6 Luglio 2015

Doppia data di pubblicazione della sentenza: prevale la seconda

di Marco Russo, Avvocato Scarica in PDF

Cass., Sez. Lav., 14 aprile 2015, n. 7487

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Procedimento civile – Pubblicazione della sentenza – Data – Cancelliere – Termine per impugnare
(C.p.c. art. 133; D.M. 27 marzo 2000, n. 264, art. 13)

[1] Ai fini della decorrenza del termine per impugnare, la data apposta in calce alla sentenza del cancelliere deve essere qualificata dalla contestuale adozione delle misure volte a garantirne la conoscibilità, situazione che, in presenza di una seconda data, deve ritenersi di regola realizzata solo in corrispondenza di quest’ultima.

CASO
[1] Nel caso di specie, la tempestività o meno del ricorso per cassazione dipendeva dall’individuazione del dies a quo del termine lungo per l’impugnazione: termine reso incerto dal fatto che la sentenza d’appello risultava “consegnata in cancelleria per la pubblicazione” in data precedente a quella dell’effettiva “pubblicazione”.

SOLUZIONE
[1] La Cassazione –  aderendo all’interpretazione offerta dalla Consulta con sent. 22 gennaio 2015, n. 3, in www.cortecostituzionale.it, che ha ravvisato una “patologia procedimentale grave” e non una mera irregolarità nel tardivo adempimento, da parte del cancelliere, della procedura di pubblicazione e dell’inserimento del provvedimento nell’elenco cronologico delle sentenze – muta il proprio precedente orientamento e afferma che la successiva data di pubblicazione rende inoperante la dichiarazione dell’intervenuto deposito ai fini della decorrenza del termine per impugnare.

QUESTIONI
[1] Le Sezioni Unite, con sentenza  1° agosto 2012, n. 13794, in C.E.D. Cass., rv. 623301,  avevano in precedenza ritenuto che, ove sulla sentenza siano state apposte due date (una di deposito, senza espressa specificazione che il documento contiene soltanto la minuta del provvedimento, e l’altra di pubblicazione), tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono già dalla data del suo deposito.

La conclusione, già seguita dalla giurisprudenza maggioritaria anteriormente al predetto intervento (Cass., 29 settembre 2009, n. 20858, in Mass. Giur. it., 2009; Cass., 30 marzo 2011, n. 7240, in C.E.D. Cass., rv. 616933) e poi divenuta diritto vivente (Cass., 29 ottobre 2012, n. 18569, in C.E.D. Cass., rv. 624046; Cass., 4 aprile 2013, ivi, rv. 625830), era stata sospettata di incostituzionalità da Cass., 2 novembre 2013, n. 26251, in Corr. giur., 2014, 7, 988, che aveva rilevato una possibile disparità di trattamento tra la fisiologica situazione processuale in cui le attività di mero deposito della sentenza e di effettiva pubblicazione risultano contestuali e quella, patologica, in cui le due attività avvengono in momenti diversi.

In particolare, secondo il giudice rimettente l’interpretazione avallata dalle Sezioni Unite, assegnando preferenza all’attività processuale di mero deposito della sentenza, avrebbe leso l’esigenza “della pienezza e della certezza del diritto di difesa delle parti costituite in giudizio”, nei cui riguardi il termine per impugnare “dovrebbe cominciare a decorrere dalla effettiva pubblicazione della sentenza, che è l’attività alla quale il cancelliere pone riferimento, in relazione all’art. 133 c.p.c. comma 2, nel biglietto contenente il dispositivo da comunicare alle parti e con riferimento alla quale le stesse prendono formale conoscenza dell’avvenuta pubblicazione del provvedimento”.