Per le Sezioni Unite i vizi della notifica a mezzo PEC non determinano nullità quando l’atto è giunto a conoscenza del destinatario
di Andrea Ricuperati Scarica in PDFCass., Sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665 – Pres. Macioce – Rel. CirilloScarica la sentenza
Notificazioni in materia civile – Notificazioni a mezzo posta elettronica certificata – Nullità – Raggiungimento dello scopo – Sanatoria (C.p.c. artt. 156, 160; L. 21.1.1994, n. 53, art. 3-bis)
Notificazioni in materia civile – Notificazioni a mezzo posta elettronica certificata – Consegna all’indirizzo PEC indicato dal destinatario – Effettiva conoscenza – Sussiste (C.p.c. art. 366)
Impugnazioni – Censura relativa all’erronea applicazione di regole processuali – Mancata prospettazione di lesione del diritto di difesa od altro pregiudizio alla decisione del giudice – Inammissibilità dell’eccezione (C.p.c. art. 157, 160)
MASSIME
[1] La nullità della notificazione di un atto processuale a mezzo PEC per inosservanza delle relative disposizioni non può mai essere pronunciata se – malgrado l’irritualità della notifica – l’atto è venuto a conoscenza del destinatario.
[2] La consegna di un atto processuale all’indirizzo PEC indicato dal destinatario determina la effettiva conoscenza da parte del medesimo.
[3] E’ inammissibile l’eccezione relativa ad un mero vizio procedimentale, quando chi la solleva non abbia dedotto che il vizio è idoneo a ledere i proprio diritto di difesa o ad arrecare un pregiudizio all’emanando provvedimento giurisdizionale
CASO
[1-3] Nell’àmbito di un giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione in materia tributaria (catastale), la parte resistente – Ministero dell’Economia e delle Finanze, con l’Avvocatura generale dello Stato – notifica il proprio controricorso a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai ricorrenti nel loro atto introduttivo.
In sede di memoria difensiva, i ricorrenti eccepiscono la nullità del controricorso avversario, in quanto notificato telematicamente come file con estensione .doc in luogo di quella (.pdf) prescritta dai primi due commi dell’art. 19-bis del Provvedimento D.G.S.I.A. 16.4.2014 (contenente le regole tecniche richiamate dal primo alinea dell’art. 3-bis della L. n. 53/1994 in materia di notificazioni eseguite dagli avvocati per via telematica).
SOLUZIONE
[1-3] Il Supremo Collegio respinge l’eccezione, giacché infondata ed ancor prima inammissibile, osservando che:
- l’infondatezza discende dalla constatazione per cui non è mai nulla la notifica che – pur irrituale – abbia raggiunto lo scopo di permettere al destinatario di venire a conoscenza del relativo atto; conoscenza, questa, insita nel caso in esame nella consegna della memoria all’indirizzo PEC indicato dai ricorrenti nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità;
- l’inammissibilità deriva dal fatto che i ricorrenti si sono limitati a sollevare l’eccezione, senza addurre pregiudizi al loro diritto di difesa né l’eventuale difformità tra il file recante il controricorso notificato telematicamente e l’esemplare cartaceo depositato in Cancelleria.
QUESTIONI
[1-2] La Corte di Cassazione estende anche alla materia delle notificazioni telematiche il proprio consolidato orientamento, che applica il principio della sanatoria delle nullità processuali per raggiungimento dello scopo (art. 156, ult. cpv., c.p.c.), coincidente nella fattispecie con l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del suo destinatario (v. Cass., Sez. Lav., 18.6.2014, n. 13857; Cass, Sez. V, 5.2.2002, n. 1548; Cass., Sez. V, 27.1.2001, n. 1184), da intendersi perfezionata con la consegna nel “luogo virtuale” rappresentato dall’indirizzo PEC all’uopo indicato nel ricorso introduttivo del processo.
[3] Interessante appare anche la tesi della reputata inammissibilità dell’eccezione di nullità per vizi processuali se non accompagnata da deduzioni di specifica lesione del diritto di difesa o nocumento alla decisione del giudice; anche se tale inammissibilità non esime l’autorità giurisdizionale dal dovere di vagliare in autonomia l’impatto sul processo dell’eventuale inosservanza delle regole preposte alla ortodossa notifica degli atti processuali (per la rilevabilità d’ufficio dei vizi in parola in tema di notificazione eseguita dall’avvocato, si veda il disposto dell’art. 11 della L. n. 53/1994: “Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica.”).