La notifica dell’impugnazione al procuratore costituito per più parti
di Michele Ciccarè Scarica in PDFCass., Sez. III, 28 agosto 2015, n. 17271
Notifica impugnazione – notificazione in unica copia al procuratore costituito per più parti – nullità – insussistenza
(C.p.c. artt. 160, 170, 330, co. 1)
[1] È valida ed efficace la notifica dell’impugnazione, nella specie l’atto di appello, proposta contro più parti assistite dal medesimo procuratore costituitosi in primo grado ed effettuata in unica copia allo stesso.
CASO
[1] La Corte di appello di Roma aveva dichiarato nulla la notifica dell’atto di appello eseguita, su richiesta dell’appellante, mediante consegna in unica copia al procuratore costituitosi in primo grado, anziché in un numero di copie pari alle parti appellate e da egli effettivamente rappresentate.
Avverso tale decisione viene proposto ricorso per cassazione, col quale si denuncia la violazione dell’art. 330, co. 1, c.p.c., sostenendo invero la validità della notifica in tal modo effettuata.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte accoglie il ricorso proposto, cassando con rinvio la sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Infatti, nel processo civile come in quello tributario, la notificazione dell’impugnazione al procuratore costituito per più parti spiega validamente i suoi effetti anche se allo stesso venga consegnata una sola copia dell’atto.
Tale soluzione vale tanto nel periodo precedente alla riforma dell’art. 330, co. 1, c.p.c., mediante l. 18 giugno 2009, n. 69 – periodo cui si riferisce il caso di specie –, quanto a fortiori dopo l’entrata in vigore della modifica, ovvero nei giudizi instaurati in primo grado a partire dal 4 luglio 2009.
QUESTIONI
[1] La sentenza in analisi applica al caso de quo, registratosi nella vigenza della pregressa disciplina legislativa, un principio che può oramai considerarsi pacifico nella giurisprudenza di legittimità, in quanto costantemente applicato a partire da Cass., Sez. Un., 15 dicembre 2008, n. 29290, in Foro it., 2009, I, 3104, nota di Caponi, nonché in Giur. it., 2009, 1995, con nota di Guglielmino (ad es., Cass., 4 settembre 2012, n. 14782; Cass., 22 ottobre 2010, n. 21759).
Due ordini di ragioni, in effetti, militano a favore di tale ricostruzione.
In primis, il procuratore costituito non può considerarsi mero consegnatario dell’atto di impugnazione: l’art. 330, co. 1, c.p.c., laddove sancisce che l’impugnazione deve essere notificata «presso il procuratore costituito», non indica solamente il luogo di notifica dell’atto, bensì considera l’avvocato come vero e proprio destinatario in forza di una proroga ex lege dei poteri conferitigli con la procura alle liti per il giudizio del precedente grado (sul punto già Cass., 25 agosto 2005, n. 17299, in CED Cass., 2005, rv. 585326; recentemente Cass., 9 giugno 2015, n. 11963).
In secondo luogo, valutazioni di ordine costituzionale depongono a favore di questa interpretazione: il canone della ragionevole durata del processo impone, infatti, di trasferire in capo al procuratore l’onere di attivarsi affinché i suoi assistiti abbiano effettiva conoscenza dello svolgimento nonché dell’esito del processo (per tutti Cass., Sez. Un., n. 29290/2008, cit.).
Giova infine sottolineare che, ad oggi, tale approdo ermeneutico risulta confermato dal tenore letterale dell’art. 330, co. 1, c.p.c. (come modificato dalla l. n. 69/2009), il quale estende anche al campo delle impugnazioni la disciplina dettata in tema di notifiche endoprocessuali dall’art. 170 c.p.c., richiamandolo espressamente. Ne deriva che, ai fini della validità della notifica dell’atto di impugnazione proposto «è sufficiente la consegna di una sola copia dell’atto, anche se il procuratore è costituito per più parti» (art. 170, co. 2, c.p.c.).
Per approfondimenti dottrinali cfr. Sansalone, Le Sezioni Unite precorrono il legislatore: validità della notificazione dell’impugnazione in unica copia al procuratore di più parti, in Corr. giur., 2010, 820.