PCT e forma della domanda di ingiunzione europea
di Antonio Mondini Scarica in PDFTribunale di Milano, decr. 8 aprile 2015
Procedimento civile – Ingiunzione di pagamento europea – Domanda – Forma cartacea – Inammissibilità – Esclusione
(d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221, art. 16 bis; Regolamento CE n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, art. 7)
[1] Mentre, in forza dell’art. 16 bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221, il ricorso per decreto ingiuntivo deve essere presentato in forma telematica a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 7, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1896/2006, il modulo di domanda di ingiunzione di pagamento europea può essere invece presentato in forma cartacea.
CASO
[1] Il Tribunale di Milano, al quale era stata presentata tramite l’apposito modulo A del Regolamento (CE) n. 1896/2006 una domanda d’ingiunzione di pagamento europea in forma cartacea, si interroga sulla compatibilità di tale forma con la normativa interna dettata dall’art. 16 bis d.l. 18 ottobre 2012, n.179, conv. con l. 17 dicembre 2012, n. 221, ai sensi del quale il ricorso monitorio può essere presentato esclusivamente con modalità telematiche.
SOLUZIONE
[1] Il Tribunale risolve l’interrogativo ritenendo ammissibile la domanda in forma cartacea sulla base di tre argomenti:
– il procedimento d’ingiunzione europea è autonomo e distinto dai procedimenti monitori degli Stati membri ed è soggetto ad una propria disciplina normativa (contenuta nel Reg. 1896/2006);
– questa disciplina include, in tema di forma della domanda (l’art.7, par.5, Reg.), una specifica disposizione in forza della quale la forma cartacea è «la regola comune di base» mentre altre forme, comunque solo aggiuntive rispetto a quella, possono essere impiegate in quei Paesi che abbiano dichiarato di accettarle;
– come precisato dalla Corte di Giustizia UE, nella sentenza 13 dicembre 2012, gli Stati non possono imporre requisiti di forma della domanda ulteriori rispetto a quelli stabiliti dall’art. 7 del Reg.
QUESTIONI
[1] Nella prospettiva del processo cartaceo, la forma èun concetto riferito a ciò che sul supporto cartaceo deve o può essere scritto (forma-contenuto).
In questa dimensione si colloca l’art. 7 del Reg. 1896/2006 (sulla cui intera disciplina v. P. Biavati (a cura di), Regolamento Ce 1896/2006 del parlamento europeo e del consiglio che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. Commentario, in Nuove leggi civ., 2010, 387 ss. e A.A. Romano, Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento – Regolamento (Ce) 1896/2006 del 12 dicembre 2006, Milano, 2009) là dove (paragrafi 2-4) esso elenca esaustivamente gli elementi della domanda d’ingiunzione europea (sulla esaustività dell’art. 7 sotto il profilo in esame, v. punti 26 ss. di Corte Giust. UE, 13 dicembre 2012, causa C-215/11, citata nel decreto in epigrafe e pubblicata in Foro it., 2014, IV, 272 con nota di A. Mondini; i punti 20 ss. delle conclusioni dell’avvocato generale, P. Mengozzi, reperibili sul sito www.curia.europa.eu,; in dottrina, O. Porchia, Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento: il regolamento comunitario 1896/2006, in Il procedimento d’ingiunzione, a cura di B. Capponi, Torino, 2009, 57).
Con l’avvento del processo telematico, il concetto di forma assume anche un’altra dimensione: diviene riferibile al supporto dell’atto distinguendosi tra supporto materiale (cartaceo) o immateriale (flusso di dati).
L’art. 16 bis del d.l. 179/2012 impone, per il ricorso monitorio interno, la forma telematica come «esclusiva», sicché l’impossibilità di ammettere forme equipollenti determina l’inammissibilità del ricorso cartaceo (cfr. Trib. Reggio Emilia, decr. 1 luglio 2014, in Foro it., Merito extra, 2014.345.1).
L’art.7, par. 5, Reg. 1896/2006 prevede invece che la domanda, da formularsi obbligatoriamente mediante l’apposito modulo (sull’impiego dei moduli standard, a cominciare da quello A per la domanda, e sulla non facoltatività ma obbligatorietà del loro impiego atteso il disposto dell’11° considerando, v. G. Porcelli, Commento all’art.7, in Commentario a cura di P. Biavati, cit.,412 ss; A.A. Romano, Il procedimento europeo di ingiunzione, cit.,79; M. Marinelli, Note sul regolamento Ce 1896/2006 in tema di procedimento ingiuntivo europeo, in Giusto processo civ., 2009, 71, nota 24), sia presentata su supporto cartaceo (secondo la Guida Pratica per l’applicazione del Regolamento, in <ec.europa.eu/justitice/civil/>, «ciascun Stato membro deve impegnarsi a consentire che le domande d’ingiunzione siano presentate su supporto cartaceo»).
L’art. 16 bis non riguarda gli atti del procedimento europeo d’ingiunzione: si riferisce espressamente agli atti del «procedimento di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice di procedura civile»; in astratto potrebbe essere riferito agli atti del procedimento europeo e, in particolare, alla domanda d’ingiunzione, ai sensi dell’art. 26 reg. cit., se la questione della forma della domanda non fosse specificamente trattata dallo stesso regolamento ma, stante la presenza dell’art.7, par.5, così non è.
Da ciò l’evanescenza del prospettato contrasto tra le due norme, in realtà non interferenti.