4 Febbraio 2025

Riconosciuta la valenza della solidarietà post convivenza di fatto come volontà di adempiere ad un obbligo morale verso l’ex convivente

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 02 gennaio 2025, n.28 

Doveri di assistenza morale e materiale dei conviventi di fatto-obbligazione naturale

(Art. 2034 c.c.)

Massima: “Anche nel periodo successivo alla cessazione della convivenza, l’assistenza materiale nei confronti dell’ex convivente può configurarsi come adempimento di un’obbligazione naturale ai sensi dell’art. 2034 c.c., ricorrendo gli ulteriori requisiti della proporzionalità, spontaneità e adeguatezza. In assenza di un obbligo giuridico, tale solidarietà indica la volontà e la consapevolezza di osservare un obbligo morale verso una persona con cui si è condivisa gran parte della vita”.

CASO
La vicenda trae origine dall’azione intentata dal figlio di una coppia di genitori che avevano avuto una lunga convivenza, finita nel 2006. Fin dalla fine della convivenza la madre del ricorrente aveva continuato ad occuparsi economicamente dell’ex compagno, mettendo a disposizione dell’uomo la sua casa di campagna e successivamente provvedendo interamente a sostenere le spese delle varie Rsa in cui l’uomo era stato collocato, senza richiedere niente al figlio avuto dall’uomo dalla precedente relazione.

Il secondo figlio, diventato unico erede della madre deceduta nel 2016, chiede al tribunale di Milano che il fratellastro, anch’egli obbligato al sostentamento del padre, rimborsi tutte le somme versate dalla madre per i bisogni alimentari e l’assistenza del padre (esborsi considerevoli di quasi € 100.000 complessivi) e quanto versato personalmente per la retta della struttura e il mantenimento del padre fino al suo decesso.

Il Tribunale accoglie parzialmente la sua domanda accertando l’obbligo in capo al fratello maggiore di provvedere al pagamento del 50% delle spese sostenute per l’ultima Rsa, rigettando ogni altra domanda.

In sede di appello la decisione viene parzialmente modificata, verificato che entrambi i figli erano coobbligati al mantenimento del padre, il primo fratello viene condannato al rimborso del 50% di quanto corrisposto dal secondo dal 2016 fino alla data della sentenza di secondo grado per le spese di degenza in ogni Rsa presso cui era stato ospitato il padre fino al suo decesso.

Tutto il ragionamento della Corte territoriale nel respingere la richiesta di rimborso per il sostentamento dell’uomo di cui si era fatta carico l’ex convivente  fin dalla fine della cessazione del rapporto a cui il primo figlio non aveva concorso, si fonda sul presupposto che tali scelte della donna, in assenza di un obbligo giuridico, indicavano la volontà e la consapevolezza di voler adempiere ad un obbligo morale verso una persona con cui vi era stata condivisione di anni di vita comune, fino a che, per suoi problemi anche di salute, non era stata più in grado di sostenere economicamente l’ex compagno. Tutto quanto aveva fatto la donna era quindi riconducibile ad un’obbligazione naturale non ripetibile.

SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO SEGUITO DALLA CASSAZIONE

In Cassazione il ricorrente deduce che la natura di obbligazione naturale è tutt’altro che pacifica nel caso di specie, perché così possono essere qualificati gli esborsi in costanza di convivenza di fatto, ma non quelli successivi. Devono inoltre sussistere i requisiti dell’adeguatezza e proporzionalità e gli altri requisiti previsti dall’art. 2034 c.c.

La Corte di Cassazione specifica che la questione in oggetto relativa all’esistenza di doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell’altro in relazione ad attribuzioni economiche o patrimoniali effettuate non nel corso del rapporto di convivenza, ma dopo la cessazione dello stesso, non è mai stata affrontata dalla Corte.

Secondo i giudici di legittimità è corretta la soluzione adottata dalla Corte territoriale milanese, che ha ritenuto di poter ricondurre nell’ambito dei doveri sociali e morali, quello della solidarietà nei confronti dell’ex-convivente anche nel periodo successivo alla cessazione del rapporto.

La Cassazione ha quindi emanato il principio di diritto ai sensi dell’art. 384 c.p.c. secondo cui anche nel periodo successivo alla cessazione della convivenza l’assistenza materiale nei confronti dell’ex convivente può configurarsi come adempimento di un’obbligazione naturale ai sensi dell’art. 2034 c.c., ricorrendo gli ulteriori requisiti della proporzionalità, spontaneità e adeguatezza. Il vincolo solidaristico e affettivo nato dalla passata unione di fatto è conforme al cambiamento dei valori di riferimento nella società, stante l’affermarsi di una concezione pluralistica della famiglia.

QUESTIONI

Già da tempo la suprema Corte ha affermato l’esistenza dei doveri di solidarietà e assistenza anche tra i componenti delle unioni di fatto quali formazioni sociali che hanno indubbie analogie con la famiglia matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell’art. 2 Cost. In forza di tali doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell’altro, le attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso del rapporto configurano l’adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza (Cass. Civ. n. 14343/2009, Cass. Civ. n. 12772014 e Cass. Civ. n. 16864/2023).

Il principio innovativo dell’ordinanza della Corte sta nell’estensione nel novero delle obbligazioni naturali delle prestazioni alimentari o di esborsi di denaro effettuate dopo la fine del rapporto in adempimento di uno spontaneo senso di solidarietà nei confronti dell’ex partner della conseguente non ripetibilità di quanto elargito.

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