterale della norma.

Il Tribunale osserva innanzitutto che il d.l. n. 132/2014 ha introdotto questo compenso a percentuale allo scopo di incentivare le attività dell’ufficiale giudiziario nella ricerca e nella individuazione dei beni da sottoporre a pignoramento.

Il compenso a percentuale presuppone, inoltre, che l’ufficiale giudiziario abbia ricercato i beni, che poi vengono venduti o assegnati.

La norma, inoltre, stabilisce che il compenso va determinato sulla base del valore di assegnazione o di vendita dei beni: pertanto presupposto per il compenso a percentuale è che il bene mobile sia stato venduto o assegnato.

Nel caso regolato dall’art. 494, secondo comma, c.p.c., invece, non vi è un “pignoramento di cose” e l’ufficiale giudiziario si limita a ricevere il c.d. “deposito sostitutivo” costituito da somme di denaro (l’ordinanza indica l’istituto in esame con questa espressione, ripresa da Satta, S., Commentario al codice di procedura civile, vol. III, Milano, 1965, p. 159).

Il Tribunale aggiunge alcuni argomenti per rafforzare la motivazione.

Tra l’altro, il Giudice dell’esecuzione osserva correttamente che è rimasto immutato l’aumento di due decimi previsto dall’art. 494, secondo comma, c.p.c.

Le somme versate dal debitore, pertanto, potrebbero risultare insufficienti per coprire sia la liquidazione del compenso dell’ufficiale giudiziario che le spese dell’esecuzione e non sarebbe corretto fare gravare questo compenso a percentuale a carico del creditore procedente.

 

QUESTIONI
[1] Le recenti disposizioni sui compensi a percentuale in favore degli ufficiali giudiziari stanno già dando risultati positivi. Sempre più spesso i pignoramenti mobiliari consentono di sottoporre ad espropriazione beni idonei ad essere venduti.

Il compenso a percentuale è stato introdotto dal d.l. n. 132/2014. La prima versione dell’art. 122 d.p.r. 1229/1959 presentava diversi inconvenienti, che sono stati risolti dalle modifiche introdotte d.l. n. 83/2015.

Il provvedimento esaminato appare da condividere.

Va pure condiviso il timore che la liquidazione di questo compenso possa erodere l’importo delle somme assegnate al creditore procedente, che rischia di restare parzialmente insoddisfatto.

Infine si rileva che, al fine di incentivare l’attività degli ufficiali giudiziari, il legislatore potrebbe introdurre altre forme di remunerazione: ad esempio potrebbe essere previsto un compenso aggiuntivo, che dovrebbe essere versato direttamente dal debitore all’ufficiale giudiziario, nelle due ipotesi regolate dall’art. 494 c.p.c., ovvero nel caso di pagamento a mani dell’ufficiale giudiziario e nel caso di pignoramento di somme messe a disposizione dal debitore.