Tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e diritto di controllo del socio della S.r.l. ex art. 2476 c.c.
di Virginie Lopes, Avvocato Scarica in PDFTribunale Napoli, Sez. spec. in materia di imprese, Ordinanza, 18/11/2024, n. 4817
Parole chiave: Società – Assemblea – Socio in genere – Azione di responsabilità contro gli amministratori – Diritto di informazione e consultazione – Misura di coercizione indiretta
Massima: L’articolo 2476, secondo comma, c.c., con riferimento alle Società a responsabilità limitata stabilisce che “i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione”.
La norma riconosce al socio non amministratore il diritto di esercitare un penetrante sindacato sulla gestione sociale, funzionale alla salvaguardia degli interessi dell’ente rispetto alle condotte degli amministratori, essendo tale ampio diritto di controllo sulla governance della società attuabile attraverso la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione, anche tramite professionisti delegati.
Disposizioni applicate: art. 2476 c.c. – art. 614 bis c.p.c.
Nel caso in esame, la ricorrente, socia minoritaria di una società a responsabilità limitata, aveva più volte richiesto di ricevere informazioni e di accedere alla documentazione inerente alla s.r.l., senza mai ricevere alcun riscontro. Infatti, l’amministratore unico della s.r.l. ripetutamente omesso di trasmettere tali informazioni e documenti – compresa la copia dell’ultimo bilancio sociale approvato con i relativi allegati – senza neppure fornire alla socia minoritaria alcuna giustificazione o spiegazione.
A fronte di tale situazione di stallo, la socia minoritaria presentava pertanto un ricorso ex artt. 700 c.p.c. e 2476, comma 2, c.c. dinnanzi alla sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Napoli, al fine di chiedere che venisse ordinato alla s.r.l., in persona dell’amministratore unico, sia di consegnare la documentazione, sia di fornire specifiche informazioni inerenti la società, dietro pagamento di una astreinte in caso di violazione o di ritardo nell’esecuzione dell’emanando provvedimento. La società si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la carenza dei presupposti di cui all’art. 700 c.p.c. e chiedendo quanto al merito il rigetto delle domande della socia ricorrente.
Il Tribunale di Napoli, nell’accogliere integralmente le richieste della ricorrente, ha analizzato il tema del diritto di controllo e informazione del socio di una società a responsabilità limitata ex art. 2476, comma 2, c.c., nonché la possibilità di una sua tutela d’urgenza.
Come noto, l’art. 2476, comma 2, c.c. dispone che “i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione.”
Il Tribunale ha sottolineato che il diritto riconosciuto al socio non amministratore da tale norma gli consente “di esercitare un penetrante sindacato sulla gestione sociale, funzionale alla salvaguardia degli interessi dell’ente rispetto alle condotte degli amministratori”.
Nell’affermare quanto precede, il Tribunale ha altresì indicato che la previsione dell’articolo 2476 comma 2 c.c. non lasciasse “dubbi sull’esistenza in capo al socio non amministratore di un ampio diritto di controllo sulla governance della società attuabile attraverso la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione, anche tramite professionisti delegati” e che tale diritto non si limitasse alle sole informazioni sulle voci di cui al bilancio (effettivamente fornite alla socia) necessarie per l’espressione di un voto consapevole durante le assemblee, giacché il diritto di controllo non si limita alla mera espressione di un tale voto consapevole, bensì riguarda tutti i diritti che derivano dalla condizione di socio, anche quelli utili a consentire di valutare se alienare la propria quota o se esercitare il diritto di recesso.
Il Tribunale ha pertanto concluso che sussistesse il fumus boni iuris giacché era stato impedito alla socia di esercitare il proprio diritto a consultare ed estrarre copia della documentazione richiesta.
Inoltre, quanto al periculum in mora, il Tribunale ha ritenuto che sussistesse in re ipsa giacché i tempi di un giudizio di cognizione avrebbe causato un ritardo nel controllo ispettivo della socia, ledendo il suo diritto di controllo sull’amministrazione della società e l’esercizio dei poteri connessi sia all’interno della società, che mediante eventuali iniziative giudiziarie.
Infine, il Tribunale di Napoli ha pertanto concluso che l’ingiustificato procrastinarsi del rifiuto da parte degli amministratori della s.r.l. all’accesso della socia alla documentazione sociale integrasse di per sé il periculum in mora e giustificasse l’emissione del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c..
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