8 Aprile 2025

Delibere modificative dell’oggetto sociale e limiti dell’impugnazione ex art. 2388 co. 4 c.c.

di Ilaria Tironi, Dottoressa in legge Scarica in PDF

Tribunale Milano, Sez. spec. in materia di imprese, Sent., 14/01/2025, n. 278

Massima: “Nel caso di delibera consiliare comportante la modifica dell’oggetto sociale, non sussiste la legittimazione del socio all’impugnazione ex art. 2388 co. 4 c.c. nel caso in cui lo stesso non prospetti concretamente l’intento di esprimere il proprio voto dissenziente nell’assemblea dei soci”.

Riferimenti normativi: artt. 2388 co. 4, 2437 co. 1 c.c., art. 100 c.p.c.

Parole chiave: consiglio di amministrazione – delibera – impugnazione da parte del socio – diritto di voto – diritto di recesso

CASO

La vicenda riguarda la delibera, adottata dal consiglio di amministrazione di una s.p.a. – costituente un importante operatore nel settore delle telecomunicazioni – avente ad oggetto l’approvazione dell’offerta presentata da un terzo per l’acquisto della rete fissa della società. La delibera in questione, secondo uno dei soci, determinava l’uscita della società dallo specifico mercato delle infrastrutture di rete, con la conseguenza di realizzare una sostanziale modifica dell’oggetto sociale, la cui deliberazione avrebbe dovuto essere affidata all’assemblea straordinaria dei soci, rimanendo invece preclusa al cda. Il socio agiva quindi al fine di impugnare la delibera ex art. 2388 co. 4 c.c., ritenendosi leso relativamente all’esercizio del proprio diritto di voto in assemblea e al diritto di recesso riconosciutogli dall’art. 2437 co. 1 lett. a c.c..

Il Tribunale di Milano, investito della questione, ha negato ex art. 100 c.p.c l’ammissibilità della domanda proposta dal socio per difetto di un interesse giuridico concreto ed attuale dello stesso alla pronuncia del provvedimento giurisdizionale richiesto.

Nello specifico, la legittimazione del socio ex art. 2388 co. 4 c.c. viene espressamente limitata alla delibera consiliare non conforme a legge o statuto che arrechi pregiudizio alla sua sfera giuridica personale, andando ad incidere direttamente su un suo diritto individuale, amministrativo o patrimoniale, derivante dal contratto sociale e dalla sua posizione all’ interno dell’organizzazione sociale che lo contrapponga alla società. Tale limitazione è posta a tutela dell’efficienza e della certezza nei confronti dei terzi dell’attività dell’organo amministrativo ed è volta a scongiurare iniziative di disturbo del socio di minoranza, lasciando il presidio dell’ impugnazione c.d. di “conformità” in mano agli amministratori assenti o dissenzienti e al collegio sindacale che, come soggetti personalmente responsabili della legittimità della gestione e del suo controllo, sono tenuti ad insorgere avverso le delibere consiliari illegittime. Alla luce di queste ragioni, il Tribunale ha negato che la compressione del diritto di voto possa legittimare il socio all’ impugnazione della delibera ai sensi dell’art. 2388 comma 4 c.c., in quanto si tratterebbe di una posizione attinente allo status di socio in sé, la cui violazione dà vita ad una questione attinente più alle sfere di competenza dell’assemblea dei soci e del cda, che alla contrapposizione tra il socio leso in un suo diritto e la società.

Inoltre, l’interesse concreto e attuale dell’attore non è stato ritenuto sussistente dal Tribunale neanche considerando la compressione del diritto di recesso spettante al socio ex art. 2437 co. 1 lett.a c.c., qualora, ipoteticamente convocata l’assemblea straordinaria, lo stesso avesse espresso il proprio voto negativo all’interno della stessa. Nel caso di specie, infatti, l’attore non aveva concretamente prospettato l’intento di esprimere un voto dissenziente rispetto alla formale modifica dell’oggetto sociale, limitandosi a dichiarare genericamente di voler ottenere la convocazione dell’assemblea al fine di acquisire in quella sede maggiori informazioni sull’operazione.

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