21 Marzo 2016

«Overruling» e dintorni – La rimessione in termini vale solo se il «revirement» è su una norma processuale

di Eugenio Dalmotto Scarica in PDF

Cass., Sez. V, 18 novembre 2015, n. 23585 – Pres. Merone – Est. Terrusi

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Procedimento civile – Mutamento di giurisprudenza – Affidamento sul precedente orientamento – Giusto processo – Rimessione in termini – Possibilità – Limiti (Cost., art. 111; Cod. proc. civ., art. 153) 

[1] La regola secondo cui, alla luce del principio costituzionale del giusto processo, le preclusioni e le decadenze derivanti da un imprevedibile revirement giurisprudenziale non operano nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente sul precedente consolidato orientamento attiene unicamente al profilo degli effetti del mutamento di una consolidata interpretazione del giudice della nomofilachia in ordine a norme processuali. Il sopravvenuto consolidamento di un nuovo indirizzo giurisprudenziale su norme di carattere sostanziale che in astratto consentirebbero la riforma di una precedente decisione non può quindi giustificare la rimessione in termini invocata dalla parte onde superare il giudicato formale formatosi per la mancata tempestiva impugnazione di una sentenza. 

CASO
[1] Il Comune di Sala Baganza intendeva applicare alla società Frutticoltori Associati Parmensi l’Ici su alcuni fabbricati rurali. Insorgeva un contenzioso tributario all’esito del quale la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, sez. di Parma, respingeva l’appello con cui il Comune – censurando la decisione di primo grado – aveva chiesto la conferma di un avviso di liquidazione dell’imposta non versata dalla società.

Trascorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza, sopravveniva una pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite sulla cui base si sarebbe potuto ritenere, diversamente da quanto stabilito nei precedenti gradi di giudizio, che l’imposta fosse dovuta.

Il comune proponeva allora ricorso in Cassazione, invocando la rimessione in termini onde superare il giudicato formale formatosi sulla decisione d’appello, non impugnata nel termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.

Il ricorrente invocava a tal fine il principio secondo cui non può avere rilevanza preclusiva rispetto alla proposizione dell’impugnazione l’affidamento riposto su una giurisprudenza consolidata, successivamente travolta da un nuovo orientamento interpretativo, e che l’errore scusabile in cui questa sia incorsa può essere ovviato disponendo la rimessione in termini dalla parte incorsa in decadenze a sé non imputabili.

SOLUZIONE
[1] La Cassazione ha respinto il ricorso, osservando che il principio in questione era stato malamente evocato, in quanto esso è stato elaborato dalla giurisprudenza di legittimità unicamente con riferimento all’imprevedibile mutamento dell’interpretazione di disposizioni processuali.

Rilevano infatti i giudici di legittimità che nel caso di specie non si discorreva della modificazione di indirizzi interpretativi riguardanti norme del processo, ma semplicemente del sopravvenuto consolidamento di un indirizzo giurisprudenziale in merito alle condizioni di esenzione dall’Ici per i fabbricati di tipo rurale.

Mancavano quindi i presupposti per applicare gli istituti volti alla tutela dell’affidamento delle parti, che hanno trovato espressione nel cosiddetto prospective overruling, ossia nel precedente dichiarato valido solo per il futuro, nonché nel rimedio della rimessione in termini, al tempo prevista dall’art. 184 bis c.p.c. ed oggi dall’art. 153 c.p.c.

Ed in effetti, considerato che tali istituti si collegano alla tutela del giusto processo costituzionalmente garantito ex art. 111 Cost., è difficile riscontrare una diretta lesione dello stesso laddove si lamenti che la sentenza è passata in giudicato non a causa di un revirement sull’interpretazione di regole processuali ma perché, alla luce di norme sostanziali la cui interpretazione sia cambiata solo dopo il decorso del termine per impugnare, si riteneva che un eventuale ricorso in Cassazione non avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento.

QUESTIONI
[1] Sull’overruling solo dichiarativo (o «prospective overruling»), per Cass., Sez. Un., 11 luglio 2011, n. 15144, in Foro It., 2011, I, 3343, con nota di Caponi, nonché in Corr. Giur. 2011, 1392, con commenti di Consolo, Cavalla e De Cristofaro, e numerose altre successive, tra cui Cass., Sez. Un., 21 maggio 2015, n. 10453; Cass., 17 dicembre 2014, n. 26541; Cass., 4 giugno 2014, n. 12521, in forza dell’art. 111 Cost. il mutamento dell’indirizzo esegetico deve considerarsi valido solo per il futuro tutte le volte in cui il revirement (i) concerna una regola del processo; (ii) abbia carattere imprevedibile, in ragione del carattere consolidato della precedente interpretazione; (iii) la sua operatività determini una preclusione o decadenza che incida sul diritto di azione o di difesa della parte che abbia confidato incolpevolmente (ossia non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell’arresto nomofilattico correttivo) nell’interpretazione precedente.

Sul rimedio della rimessione in termini (già ex art. 184 bis c.p.c. ed adesso ai sensi dell’art. 153 c.p.c.), che può essere invocato, anch’esso alla luce dei principi costituzionali del giusto processo, in caso di errore oggettivamente scusabile per l’affidamento riposto su una consolidata giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, poi travolta da un imprevedibile mutamento interpretativo, v. invece Cass., 21 dicembre 2012, n. 23836; Cass, 2 luglio 2010, n. 15811.

Entrambi gli istituti possono considerarsi volti a tutelare parti che altrimenti sarebbero lese incolpevolmente in propri diritti fondamentali costituzionalmente garantiti quale per l’appunto quello al giusto processo di cui all’art. 111Cost.