6 Giugno 2016

Mediazione «delegata» e obbligo anche per la Pubblica Amministrazione di partecipazione al procedimento

di Mara Adorno Scarica in PDF

Trib. Roma 29 febbraio 2016

Conciliazione in genere – Mediazione obbligatoria – Mediazione delegata – Partecipazione della P.A. – Obbligo – Sussistenza

(d.leg. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5).

[1] Anche rispetto alla Pubblica Amministrazione parte di una controversia, la partecipazione al procedimento di mediazione delegata, ai sensi dell’art. 5, 2° comma, d. leg. 28/2010, è obbligatoria per legge e proprio in considerazione di ciò non è giustificabile, neanche con il timore di incorrere in responsabilità per danno erariale, una negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto di partecipazione al procedimento di mediazione. 

CASO
[1] Il Tribunale di Roma, nel corso del giudizio, dispone che le parti (delle quali una è un ente pubblico) esperiscano la mediazione delegata ai sensi dell’art. 5, 2° comma, d. leg. 28/2010. Premesso che il meccanismo introdotto dal novellato art. 5, 2° comma, configura una nuova ipotesi di mediazione obbligatoria, in quanto rimessa non più ad un invito, ma ad un ordine del giudice, nel deferire le parti in mediazione, il giudice capitolino muove nel caso di specie da una considerazione di ordine generale, secondo cui gli enti pubblici «non sempre partecipano, pur se ritualmente convocati, in mediazione».

SOLUZIONE
[1] Secondo il Tribunale di Roma le Pubbliche Amministrazioni hanno, in materia di mediazione, gli stessi oneri e gli stessi obblighi di qualunque altro soggetto. La scelta del legislatore è orientata nel senso di ritenere obbligatoria la partecipazione al procedimento di mediazione delegata, senza che possa giustificarsi «una negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto e di non partecipazione al procedimento». Tantomeno, allorché sia chiamato in mediazione un ente pubblico, tale condotta può essere legittimata dal timore di incorrere in un danno erariale in seguito alla conciliazione. Il giudice capitolino osserva che «in tale timore è insita un’aporia». La disciplina della mediazione non prevede, infatti, alcuna eccezione, sia sotto il profilo attivo che sotto il profilo passivo, riguardo agli enti pubblici. Ammettere un pregiudizio in tal senso, significherebbe vanificare lo spirito della legge, sotteso all’istituto della mediazione, che è, invece, orientato al raggiungimento degli accordi di conciliazione senza limitazioni soggettive.

QUESTIONI
[1] L’ordinanza in epigrafe si inserisce nel solco segnato da alcune precedenti pronunce del Tribunale di Roma, in cui il giudice riconosce un obbligo anche per le pubbliche amministrazioni di partecipare alla mediazione disposta dal giudice, ex art. 5, 2° comma, d. leg. 28/2010, con la conseguenza che il pregiudiziale rifiuto o la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione costituisce una grave inadempienza, dalla quale può discendere l’applicazione nei confronti della Pubblica Amministrazione – non solo delle sanzioni previste dall’art. 8, 4° bis comma, d. leg. 28/2010 ma altresì – della sanzione di cui all’art. 96, 3° comma, c.p.c.,  aprendo le strade per la configurabilità della responsabilità per danno erariale (cfr. Trib. Roma 28 gennaio 2016, www.spfmediazione.it; Trib. Roma 17 dicembre 2015, in www.mondoadr.it, richiamata in motivazione; Trib. Roma 22 giugno 2015, ibid.; Trib. Roma 30 settembre 2013). Si allinea a questa interpretazione anche Trib. Roma 30 settembre 2013, in Guida al dir., 2013, 45, inserto XIV, con nota di M. Marinaro, La nuova mediazione civile dopo le modifiche del decreto legge «fare». Gli orientamenti dei tribunali sull’art. 185 bis c.p.c.: dalla proposta transattiva alla conciliazione stragiudiziale, nell’ipotesi di una proposta conciliativa disposta dal giudice ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c. Infine, precisa il giudice che la conciliazione raggiunta in sede di mediazione non potrebbe mai esporre la Pubblica Amministrazione a responsabilità per danno erariale, potendo, semmai, essa derivare dalla condanna disposta ai sensi dell’art. 96, 3° comma, cp.c. a seguito di «una condotta deresponsabilizzata ignava ed agnostica della P.A.».

D’altra parte, a supporto del percorso conciliativo cui partecipa una Pubblica Amministrazione, la circolare n. 9 del 10 agosto 2012 (richiamata dall’ordinanza in epigrafe) fornisce le linee guida ed i chiarimenti in tema di mediazione a tutte le tutte le pubbliche amministrazioni individuate dall’articolo 1, 2° comma, d. leg. 30 marzo 2001, n. 165.

In tema di mediazione «disposta» dal giudice, v. amplius D. Dalfino, Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Mediazione civile e commerciale, Bologna, 2016, 310 ss.