È nulla la trascrizione del pignoramento immobiliare eseguita contro il trust anziché a carico del trustee
di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDFCass. civ., sez. III, 23 dicembre 2024, n. 34075 – Pres. De Stefano – Rel. Fanticini
Espropriazione immobiliare – Pignoramento di beni conferiti in trust – Trascrizione del pignoramento contro il trust – Invalidità – Sussistenza – Conseguenze
Massima: “Poiché il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, né di soggettività, ma un mero insieme di beni e rapporti destinati a un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che rimane l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto, il giudice dell’esecuzione deve dichiarare invalida la trascrizione del pignoramento eseguita contro il trust – anziché del trustee – e disporre la chiusura anticipata del processo esecutivo”.
CASO
Avanti al Tribunale di Udine veniva radicata una procedura esecutiva avente per oggetto immobili conferiti in un trust: il giudice dell’esecuzione, anziché disporre la vendita dei beni, dichiarava la nullità della trascrizione del pignoramento, perché eseguita contro il trust, anziché contro il trustee.
Il creditore procedente impugnava tale ordinanza con opposizione ex art. 617 c.p.c., che veniva accolta sulla base di alcuni precedenti di merito che avevano affermato la legittimità della trascrizione effettuata contro il trust, valorizzando gli indubbi vantaggi derivanti da una formalità eseguita in questo modo (poiché consente l’immediata individuazione dei beni conferiti nel trust, senza dover effettuare una nuova trascrizione ogni volta che venga a mutare il trustee); inoltre, ciò assicurava la continuità delle trascrizioni (visto che, fin dall’atto di costituzione, i beni erano stati formalmente intestati al trust) e, in ogni caso, nella Sezione D della nota di trascrizione erano stati indicati i dati del trustee, di cui era quindi garantita l’identificazione.
La sentenza del Tribunale di Udine era impugnata con ricorso per cassazione.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione, accogliendo il ricorso, ha ribadito il proprio orientamento che esclude la soggettività giuridica del trust, sicché devono considerarsi invalidi il pignoramento eseguito e la trascrizione presa nei suoi confronti, anziché del trustee.
QUESTIONI
[1] Il pignoramento immobiliare è una fattispecie complessa, che si compone di due momenti tra loro complementari:
- con la notifica dell’atto di pignoramento al debitore, si cristallizza la sua situazione patrimoniale relativamente ai beni assoggettati a espropriazione forzata, che vengono asserviti al vincolo funzionale a consentirne la liquidazione per soddisfare, con il ricavato dalla vendita, le ragioni dei creditori;
- con la trascrizione del pignoramento nei pubblici registri immobiliari, il vincolo impresso sui beni viene reso noto e opponibile ai terzi, facendo sì che gli atti dispositivi trascritti successivamente siano inefficaci nei confronti dei creditori che partecipano all’esecuzione e all’acquirente degli immobili espropriati.
È evidente, pertanto, che, affinché il processo esecutivo possa raggiungere il proprio scopo, la trascrizione si pone quale adempimento imprescindibile; tant’è vero che il momento a partire dal quale va calcolato l’arco temporale – ossia il ventennio – che dev’essere coperto dai certificati ipotecari o dalla relazione notarile sostitutiva ai sensi dell’art. 567 c.p.c. coincide proprio con la trascrizione del pignoramento.
Con la recente entrata in vigore del d.lgs. 164/2024, peraltro, il legislatore è intervenuto sull’art. 557 c.p.c., prescrivendo che la nota di trascrizione debba essere depositata dal creditore procedente entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento notificato da parte dell’ufficiale giudiziario, a pena d’inefficacia.
Sebbene la nuova formulazione della norma abbia dato adito ad alcune perplessità, si ritiene che la sanzione dell’inefficacia del pignoramento in caso di tardivo deposito della nota di trascrizione vada circoscritta al caso – invero rarissimo – in cui la formalità pubblicitaria sia curata dall’ufficiale giudiziario; di conseguenza, quando la trascrizione viene effettuata direttamente dal creditore procedente, ai sensi dell’art. 555, comma 3, c.p.c., il deposito va effettuato non appena la nota è stata restituita dal conservatore (anche se è ampiamente invalsa la prassi di reputare sufficiente che essa sia presente nel fascicolo del processo esecutivo nel momento in cui deve celebrarsi l’udienza ex art. 569 c.p.c.).
Nella fattispecie esaminata dalla Corte di cassazione, si discuteva della validità della trascrizione del pignoramento di beni conferiti in trust eseguita contro il trust medesimo, anziché nei confronti del trustee.
Il Tribunale di Udine, andando di contrario avviso rispetto a quanto rilevato dal giudice dell’esecuzione, aveva ritenuto, nell’ambito del giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. radicato dal creditore procedente, che la formalità dovesse considerarsi pienamente legittima.
A conforto di tale decisione, erano state addotte sia ragioni di carattere giuridico (la presenza di altre norme del nostro ordinamento che consentono la trascrizione a favore o contro enti privi di personalità o soggettività giuridica), sia valutazioni di ordine pratico (l’immediata riconducibilità al trust dei beni trascritti a suo favore, indipendentemente dai mutamenti del trustee; la possibilità di assicurare la continuità delle trascrizioni, a fronte della trascrizione a favore del trust dell’atto di conferimento originario).
Nessuno di tali argomenti, tuttavia, è stato ritenuto convincente e idoneo a superare il contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità, che trova i propri capisaldi, rispettivamente, nella sentenza n. 28363 del 22 dicembre 2011 (con cui la Corte di cassazione ha affermato che il trust è privo di personalità giuridica) e nella sentenza n. 2043 del 27 gennaio 2017 (con cui la Corte di cassazione ha affermato l’invalidità del pignoramento eseguito contro il trust in persona del trustee e la trascrizione del pignoramento contro il trust, anziché nei confronti del trustee).
Il trust, istituto operante nel nostro ordinamento per effetto del riconoscimento contenuto nella Convenzione de L’Aja dell’1 luglio 1985, ratificata in Italia con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, non rinviene ella legislazione italiana una sua autonoma disciplina.
Come precisato dalla Corte di cassazione, ciò non significa che l’istituto di common law debba essere italianizzato o nazionalizzato, ossia adattato al nostro sistema fino a travisarne la struttura e le caratteristiche, posto che è la legge regolatrice straniera scelta dal disponente a disciplinare la validità, l’interpretazione, gli effetti e l’amministrazione del trust, giusta quanto stabilito dall’art. 8 della Convenzione de L’Aja: così, non è consentito operare una entificazione del trust (che ab origine non è un soggetto giuridico), né forzare le regole in materia di formalità pubblicitarie.
Il trust, infatti, è un ente privo di personalità giuridica, costituendo un mero insieme di beni e rapporti destinati a un fine determinato nell’interesse di uno o più beneficiari e formalmente intestati al trustee, il quale è l’unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato.
Il trust, pertanto, non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità, mentre è il trustee l’unico soggetto di riferimento, legittimato a disporre del diritto e che non può essere considerato il legale rappresentante di un ente che non esiste, perché privo di una sua soggettività autonoma (essendo l’effetto proprio del trust non quello di dare vita a un nuovo soggetto, ma unicamente l’istituzione di un patrimonio destinato al fine prestabilito).
Nemmeno il fatto che il trust sia considerato soggetto passivo d’imposta dall’art. 73, comma 1, lett. b), d.P.R. 917/1986, dotato di un proprio codice fiscale (diverso da quello del trustee), vale a conferire un’autonoma soggettività giuridica al trust, poiché si tratta di aspetti che hanno una valenza prettamente tributaria, senza che ciò possa incidere sulla struttura degli istituti giuridici.
Di conseguenza:
- un pignoramento che colpisca beni che si prospettano nella titolarità di un trust integra una fattispecie giuridicamente impossibile secondo il vigente ordinamento e, quindi, insanabilmente nulla per impossibilità di identificare un soggetto esecutato capace di essere titolare di diritti e, corrispondentemente, di subirne l’espropriazione;
- le formalità pubblicitarie rilevanti a fini civili – ivi compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare – che riguardano beni conferiti in un trust devono essere eseguite nei confronti del trustee (in tale qualità), a pena di nullità della nota, ex 2659 e 2665 c.c., posto che, in caso contrario, essa sarebbe affetta da assoluta indeterminatezza sotto il profilo del soggetto (inesistente) cui la formalità si riferisce.
Sotto questo secondo profilo, nemmeno l’eventuale indicazione del nominativo del trustee nella Sezione D della nota di trascrizione può escludere l’indeterminatezza – e, così, l’invalidità – della formalità pubblicitaria, dal momento che le informazioni facoltativamente ivi inserite sono volte a specificare e chiarire le informazioni contenute nelle sezioni precedenti (e non già a modificarle), sicché l’erronea indicazione nella Sezione C del soggetto contro cui viene presa la trascrizione non può essere sanata in questo modo.
Pertanto, il pignoramento dev’essere eseguito nei confronti del trustee (non quale legale rappresentante del trust, cioè di un soggetto che giuridicamente non esiste) e, parimenti, la trascrizione del pignoramento dev’essere presa contro il trustee, dovendo diversamente il giudice dell’esecuzione disporre, anche in via officiosa, la chiusura anticipata della procedura per carenza di una delle condizioni dell’azione esecutiva, qual è certamente la giuridica esistenza del soggetto nei cui confronti è stato eseguito il pignoramento.
Resta da capire, da ultimo, come fare in modo che, a fronte di una trascrizione del trasferimento della proprietà dei beni a favore del trust (anziché del trustee) e di un pignoramento correttamente eseguito e trascritto contro il trustee (anziché del trust), possa essere assicurata la continuità delle trascrizioni, che parimenti assurge a condizione dell’esecuzione (rectius, della vendita dell’immobile pignorato), non potendosi certo immaginare che una simile situazione possa determinare, di fatto, l’inespropriabilità del bene.
Si possono ipotizzare due soluzioni:
- la rettifica della trascrizione relativa al titolo di acquisto del diritto successivamente pignorato, sempre che ciò sia reputato ammissibile e non si ritenga, invece, necessaria un’impugnazione al fine di ottenerne la modifica per via giudiziale;
- l’esecuzione di una nuova trascrizione, in forza del medesimo titolo e avente per oggetto il medesimo diritto, questa volta a favore del trustee, onde ripristinare, con efficacia retroattiva ai sensi dell’art. 2650, comma 2, c.c., la continuità delle trascrizioni.
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