Mediazione obbligatoria e cumulo di domande
di Giacinto Parisi Scarica in PDFTrib. Verona 18 dicembre 2015 (ord.)
Conciliazione in genere – Mediazione obbligatoria – Domande ulteriori rispetto alla principale – Obbligo di mediazione – Sussistenza (d.leg. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 1 bis)
[1] Qualora non si sia ancora svolto un tentativo di conciliazione rispetto alla domanda principale, la mediazione deve estendersi a tutte le domande ad essa cumulate che vi siano soggette.
CASO
[1] Il Tribunale di Verona rilevava nel giudizio sottoposto alla sua cognizione la presenza di una pluralità di domande rientranti tra quelle soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, d.leg. 28/2010, e, segnatamente, (i) la domanda proposta dagli attori nei confronti della convenuta, (ii) la domanda proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata in causa e, infine, (iii) la domanda proposta da terzi intervenuti nei confronti della convenuta.
Si poneva, quindi, la necessità di chiarire se la mediazione fosse condizione di procedibilità anche per le domande enucleate nei precedenti numeri (ii) e (iii), atteso che, come osservato dallo stesso Tribunale, è controversa l’applicabilità dell’art. 5, comma 1 bis, del d.leg. 28/2010 nei processi oggettivamente e soggettivamente complessi.
SOLUZIONE
[1] Nel caso di specie, il giudice scaligero ha ritenuto che, non essendosi ancora svolto il tentativo di conciliazione rispetto alla domanda principale (ovverosia, quella proposta dagli attori nei confronti della convenuta), la mediazione si sarebbe dovuta estendere a tutte le domande cumulate, rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 5, comma 1 bis, d.leg. 28/2010.
QUESTIONI
[1] A seguito dell’entrata in vigore del d.leg. 28/2010 si è posto il problema di individuare esattamente la tipologia di domande oggetto di mediazione obbligatoria, ovvero, in altre parole, se la mediazione sia condizione di procedibilità anche delle domande fatte valere nel corso del processo dal convenuto, dai terzi intervenienti volontari o su chiamata, nonché dallo stesso attore, sotto forma di reconventio recoventionis (cfr. Battaglia, La nuova mediazione «obbligatoria» e il processo oggettivamente e soggettivamente complesso, in Riv. dir. proc., 2011, 126 ss.).
Sul punto si registrano due orientamenti giurisprudenziali.
Secondo un primo orientamento, vanno escluse dall’ambito della mediazione obbligatoria tutte le domande (riconvenzionale inedita, domanda trasversale, reconventio reconventionis) che siano diverse da quella proposta dall’attore con l’atto introduttivo del giudizio (Trib. Palermo 11 luglio 2011 (ord.), Giur. merito, 2012, 1082, con nota adesiva sul punto di Masoni).
A sostegno della sopra citata opzione ermeneutica si è affermato che: (i) l’esperimento della mediazione sulle domande cumulate a quella principale non determinerebbe ex se la chiusura del giudizio in corso; (ii) accedendo alla soluzione contraria, si allungherebbero notevolmente i tempi di definizione del processo, in contrasto col disposto di cui all’art 111 Cost.; (iii) il tentativo di mediazione non potrebbe comunque essere esperito in via preventiva; (iv) la previsione normativa limita la possibilità di sollevare l’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione al solo convenuto, in tal modo evidenziando che l’improcedibilità si riferisce esclusivamente alla domanda attorea; (v) le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all’esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall’art. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo ed, infine, (vi) in tal senso militerebbe anche un’interpretazione dell’istituto della mediazione alla luce della direttiva 2008/52/CE.
Invece, secondo un diverso (e maggioritario) orientamento interpretativo – a cui ha aderito anche il Tribunale di Verona nell’ordinanza in commento – le domande attinenti a materie soggette a mediazione obbligatoria devono essere sottoposte alla disciplina di cui al d.lgs. 28/2010, quale che sia la parte proponente e la fase del giudizio nella quale la domanda viene introdotta, a meno che la domanda cumulata non abbia ad oggetto gli stessi fatti che sono già stati oggetto della precedente procedura di mediazione (Trib. Roma 27 novembre 2014, in www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com; Trib. Roma 15 marzo 2012, Giur. merito, 2012, 1317; Trib. Como 2 febbraio 2012, id., 1077, con nota di Masoni).
Tale secondo orientamento si base sulle seguenti considerazioni: (i) la legge non distingue fra domanda dell’attore e domanda riconvenzionale del convenuto (o del terzo); (ii) l’esclusione della mediazione per la domanda riconvenzionale determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento fra l’attore – il quale solo sarebbe tenuto a proporre la mediazione sulla sua domanda e a differire la sua tutela giurisdizionale – e il convenuto – sul quale non graverebbe alcun onere preventivo, con attribuzione di un privilegio contrastante con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.; e (iii) aderendo a tale impostazione, non vi sarebbero comunque lesioni al principio di ragionevole durata del processo, in quanto, a fronte della possibilità di dilatazione dei tempi processuali, potrebbe comunque essere disposta la separazione della domanda principale da quella riconvenzionale, ai sensi dell’art 103, comma 2° c.p.c.