Sull’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio
di Olga Desiato Scarica in PDFCass., sez. I, 16 settembre 2015, n. 18194Scarica l’ordinanza
Potestà dei genitori – Provvedimenti sulla potestà – Ricorso straordinario per cassazione – Ammissibilità (Cost., art. 111; cod. civ., artt. 316, 317 bis, 330 ss.; cod. proc. civ., art. 739; l. 8 febbraio 2006 n. 54, art. 4; d.leg. 28 dicembre 2013 n. 154, artt. 39, 40).
[1] I decreti emessi dalla corte di appello all’esito del reclamo avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 317 bis c.c., nel testo ratione temporis applicabile, relativi all’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, tra i quali rientra anche l’assegnazione della casa familiare, sono impugnabili con ricorso straordinario ex art. 111 Cost.
IL CASO
[1] La corte di appello adita in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c. aveva accolto il ricorso avverso un decreto emesso ai sensi dell’art. 317 bis c.c. – nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal d.leg. 28 dicembre 2013 n. 154, applicabile ratione temporis – con cui erano stati disposti l’affidamento condiviso di due minori nati da una convivenza more uxorio, l’assegnazione della casa familiare, nonché l’entità dell’assegno di mantenimento.
Il provvedimento era stato così impugnato con ricorso straordinario per cassazione ed il controricorrente aveva eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione.
LA SOLUZIONE
[1] La Suprema corte, sottolineata l’autonomia del procedimento di cui all’art. 317 bis c.c. rispetto a quelli previsti dall’art. 330 ss. c.c., rigetta l’eccezione sollevata dal controricorrente e chiarisce che il decreto della corte di appello reso su un reclamo ex art. 739 c.p.c. avverso il provvedimento che a) dispone l’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, b) regolamenta il diritto di visita e c) statuisce sull’assegnazione della casa familiare è impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. Tale soluzione si giustifica alla luce delle modifiche introdotte dalla l. 8 febbraio 2006, n. 54, che ha sancito l’equiparazione della posizione dei figli legittimi a quella dei figli naturali, mediante l’estensione della disciplina in materia di separazione e divorzio anche ai procedimenti ex art. 317 bis c.c.
LE QUESTIONI
[1] Sulla ammissibilità del ricorso per cassazione per violazione di legge avverso i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli minori nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche si registrano orientamenti tutt’altro che univoci.
In senso conforme alla pronuncia in commento v. Cass. 4 novembre 2009, n. 23411 e 30 ottobre 2009, n. 23032, Foro it., 2010, I, 900; Fam. e diritto, 2010, 113 ss., con nota di G. Dosi, Ricorribili per cassazione per violazione di legge i decreti della corte di appello nelle procedure ex art. 317 bis c.c., nonché Giust. civ., 2010, I, 44 ss. V., peraltro, Cass. 26 marzo 2015, n. 6132, Foro it., 2015, I, 1542, con nota di G. Casaburi, ove si precisa che tale linea interpretativa sembra ulteriormente supportata dalla riforma di cui al d. leg. 28 dicembre 2013, n. 154 che ha completamente assimilato la posizione dei figli nati da genitori coniugati e non.
Contra, per l’orientamento maggioritario in virtù del quale i provvedimenti, emessi in sede di volontaria giurisdizione, che limitino o escludano la potestà dei genitori naturali ai sensi dell’art. 317 bis c.c., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli art. 330 e 332 c.c., che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell’art. 333 c.c., o che dispongano l’affidamento contemplato dall’art. 4, l. 4 maggio 1983 n. 184, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione in quanto privi dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, v. Cass. 13 settembre 2012, n. 15341, id., Rep. 2013, voce Potestà dei genitori e diritti dei nonni, n. 14 e Dir. famiglia, con nota di G. Ressani, Ricorso straordinario per cassazione e provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale ex art. 330 c.c.; 10 gennaio 2011, n. 359, Foro it., Rep. 2011, voce Revocazione (giudizio di), n. 6; 14 maggio 2010, n. 11756, id., Rep. 2010, voce Potestà dei genitori, n.8; 8 aprile 2008, n. 9042, id., 2008, I, 2532, con nota di G. Casaburi ed ivi per richiami.
E’ qui il caso di rammentare che in virtù del d. leg. 28 dicembre 2013 n. 154, revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’art. 2 l. 10 dicembre 2012 n. 219, l’art. 317 bis c.c. è stato sostanzialmente abrogato – regolando ora i rapporti tra gli ascendenti ed i nipoti minorenni (e su cui v. da ultima Corte cost. 24 settembre 2015, n. 194, in www.eclegal.it con nota di A. Mondini – ed il suo contenuto è stato trasfuso nell’art. 316 c.c., ove l’esercizio condivo della responsabilità (e non più della potestà) genitoriale assume valenza generale estendendosi anche alle ipotesi in cui i genitori biologici non siano mai stati uniti né dal matrimonio, né da una convivenza more uxorio.
In dottrina sulla portata delle nuove disposizioni v. G. Casaburi, Il completamento della riforma della filiazione (d.leg. 28 dicembre 2013 n. 154), id., 2014, V, 1; G. De Marzo, Novità legislative in tema di affidamento e di mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio: profili processuali, id., 2013, V, 15 s.; A. Proto Pisani, Note sul nuovo art. 38 disp. att. c.c. e sui problemi che esso determina, id., 2013, V, 127; G. Impagnatiello, Profili processuali della nuova filiazione. Riflessioni a prima lettura sulla l. 10 dicembre 2012 n. 219, in Nuove leggi civ., 2013, 720; B. Poliseno, Il nuovo riparto di competenza per le controversie in tema di filiazione e il rito applicabile, in Giusto processo civ., 2013, 558; A. Graziosi, Una buona novella di fine legislatura: tutti i «figli» hanno eguali diritti, dinanzi al tribunale ordinario, Fam. e diritto, 2013, 270.