Note sulla competenza a conoscere il giudizio di opposizione agli atti esecutivi proposto prima dell’inizio dell’esecuzione
di Ruggero Siciliano Scarica in PDFTrib. Palermo, ord. 8 aprile 2016
Opposizione agli atti esecutivi – Opposizione prima dell’inizio dell’esecuzione – Competenza – Competenza per materia – Competenza per valore (Cod. proc. civ., art. 9, 27, 28, 480, co. 3, 617)
[1] Nelle cause di competenza per valore del giudice di pace, il giudizio di opposizione agli atti esecutivi proposto prima dell’inizio dell’esecuzione non rientra nella competenza del tribunale ma in quella del giudice di pace.
CASO
[1] Il debitore propone opposizione agli atti esecutivi avanti al Tribunale di Palermo avverso un atto di precetto di pagamento di euro 1.166,00 per violazione dell’art. 480, 3° comma, c.p.c., come riformato dal d. l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 132, poiché il creditore, nel contesto dell’atto, ha omesso di avvertire il debitore di poter rimediare alla situazione di sovraindebitamento concludendo un accordo di composizione della crisi.
All’udienza di prima comparizione, il tribunale rileva d’ufficio la questione di competenza per motivi di valore, in virtù dell’ammontare del credito precettato e si riserva, nella stessa udienza, per decidere la questione preliminare di competenza.
SOLUZIONE
[1] Il Tribunale di Palermo afferma che il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, proposto prima dell’inizio dell’esecuzione, rientra nella competenza del giudice indicato nell’art. 480, 3° comma, c.p.c.
Segnatamente, il tribunale dichiara la propria incompetenza e la competenza per valore del giudice di pace, in applicazione dell’art. 7 c.p.c., in quanto il valore della controversia è inferiore a cinquemila euro.
QUESTIONI
[1] La decisione in esame, nonostante la sua sinteticità, offre interessanti spunti di riflessione poiché affronta la tematica dell’individuazione del giudice competente a conoscere dell’opposizione agli atti esecutivi prima dell’inizio dell’esecuzione.
Nel caso di specie, il tribunale adito ha ritenuto che la competenza del giudizio ex art. 617 c.p.c. appartenesse al giudice di pace per ragioni di valore.
Il provvedimento tuttavia desta serie perplessità.
La competenza per il procedimento di opposizione agli atti esecutivi è fissata dal combinato disposto degli artt. 27, 28, 480, 3° comma, e 617 c.p.c., avuto riguardo alla materia ed al territorio, ed è assoluta ed inderogabile in relazione ad entrambi i criteri.
Ai fini dell’individuazione del giudice competente a conoscere il procedimento ex art. 617 c.p.c. rileva il momento in cui l’opposizione viene proposta.
Non sorgono problemi nel caso in cui l’esecuzione sia già iniziata; in questo caso l’opposizione agli atti esecutivi è introdotta con ricorso da depositarsi presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione.
Quando l’opposizione ex art. 617 c.p.c. deve essere invece intrapresa prima dell’avvio dell’esecuzione, come nel caso in esame, è necessario prestare maggiore attenzione.
Di fronte a quale giudice si deve proporre la domanda?
La competenza per materia spetta al giudice dell’esecuzione, in considerazione del fatto che l’opposizione agli atti esecutivi ha la finalità precipua di decidere una questione di rito del processo esecutivo.
È opportuno inoltre ricordare che la competenza per materia per l’esecuzione forzata, che assorbe quella per valore, spetta sempre al tribunale ex art. 9 c.p.c. L’opposizione agli atti esecutivi deve pertanto proporsi avanti al tribunale.
Per quanto riguarda l’individuazione del giudice competente sotto il profilo territoriale, l’art. 617, 1° comma, c.p.c. dispone che prima dell’inizio dell’esecuzione l’opposizione si propone davanti al giudice indicato nell’art. 480, 3° comma, c.p.c., con citazione. In forza della norma richiamata è onere del precettante eleggere il domicilio nel comune ove ha sede il giudice dell’esecuzione, quindi innanzi ad esso si deve proporre la citazione per opposizione agli atti esecutivi.
Qualora manchi nel precetto l’elezione di domicilio, l’opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui l’atto di precetto è stato notificato.
Pertanto, l’opposizione agli atti esecutivi, come opportunamente rilevato da autorevole dottrina, va proposta, sia prima che dopo l’inizio dell’esecuzione, sempre al tribunale secondo i criteri individuati dall’art. 480, 3° comma, c.p.c. (cfr. Luiso, Diritto Processuale Civile, Milano, 2015, IV, 274).
Anche ad avviso della giurisprudenza di legittimità, l’opposizione ex art. 617 c.p.c. va proposta sempre avanti al tribunale e, in applicazione di tale principio, viene esclusa in ogni caso la competenza del giudice di pace a conoscere dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. La Suprema Corte ha infatti affermato che “il giudice di pace, incompetente nella materia della esecuzione forzata, non può decidere le questioni che involgono la regolarità degli atti del processo esecutivo e cioè le opposizioni proposte ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e per le quali, prima dell’istituzione del giudice unico di primo grado, attuata con d.lgs. n. 51 del 1998, erano competenti per materia, valore e luogo, rispettivamente il pretore e il tribunale.” (Cass. 21 novembre 2001, n. 14725).
Va ancora detto, per ragioni di completezza, che la Suprema corte ha dichiarato che “a seguito dell’abrogazione dell’art. 16 c.p.c. ad opera dell’art. 51, D. Lgs. n. 51/1998, è stata attribuita al tribunale la competenza giurisdizionale esclusiva in materia esecutiva, sia con riguardo ai procedimenti esecutivi che alle relative opposizioni (all’esecuzione e agli atti esecutivi)” (Cass. 5 marzo 2009, n. 5342).
L’orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione è consolidato e, anche in recenti pronunce, la Corte di cassazione ha precisato che per l’opposizione agli atti esecutivi sussiste la competenza per materia del tribunale (cfr. ex multis Cass. 6 novembre 2015, n. 22782).
Alla luce delle superiori osservazioni, non si può condividere il provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo, che ha errato nel ritenere competente il giudice di pace a conoscere dell’opposizione agli atti esecutivi. In tribunale, invero, ha fatto riferimento il criterio della competenza per valore, mentre avrebbe dovuto applicare le norma sulla competenza per materia.