Essenzialità del termine per la pronuncia del lodo rituale
di Elisa Bertillo Scarica in PDFCass. 19 gennaio 2015, n. 744
Arbitrato rituale – Lodo – Indefettibilità del termine per la pronuncia – Applicazione termini legali – Superamento – Nullità
(Cod. proc. civ. 820, 829)
Arbitrato rituale – Lodo – Nullità per decorrenza dei termini – Mancata notifica ex art. 821 c.p.c. – Sanatoria – Fase rescissoria – Ammissibilità
(Cod. proc. civ. 820, 821, 829, 830)
[1] Nell’arbitrato rituale, le parti possono fissare un termine per la pronuncia del lodo diverso e più lungo rispetto a quello legale, ma non possono rinunciarvi del tutto, prorogando sine die la durata del procedimento arbitrale, a pena di nullità di tale pattuizione.
[2] La declaratoria di nullità del lodo, emesso oltre i termini stabiliti, non impedisce lo svolgimento della fase rescissoria di fronte alla Corte d’appello, atteso che il lodo non è, in tale ipotesi, emesso in carenza radicale di potestas iudicandi potendo la nullità essere sanata dalla mancata notificazione alle altre parti e agli arbitri, prima della pronuncia del lodo, dell’intenzione di far valere la decadenza.
CASO
[1-2] In una causa vertente in materia di arbitrato rituale, la Corte d’appello di Catania rigetta l’eccezione di nullità di un lodo emesso oltre i termini previsti per il suo deposito. A fondamento della pronuncia è posto il riconoscimento dell’autonomia negoziale delle parti nel controllo della sequenza procedimentale dell’arbitrato, da cui deriva la possibilità di concedere una proroga “sine die” agli arbitri per il deposito del lodo.
Avverso tale pronuncia viene proposto ricorso in Cassazione chiedendo, da una parte, di accertare l’invalidità della proroga “sine die” concessa dalle parti, con conseguente applicazione della normativa di legge e dichiarazione di nullità del lodo, e, dall’altra, la possibilità, malgrado l’invalidità della pronuncia arbitrale, di svolgere la fase rescissoria di fronte alla Corte d’appello a norma dell’art. 830, 2° comma, c.p.c.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione accoglie il ricorso, negando la validità della proroga per l’adozione del lodo concessa dalle parti agli arbitri. In particolare, la pronuncia riconosce l’indefettibilità del termine dell’arbitrato, desumibile dalla previsione di una disciplina legale, contenuta nell’art. 820 c.p.c., che supplisce all’eventuale inerzia delle parti. La previsione del primo comma della disposizione citata secondo cui le parti possono «fissare un termine per la pronuncia del lodo» deve, quindi, essere intesa nel senso della possibilità di stabilire un termine diverso e più lungo rispetto a quello legale, ma non, invece, nel senso di rinunciarvi del tutto, prorogando sine die la durata del procedimento. Ne deriva che la proroga concessa dalle parti deve essere sostituita di diritto dai termini legali, con conseguente nullità del lodo emesso oltre gli stessi.
[2] La Corte afferma, quindi, che il riconoscimento della nullità del lodo per decorrenza dei termini non impedisce alla Corte d’Appello il passaggio alla fase rescissoria ai sensi dell’art. 830, 2° comma, c.p.c. L’affermazione è giustificata dalla considerazione secondo cui il lodo pronunciato oltre il termine previsto dalla legge, benché nullo, non è emesso in totale carenza di potestas iudicandi, come dimostrato dalla circostanza che la nullità può essere sanata se la parte, prima della deliberazione della decisione, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri l’intenzione di far valere la decadenza a norma dell’art. 821 c.p.c.
QUESTIONI
[1] Pronunciando in tali termini la Cassazione aderisce all’orientamento maggioritario, in dottrina e giurisprudenza, che esclude la possibilità di prorogare sine die il termine per la pronuncia del lodo. V., infatti, Cass. 21 gennaio 1999, n. 525, Foro it., Rep. 1999, voce Arbitrato, n. 197; Cass. 28 luglio 1995, n. 8243, id., 1996, I, 620, n. C.M. Barone. In dottrina, C. Punzi, Disegno sistematico dell’arbitrato, II, Padova, 2012, 307, afferma che la mancata indicazione del termine per la pronuncia del lodo determina l’automatica operatività del termine legale. La necessità della fissazione del termine è rilevata anche da S. Satta, Commentario al codice di procedura civile, IV, 2, Milano, 1971, 292 e, più di recente, da D. Grossi, Il giusto processo arbitrale: la nuova disciplina del termine per la pronuncia del lodo, in Riv. arbitrato, 2006, 658 e D. Borghesi, sub art. 820, in AA.VV., Arbitrato, a cura di Carpi, Bologna, 2008, 521.
Per un’analisi dell’impatto della presente pronuncia sull’ammissibilità della c.d. clausula del termine mobile cfr. M. Marinelli, Indefettibilità di un termine per la pronuncia del loro rituale, in Giur. it., 2015, 935 ss.
[2] In termini v. Cass. 23 gennaio 2012, n. 889, Foro it., 2012, I, 2442; Cass. 16 ottobre 2009, n. 22083, Foro pad., 2010, I, 230; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4207, Giust. civ., 2007, I, 2561; Cass. 26 marzo 2004, n. 6069, Foro it., 2005, I, 1511. Sulla notificazione della dichiarazione di decadenza degli arbitri per il decorso del termine per la decisione cfr. C. Punzi, Disegno sistematico dell’arbitrato, II, Padova, 2012, 325 ss.