3 Agosto 2015

Lettura del (solo) dispositivo e nullità della sentenza nella decisione a seguito di trattazione orale

di Nicoletta Minafra Scarica in PDF

La Suprema Corte, con il provvedimento del 30 marzo 2015, n. 6394 (scarica la sentenza), in Foro it., Rep. 2015, voce Procedimento civile, n. 31, ha dichiarato la nullità della sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., in un caso in cui il giudice si era limitato a dare lettura in udienza del solo dispositivo e, in un secondo momento, aveva depositato in cancelleria la motivazione. La disposizione appena citata prevede che il giudice «fatte precisare le conclusioni può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».


1. In generale sull’art. 281 sexies c.p.c.
Il modello decisorio a trattazione orale, oggetto della sentenza in commento, è stato introdotto dal d.lgs. del 19 febbraio 1998, n. 51, che ha abolito le preture, istituendo il giudice unico di tribunale. La norma non rappresenta una novità, atteso che la sua formulazione, salve alcune modifiche di lieve entità, ricalca in linea di massima quella dell’art. 315 c.p.c., vigente ante riforma nel procedimento avanti il pretore. In dottrina è stato evidenziato che l’art. 281 sexies c.p.c. si differenzia dall’art. 315 c.p.c. «nella parte in cui prevede espressamente sia la necessità che le parti precisino le conclusioni prima che il giudice ordini la discussione orale, che la possibilità per le stesse parti di ottenere, ad istanza anche di una sola di esse, un rinvio della discussione orale ad altra udienza». Infatti, il vecchio art. 315 c.p.c. da una parte non prevedeva affatto la precisazione delle conclusioni, dall’altra disponeva che la discussione fosse immediata, senza alcuna possibilità di differimento ad altra udienza, «il che costringeva gli avvocati ad essere sempre preparati alla discussione fin dalla prima udienza» (sul punto, cfr. F.S. DAMIANI, Riflessioni sulla decisione a seguito di trattazione orale, in Giusto proc. civ., 2014, 1139 ss.).

Peraltro, anche nel vigore dell’art. 281 sexies c.p.c., permangono dubbi, principalmente attinenti: a) alla tutela del diritto di difesa, visto il potere officioso del giudice (totalmente discrezionale), di scegliere senza alcun preavviso alle parti, tale modello decisorio che non prevede la possibilità per le stesse di proporre nel modo più esaustivo le ultime difese per iscritto, ma solo oralmente in udienza; b) alla scarsa incidenza pratica dello strumento, considerato che nemmeno la formulazione attuale della norma delimita espressamente l’ambito applicativo; c) alla concreta utilità, o inutilità, per il giudice tenuto comunque a studiare la controversia prima della udienza di precisazione delle conclusioni per poter decidere in quella sede; d) ai rapporti con il nuovo art. 352 c.p.c. riformato dalla l. 12 novembre 2011, n. 183, che ha introdotto tale iter decisorio anche nel giudizio di appello (Per una trattazione più approfondita, v. L. Iannicelli, La decisione del giudizio di primo grado con sentenza orale e immediata tra la fiducia del legislatore e le resistenze della prassi, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2008, 1207; D. Dalfino, Sull’applicabilità dell’art. 281 sexies in appello, in Giur it., 2009, 2473 ss.; Id., La sentenza: contenuto e pubblicità, in Foro it., 2009, V, 274; G. Di Benedetto, Il dovere di brevità e i gattini ciechi dell’art. 281 sexies c.p.c., in Foro it., 2007, I, 1280; Id., Lettura e comunicazione della sentenza nelle decisioni ex art. 281 sexies c.p.c., id., 2005, I, 2799; V. Mastrangelo, Osservazioni sull’ambito di applicazione dell’art. 281 sexies c.p.c., prima e dopo la l. 12 novembre 2011 n. 183, in Foro it., 2012, I, 2477; R. Masoni, La sentenza a verbale nel rito ordinario ed in quello locatizio nell’ottica dell’efficienza del processo, in Rass. locazioni, 2004, 341).

L’iter decisorio in parola si differenzia dagli altri due (a trattazione scritta e a trattazione mista regolati – rispettivamente – dal 1° e dal 2° comma del precedente art. 281 quinquies c.p.c.) per diversi profili: innanzitutto, la decisione è assunta a seguito di trattazione completamente orale, senza scambio di scritti difensivi tra le parti; inoltre, l’unico titolare del potere di optare per questo modello alternativo – solo apparentemente più semplificato – è il giudice, indipendentemente dalla sollecitazione delle parti. Questi è tenuto a stendere la sentenza nel verbale di udienza, dandone lettura in quella stessa sede; non deve, pertanto, depositarla entro un dato termine in cancelleria, poiché la sentenza si ha per pubblicata dalla data dell’udienza (o meglio dal momento in cui la sottoscrive).


2. La contestualità tra dispositivo e motivazione come «elemento strutturale essenziale» della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La citata Cass., 6394/2015 sottolinea la rilevanza dell’elemento strutturale essenziale che contraddistingue lo schema decisorio in parola, ovvero la lettura in udienza sia del dispositivo sia della motivazione (sull’importanza di tale elemento, v. C. Delle Donne, Sub art. 281 sexies, in Commentario del codice di procedura civile, II, a cura di L.P. Comoglio, C. Consolo, B. Sassani, R. Vaccarella, 2012, 157 ss.).

Nel caso di specie, letto il primo, il giudice aveva successivamente depositato la motivazione in cancelleria. Per questa ragione, il ricorrente aveva dedotto «la nullità della sentenza per violazione del modello previsto dall’art. 281 sexies c.p.c.».

Secondo la Corte di Cassazione, con la lettura in udienza del dispositivo, che rappresenta un passaggio fondamentale per determinare il tipo di sentenza («ordinario o ex art. 281 sexies c.p.c.»), il giudice esaurisce i poteri tanto decisorio quanto motivazionale. Dunque, la motivazione successiva «è irricevibile e pertanto irrilevante, in quanto estranea alla struttura dell’atto ormai compiuto». Per tali ragioni, la sentenza è invalida e non può convertirsi in una che sarebbe valida in base ad un diverso modello decisorio, poiché sarebbe comunque difforme dal modello cui appartiene, stante la sussistenza di un elemento scriminante, rappresentato proprio dalla lettura in udienza del dispositivo.

L’arresto giurisprudenziale in oggetto è contrario ad altro, precedente, secondo cui «la sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. senza l’osservanza delle forme previste dal codice non può essere dichiarata nulla ove sia stato raggiunto lo scopo dell’immodificabilità della decisione e della sua conseguenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice in esito alla discussione, trattandosi, in ogni caso, di sanzione neppure comminata dalla legge (il caso concreto non coincide però con quello oggetto di Cass. 9346/2015: qui il dispositivo è stato letto in udienza e la motivazione comunicata alle parti subito dopo la discussione attraverso la consegna di uno stampato non firmato, poi sottoscritto e depositato in cancelleria. Così Cass. 14 maggio 2014, n. 10453, Foro it., Rep. 2014, voce Procedimento civile, n. 227, e Giusto processo civ., 2014, 1139, con nota di F.S. Damiani, Riflessioni sulla decisione a seguito di trattazione orale, cit., 1139 ss.)». Dalla tesi sostenuta nella più recente decisione, senz’altro più garantista e conforme al dato letterale della norma, consegue che il giudice, una volta optato per l’iter decisorio della trattazione orale e udita la discussione delle parti, ha ancora la possibilità di riservarsi di decidere in un secondo momento, applicando però l’art. 281 quinquies c.p.c. (F.S. Damiani, Riflessioni sulla decisione a seguito di trattazione orale, cit., 1154, in nota ). Ma perde tale possibilità, se ha già dato lettura del dispositivo in udienza, che, si ricorda, rappresenta il momento determinante al fine dell’individuazione del modello decisorio.