30 Maggio 2016

«Piccola Rassegna» di giurisprudenza sul processo di cognizione

di Davide Turroni Scarica in PDF

La cadenza settimanale del Notiziario consente di dare visibilità a molti provvedimenti, ma ovviamente non a tutti e non a tutti quelli che si vorrebbero segnalare.

Da qui l’idea di raccogliere in questo Focus i provvedimenti pubblicati nei primi mesi del 2016 che non hanno trovato spazio nei numeri precedenti – o di prossima uscita – ma ritenuti di particolare interesse per l’area «Processi di cognizione». 

Cass. pen., ord., 20 gennaio 2016, n. 2259
Giusto processo – art. 6 CEDU – Violazione – Rilevabilità d’ufficio – Rimessione alle Sezioni unite

La Cassazione penale, rilevando il contrasto di giurisprudenza, ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione: se l’inosservanza della CEDU da parte del giudice sia rilevabile d’ufficio dal giudice ad quem o se occorra un’apposita censura del condannato; e se la rilevabilità d’ufficio consentirebbe, nel caso concreto, un’interpretazione «convenzionalmente orientata» della norma processuale (l’art. 603 c.p.p.) tale da consentire il rispetto dell’art. 6 CEDU.

Nell’udienza del 28 aprile 2016 le Sezioni unite hanno dato risposta affermativa a entrambe le questioni e ora si attende il deposito della sentenza. La questione trascende il processo penale e – pur nella varietà dei modelli processuali – ha rilevanza generale. La decisione delle Sezioni unite rispecchia la tendenza a semplificare il recepimento delle norme CEDU nell’ordinamento interno (anche per l’esigenza di prevenire futuri contenziosi davanti alla Corte EDU e probabili condanne dell’Italia); bisognerà comunque attendere la motivazione per valutarne la portata effettiva.

 

Cass., 29 gennaio 2016, n. 1663
Costituzione dell’attore – Dies a quo – Perfezionamento della notifica dell’atto di citazione –Data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario – Irrilevanza 

La Suprema Corte, in linea con i suoi precedenti, afferma il seguente principio. La scissione del momento in cui s’intende eseguita la notifica (art. 149, comma 3, c.p.c.), essendo prevista a tutela del richiedente, non può interpretarsi nel senso che il termine per la costituzione in giudizio dell’attore decorra dalla consegna dell’atto di citazione all’ufficiale giudiziario: agli effetti dell’art. 165 c.p.c. il dies a quo continua a coincidere col momento in cui l’iter della notifica si è completato e il convenuto ha avuto conoscenza legale dell’atto.

 

Cass., Sez. un., 5 febbraio 2016, n. 2276
Giurisdizione – Competenza giurisdizionale – Coniugi cittadini italiani con due figli minori residenti a Londra – Giudizio di separazione pendente davanti al Tribunale di Milano – Domanda davanti al giudice del Regno Unito sulle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli – Giurisdizione spetta al secondo. 

Le Sezioni unite, adite con regolamento di giurisdizione, dichiarano la giurisdizione del giudice del Regno unito enunciando il seguente principio. Qualora tra i genitori del minore penda davanti al giudice di uno Stato membro (nella fattispecie il giudice italiano) una causa relativa alla separazione o allo scioglimento del matrimonio, e davanti al giudice di altro Stato membro (nella specie il giudice del Regno unito) una concernente la responsabilità genitoriale verso il figlio, la domanda volta a far valere l’obbligazione alimentare a favore del minore è accessoria a quella di responsabilità genitoriale; quindi appartiene alla giurisdizione del secondo giudice. La decisione è in linea con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia U.E., 16 luglio 2015, in merito alla interpretazione dei Regolamenti 2201/2003 e 4/2009. 

 

Cass, 8 febbraio 2016, n. 2383
Domanda giudiziale – Domanda di simulazione e revocatoria ordinaria – Omessa trascrizione – Inopponibilità al curatore fallimentare – Rilevabilità d’ufficio della inopponibilità – Esclusione 

Probabilmente per la prima volta la Suprema Corte affronta il problema se, in caso di mancata trascrizione della domanda giudiziale diretta a far valere la simulazione o revoca della vendita di immobile, l’inopponibilità che ne consegue (segnatamente ai sensi dell’art. 45 l. fall., per sopravvenuto fallimento dell’acquirente) configuri un’eccezione riservata alla parte o sia invece rilevabile anche d’ufficio. La Cassazione esclude la rilevabilità d’ufficio, ritenendo che «la stessa descrizione normativa della fattispecie in termini di inopponibilità giustifica l’esclusione del potere di rilevazione del giudice».

 

Cass., 12 febbraio 2016, n. 2816
Cosa giudicata – Giudicato formale – Formazione per acquiescenza parziale – Esclusione – Fattispecie 

La Cassazione, in linea con un indirizzo consolidato, stabilisce che «il giudicato si forma su capi della decisione, ossia su domande, o su questioni autonome; non su passaggi logici ed accertamenti parziali della medesima». Nel caso di specie la ricorrente attrice in primo grado, e cliente della banca convenuta, aveva eccepito il giudicato della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva qualificato «inadempiente» la banca rispetto a una operazione d’investimento obbligazionario. La Suprema Corte ha escluso che sul punto si fosse formato il giudicato: ha evidenziato che la domanda di risoluzione per inadempimento era stata respinta, in quanto il tribunale, pur avendo giudicato inadempiente la condotta della banca, aveva ritenuto decisivo il fatto che l’attrice ne avesse poi ratificato l’operato.

 

Cass., 12 febbraio 2016, n. 2819
Correzione errore materiale – Domanda di restituzione conseguente a riforma in appello – Omessa pronuncia – Ammissibilità del procedimento di correzione 

La Suprema Corte ha ritenuto che il ricorso al procedimento per correzione di errore materiale ex art. 287 s. c.p.c. soccorra anche per rimediare all’omessa pronuncia sulla domanda restitutoria consequenziale alla riforma in appello, qualora risultino agli atti tutti gli elementi necessari a deciderla. In tal caso, afferma la Cassazione, la condanna alle restituzioni «necessariamente “accede” al decisum complessivo della controversia, senza, in fondo, assumere una propria autonomia formale: l’omissione stessa si collega, in sostanza, ad una mera disattenzione e, quindi, ad un comportamento involontario, sia nell’an che nel quantum del provvedimento». In applicazione di questo principio la Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto avverso l’ordinanza di correzione emessa dalla Corte territoriale ai sensi dell’art. 287 c.p.c. Benché sulla specifica questione non si fosse ancora pronunciata, la decisione della Suprema Corte rispecchia la progressiva tendenza a estendere l’ambito di applicazione dell’istituto, in un’ottica sia deflattiva che di maggior tutela della parte vittoriosa in appello. 

 

Cass., 19 febbraio 2016, n. 3274
Frasi sconvenienti e offensive – Formulate dal difensore – Risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. – Legittimazione passiva – Spetta alla parte – Legittimazione passiva del difensore –Esclusione

La Corte di cassazione afferma che, agli effetti dell’art. 89 c.p.c., soltanto la parte risponde delle offese contenute negli scritti difensivi redatti dal proprio difensore. Rimane tuttavia salva la facoltà di promuovere un separato giudizio nei confronti del difensore: o su iniziativa del cliente in via di rivalsa, o della controparte in via risarcitoria se non è più possibile agire ai sensi dell’art. 89 c.p.c. (nella specie la Corte ha cassato la sentenza di merito che, ai sensi dell’articolo citato, aveva condannato direttamente il difensore anziché la parte). La decisione è in linea con l’orientamento consolidato della Suprema Corte. 

 

Cass., Sez. un., 14 marzo 2016, n. 4909
Procura ad litem – Chiamata in garanzia del terzo da parte del convenuto – Mancato espresso conferimento del potere di chiamare in causa terzi – Irrilevanza 

Le Sezioni unite, a composizione di un contrasto, hanno enunciato il principio per il quale la procura alle liti, se conferita in termini ampi e comprensivi (“con ogni facoltà”), è idonea ad attribuire al difensore il potere di promuovere tutte le azioni necessarie o utili a tutela della parte assistita. Questo potere si estende alla chiamata in causa del terzo garante affinché risponda in luogo della parte assistita, o la tenga indenne in caso di condanna.