11 Febbraio 2025

Diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l. privo di limiti

di Valerio Sangiovanni, Avvocato Scarica in PDF

Tribunale di Napoli, 18 novembre 2024, Giudice Francesca Reale

Parole chiave

S.r.l. – Controllo del socio

Massima: “La socia di s.r.l. che non sia amministratrice dispone di un ampio diritto di controllo sulla governance della società attuabile attraverso la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione, anche tramite professionisti delegati”.

Disposizioni applicate

Art. 2476 c.c. (responsabilità degli amministratori e controllo dei soci)

CASO

Tizia detiene il 21,5% del capitale di una s.r.l., che gestisce un ristorante. La socia chiede all’amministratrice una serie di documenti per prepararsi all’assemblea che dovrà a breve tenersi al fine di approvare il bilancio. L’amministratrice non fornisce i documenti e l’assemblea si tiene, approvando il bilancio. Successivamente la socia chiede copia del bilancio approvato, ma anche questo documento le viene negato. Infine la socia si rivolge al Tribunale di Napoli per ottenere un ordine di consegna di una serie di documenti.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Napoli accoglie il ricorso, affermando l’ampiezza del diritto del socio non amministratore di s.r.l. di avere copia dei documenti dalla società.

QUESTIONI

L’art. 2476 comma 2 c.c. prevede che “i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione”. Le parti del contenzioso sono i soci, da un lato, e la società, dall’altro. Non deve ingannare il tenore della disposizione che parrebbe prevedere un obbligo in capo agli amministratori. In realtà gli amministratori sono solo gli esecutori dell’obbligazione di consegna che fa capo alla società. La distinzione è importante per la corretta instaurazione del contraddittorio processuale.

I soci di una s.r.l. possono essere o meno amministratori. Se sono amministratori, gestiscono direttamente la società, e non hanno bisogno di informazioni sull’andamento della medesima. Solo in presenza di più amministratori, sarà necessario che gli uni informino gli altri. Se un socio è solo socio (e non riveste la qualifica di amministratore), allora è estraneo alla gestione della società. Il socio però ha investito il proprio patrimonio nella società mediante i conferimenti iniziali, e gli eventuali successivi aumenti di capitale. Il suo patrimonio è gestito da altri (gli amministratori). La legge gli riconosce dunque il diritto di controllare l’operato degli amministratori mediante la verifica della documentazione della società. Per il resto il comma 2 dell’art. 2476 c.c. chiarisce che si possono avere informazioni sia orali che scritte, in particolare copia dei documenti sociali. Se il socio non ha la competenze necessarie, può delegare un professionista di fiducia alla consultazione dei documenti.

La conflittualità tra amministratori e non amministratori è abbastanza frequente nelle piccole s.r.l. italiane. A fronte del diniego degli amministratori al rilascio di documenti, al socio non rimane che la via giudiziaria. Quasi sempre viene scelto il ricorso d’urgenza, per l’ovvio motivo che i tempi ordinari del processo civile pregiudicherebbero troppo il bisogno informativo del socio.

Nel caso trattato dal Tribunale di Napoli, la società si difende sostenendo che, nel corso dell’assemblea di approvazione del bilancio, erano state fornite a voce le informazioni richieste dalla socia. Il giudice napoletano non accoglie però questa eccezione, sulla base del rilievo che la dazione di alcune informazioni non fa venire meno il diritto del socio di chiederne altre. Il diritto all’informazione del socio è un diritto potestativo, non legato a determinati obiettivi, come può essere l’approvazione del bilancio. Il socio può chiedere le informazioni e i documenti che reputa opportuni, per il perseguimento di qualsiasi scopo. Informazioni e documenti non sono necessariamente collegati alla necessità di esprimere un voto consapevole in assemblea. Ad esempio, può darsi che il socio chieda informazioni per valutare se vendere la propria partecipazione oppure al fine di esercitare il diritto di recesso.

Il dispositivo dell’ordinanza del Tribunale di Napoli è alquanto analitico nell’elencare i documenti che la società deve produrre. In primo luogo vengono menzionati i contratti in corso con terzi. Fa seguito la documentazione di tipo fiscale, come i registri Iva e le fatture. Il giudice napoletano ordina anche l’esibizione degli estratti conto bancari della società. Va detto che la s.r.l., dal canto suo, se non ha copia di tutti gli estratti conto, può farne richiesta alla banca ai sensi dell’art. 119 T.u.b. Viene infine chiesta documentazione concernente una procedura esecutiva immobiliare che è stata avviata da terzi nei confronti della società.

Il Tribunale di Napoli si sofferma sulle modalità di esercizio del diritto di controllo della socia. Viene specificato che la socia può sia consultare i documenti che estrarne copia. Si consideri che alcuni documenti sono articolati e riportano dati numerici, cosicché la loro consultazione non è sufficiente. Il giudice napoletano specifica che la socia può esercitare il diritto da sola o avvalendosi di un professionista di sua fiducia.

Gli ordini di esibizione potrebbero rimanere inadempiuti. Per rafforzare la tutela del ricorrente, il giudice può prevedere le misure di coercizione indiretta previste dall’art. 614-bis comma 1 c.p.c.: “con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice … fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento”. Nel caso in commento, il Tribunale di Napoli prevede la condanna della s.r.l. al pagamento in favore della società ricorrente della somma di euro 150 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione, da calcolarsi a partire da 15 giorni dopo la comunicazione del provvedimento.

Il caso deciso dal Tribunale di Napoli è emblematico. Si tratta della solita piccola s.r.l., che gestisce una piccola attività imprenditoriale, e che presenta pochi soci. Dal testo dell’ordinanza non emerge il numero di soci, salvo per la presenza di due: la socia ricorrente (che ha il 21,50% del capitale) e la socia amministratrice (che ha l’8,50%). Probabilmente il numero complessivo di soci sarà di circa 4-5 persone. Il fatto che i documenti non siano stati consegnati a fronte di plurime richieste è indice di una forte conflittualità tra i soci. Queste conflittualità sono pressoché insuperabili. Vero è che ora la s.r.l. sarà costretta a consegnare i documenti alla socia, ma probabilmente – più avanti – sorgeranno altri conflitti tra le parti. In genere il metodo migliore per superare questi conflitto è la vendita della partecipazione. La socia con il 21,50% dovrebbe riuscire a vendere la sua quota agli altri soci. Quando si intavolano trattative in questo senso, però, il problema è quello della determinazione del prezzo corretto.

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