28 Gennaio 2025

I documenti prodotti nel fascicolo monitorio non sono nuovi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e in appello   

di Stefania Volonterio, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile, Sez. I, ord. 29 ottobre 2024, n. 27865, Pres. Scotti, Est. Mercolino

Ricorso per decreto ingiuntivo – opposizione a decreto ingiuntivo – appello – nuovi documenti in appello (Cod. Proc. Civ. Artt. 345, 633, 638, 641, 645)

Massima:In base all’orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo cui, avuto riguardo alla mancanza di autonomia del procedimento sommario che si apre con il ricorso monitorio, rispetto a quello ordinario che si instaura a seguito dell’opposizione, i documenti allegati al ricorso, che ai sensi dell’art. 638, terzo comma, cod. proc.civ. restano a disposizione dell’ingiunto almeno fino alla scadenza del termine di cui all’art. 641, primo comma, cod. proc. civ., non possono essere considerati nuovi nei successivi sviluppi del processo, anche se non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, e devono quindi ritenersi acquisiti al processo, in virtù del principio di non dispersione della prova, sicché, ove siano in seguito allegati all’atto di appello avverso la sentenza di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili, non soggiacendo la loro produzione alla preclusione di cui all’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ.

CASO

Una società chiede e ottiene la pronuncia di un decreto ingiuntivo nei confronti di un Comune per il mancato pagamento del corrispettivo per i servizi di conferimento e smaltimento dei rifiuti.

Il Comune ingiunto propone opposizione al decreto ingiuntivo eccependo, per quanto qui rileva, il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente.

Il giudice di primo grado accoglie l’opposizione “ritenendo non provata la legittimazione della ricorrente”, mentre il giudice di appello, adito dalla società creditrice, riforma la sentenza di primo grado, e dunque rigetta l’opposizione, sostenendo che i documenti prodotti dalla società creditrice a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, provino la sua legittimazione attiva e che quei documenti, non ri-prodotti dalla società creditrice nel giudizio di primo grado dell’opposizione, sono stati comunque ritualmente ri-prodotti dalla stessa creditrice nel giudizio di secondo grado. Detti documenti, dice il giudice di secondo grado, non sono infatti da considerarsi “nuovi”, “in considerazione della mancanza di autonomia del giudizio di opposizione rispetto al procedimento monitorio”.

Il Comune debitore si rivolge dunque alla Corte di cassazione censurando la sentenza di secondo grado, sempre per quanto qui rileva, per aver così giudicato sulla questione della legittimazione sulla base di documenti non ri-prodotti in primo grado ma solo in fase di appello.

SOLUZIONE

La Suprema Corte rigetta questo motivo di impugnazione richiamando “l’orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo cui, avuto riguardo alla mancanza di autonomia del procedimento sommario che si apre con il ricorso monitorio, rispetto a quello ordinario che si instaura a seguito dell’opposizione, i documenti allegati al ricorso, che ai sensi dell’art. 638, terzo comma, cod. proc. civ. restano a disposizione dell’ingiunto almeno fino alla scadenza del termine di cui all’art. 641, primo comma, cod. proc. civ., non possono essere considerati nuovi nei successivi sviluppi del processo, essendo rimasti esposti al contraddittorio delle parti, anche se non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, e devono quindi ritenersi acquisiti al processo, in virtù del principio di non dispersione della prova, sicché, ove siano in seguito allegati all’atto di appello avverso la sentenza di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili, non soggiacendo la loro produzione alla preclusione di cui all’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ.”.

Evidenzia infatti la Suprema Corte che “l’avvenuta produzione di tali documenti, non ridepositati nel giudizio di primo grado ma conosciuti dal Comune [che, ricordiamo, era il debitore ingiunto, n.d.r.], in quanto rimasti a sua disposizione in pendenza del termine per la proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo, è stata correttamente reputata rituale, nonché idonea a colmare la lacuna istruttoria rilevata dal Tribunale con riguardo alla legittimazione ad causam della creditrice”. 

QUESTIONI

La Suprema Corte, con la pronuncia in esame, ribadisce quello che viene definito come “l’orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità” in merito all’opposizione a decreto ingiuntivo e ai suoi rapporti con il precedente giudizio, sommario, che si apre con il ricorso per decreto ingiuntivo.

Si tratta, come noto, di un procedimento bifasico, nel quale la prima di tali fasi, quella che si apre con il ricorso per decreto ingiuntivo, è necessaria, mentre la seconda, quella di opposizione, è solo eventuale.

Come pure noto, “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è eventuale ma non per questo autonomo rispetto a quello di deposito del ricorso, trattandosi di fasi distinte ma collegate di uno stesso procedimento” (così, ex multis, Cass. 8693/2017).

Ora, per molto tempo la giurisprudenza è stata ferma nel ritenere che il fascicolo depositato dal creditore con il ricorso monitorio, in quanto contente produzioni di parte, onerasse il creditore, nella successiva fase di opposizione instaurata dall’ingiunto, della ri-produzione di tale fascicolo, peraltro nel rispetto dei termini processuali di decadenza dalle produzioni e istanze probatorie. In caso di inosservanza del detto onere di ri-produzione, la maturazione delle preclusioni rendeva la produzione successiva inammissibile, con l’effetto di precludere al giudice dell’opposizione la possibilità di tenere conto dei documenti prodotti dal creditore nel detto fascicolo monitorio (così, ex plurimis, Cass. 8955/2006).

Con la sentenza n. 14474/2015 le Sezioni Unite della Cassazione affermano invece che “l’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall’art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995) va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell’art. 638, terzo comma, cod. proc. civ., seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio “di non dispersione della prova” ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove siano in seguito allegati all’atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili”.

La sentenza in esame conferma ad oggi la prevalenza di tale orientamento.

Si devono tuttavia distinguere due diversi profili della questione: nella sentenza in esame, come nel precedente delle Sezioni Unite del 2015 poc’anzi richiamato, l’ipotesi è quella nella quale il creditore opposto produca, anche se in un momento successivo alla sua costituzione in giudizio o addirittura in appello, il fascicolo monitorio, sicché il giudice viene portato a conoscenza di tali documenti attraverso una loro rituale produzione di parte.

Altro profilo della questione, invece, si ha qualora l’opposto non produca, né in primo grado né in appello, il detto fascicolo e i documenti in esso contenuti.

In questo caso, sempre le dette Sezioni Unite del 2015 hanno chiarito che “Il principio, che può essere definito “di non dispersione della prova” una volta che questa sia stata acquisita al processo, implica, con specifico riferimento al procedimento per decreto ingiuntivo, che i documenti allegati al ricorso, in base ai quali sia stato emesso il decreto, devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella, eventuale, fase di opposizione, che completa il giudizio di primo grado”.

Il fascicolo della fase monitoria deve dunque considerarsi già parte del fascicolo della fase di opposizione, indipendentemente dalla sua ri-produzione ad opera del creditore opposto.

Tenendo peraltro conto che oggi il perimetro della “sfera di cognizione del giudice” di cui parlano le Sezioni Unite del 2025 deve misurarsi con il metro del processo telematico: il Tribunale di Bologna ha infatti avuto modo di affermare, ad esempio, con sentenza del 7.12.2017, che lo stesso giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo può oggi “ottenere la piena visione dei documenti relativi al fascicolo monitorio attivando la funzione di acquisizione del ‘fascicolo collegato’ tramite la consolle magistrato, ossia semplicemente cliccando … sul pulsante rosso in alto a destra nel menù dei comandi e dopo aver eseguito la ricerca del fascicolo monitorio al fine della sua estrazione”.

I principi espressi dalla pronuncia in oggetto (che, peraltro, è bene chiarire che aveva ad oggetto una vicenda ingiuntiva risalente al 2008) sono quindi destinati ad essere di fatto superati dalla tecnologia.

Centro Studi Forense - Euroconference consiglia

Sostenibilità d’impresa: il ruolo del professionista