9 Dicembre 2015

Compenso dell’avvocato: impugnazione dell’ordinanza emessa nel procedimento sommario di cognizione

di Michele Ciccarè Scarica in PDF

Cass., Sez. II, 5 ottobre 2015, n. 19873


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Compenso avvocato – ordinanza ex art. 702 c.p.c. – impugnazione – appello o ricorso per cassazione (C.p.c.: artt. 702 quater; L. 794/1942: art. 28; D.lgs. 150/2011: art. 14)

[1] L’art. 14 del d.lgs. 150/2011 ha reso applicabile il rito sommario di cognizione alle controversie previste dall’art. 28, l. 794/1942, con le opportune modifiche, senza mutare alcuno dei presupposti oggettivi per accedere a tale procedimento speciale.

[2] È appellabile l’ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione instaurato dall’avvocato per ottenere il compenso professionale, allorquando la controversia riguardi l’an debeatur della prestazione. Viceversa, l’ordinanza rimane inappellabile ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 150/2011, e dunque ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost., quando la controversia concerne solo il quantum debeatur.

CASO
[1] [2] Un avvocato agiva nei confronti del cliente ex art. 702 bis e ss. c.p.c. per ottenere la condanna al pagamento delle spettanze professionali maturate in un precedente giudizio.

Il convenuto, costituitosi, eccepiva la risoluzione del contratto per grave inadempimento del professionista, concludendo nel merito per l’integrale rigetto della domanda proposta.

Il tribunale adito, con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c., accoglieva in pieno le richieste dell’avvocato.

Contro tale provvedimento il soccombente proponeva ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.

SOLUZIONE
[1] In via preliminare, i giudici di legittimità appurano che la novella del 2011 sulla semplificazione dei riti (d.lgs. n. 150/2011) non ha mutato alcuno dei presupposti per accedere al procedimento previsto dal previgente art. 28, l. n. 794/1942.

[2] Ciò chiarito, la Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso, avendo il ricorrente errato nell’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso la pronuncia.

Infatti, ancorché il procedimento sia instaurato ai sensi degli artt. 28, l. 794/1942 e 14, d.lgs. 150/2011, se la controversia verte – effettivamente – sulla debenza o meno del compenso, l’ordinanza deve essere appellata ex art. 702 quater c.p.c., in quanto emessa al di fuori dei presupposti della disciplina speciale, la quale è applicabile solo quando si controverte sul quantum.

QUESTIONI
[1] Il Collegio ritiene che il d.lgs. n. 150/2011 abbia esclusivamente inciso sull’individuazione del rito applicabile alla procedura speciale in materia di compenso professionale; ne sarebbe conferma l’incipit dell’art. 14, stando al quale il procedimento sommario di cognizione è applicabile alle «controversie previste dall’articolo 28 della legge 13  giugno 1942, n. 794».

[2] La soluzione prescelta dalla Corte trova conferme nella consolidata giurisprudenza di legittimità avutasi sulla specifica questione (cfr. Cass., 13 ottobre 2014, n. 21554; Cass., 9 gennaio 2014, n. 263; Cass., 3 febbraio 2012, n. 1666; in passato v. per tutte Cass., 12 febbraio 2004, n. 2701).

Stando a tale orientamento, quando il provvedimento conclusivo del processo iniziato ex artt. 28 ss. l. n. 794/1942 si pronuncia anche sui presupposti del diritto al compenso, pur se qualificato come ordinanza riveste natura sostanziale di sentenza, con la conseguenza che il mezzo d’impugnazione esperibile è l’appello e non il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.

Ciò in quanto, essendo il procedimento ordinario il solo previsto per la definizione di questioni diverse dalla semplice determinazione della misura del compenso, la cognizione non può essere sottratta al doppio grado di giurisdizione.

Eppure, la sentenza in analisi sembra porsi in contrasto con i principi enucleati dalla più recente giurisprudenza di legittimità a sezioni unite.

Il riferimento è a Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2011, n. 390, in Corr. Mer., 2011, 493 con nota di Travaglino, avutasi in tema di individuazione del mezzo di impugnazione proponibile – appello o ricorso per cassazione – avverso il provvedimento conclusivo dell’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal professionista per il pagamento del compenso giudiziale, ma dalla valenza senz’altro generale.

Stando alla predetta pronuncia, il corretto mezzo di impugnazione va individuato sulla base della «qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato all’azione proposta, alla controversia e alla decisione, a prescindere dalla sua esattezza», per il principio dell’apparenza (conformi Cass., 29 maggio 2015, n. 11273; Cass., 12 dicembre 2014, n. 26163; Cass., 29 agosto 2011, n. 17627; contra App. Palermo, 15-17 aprile 2015, n. 577).

Il contrasto è tanto più evidente se si considera che ad oggi, ex art. 14, co. 1, d.lgs. n. 150/2011, l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto si svolge ai sensi degli artt. 702 bis ss. c.p.c.