10 Dicembre 2024

Il maggiorenne non autosufficiente fuori sede che torna presso la casa materna legittima la madre a percepire l’assegno di mantenimento

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 22/11/2024, n.30179

Mantenimento del maggiorenne – legittimazione attiva del genitore convivente

(Art. 337 septies c.c.)

Massima: “Il genitore convivente con i figli maggiorenni che si sono allontananti per motivi di studio ma che fanno ritorno periodicamente alla casa familiare legittimano il genitore a chiedere iure proprio il mantenimento per i figli all’altro genitore. Ciò che rileva è che tale abitazione rimanga un punto di riferimento per i figli e che il genitore sia la figura di riferimento per il loro corrente sostentamento e colui che provvede alle loro materiali esigenze.

CASO

Un padre agisce per la revoca o la riduzione dell’assegno di mantenimento delle figlie maggiorenni che dopo aver conseguito la laurea, avevano intrapreso corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitaria effettuando esperienze lavorative per brevi periodi.

Le due ragazze si erano trasferite da Napoli a Milano per studiare.

L’uomo riteneva inoltre che la madre delle ragazze non fosse più legittimata a percepire l’assegno di mantenimento perché le figlie non convivevano più stabilmente con lei.

La richiesta era stata respinta dal Tribunale ma la Corte d’appello, in accoglimento del reclamo, dichiarava non più dovuto alla madre il pagamento del contributo al mantenimento per le figlie, essendo venuto meno il presupposto della convivenza con le figlie, che quindi avrebbero dovuto formulare apposita ed autonoma richiesta al padre.

Secondo la Corte la residenza in Milano non poteva essere più essere considerata temporanea poiché lì le ragazze avrebbero potuto accedere ad altre esperienze lavorative. Quanto alla prova dell’indipendenza economica i giudici di merito l’avevano presunta per il raggiungimento di una adeguata capacità lavorativa.

La Cassazione ha accolto il ricorso della madre e rinviato alla Corte di merito.

Soluzione e percorso argomentativo seguito dalla Cassazione.

In relazione alla cessazione del requisito oggettivo della convivenza con il genitore, i giudici di merito non hanno considerato che la coabitazione è indice della presenza di un più intenso legame di comunanza familiare tra il figlio maggiorenne e il genitore con cui abita.

I rientri sporadici presso l’abitazione del genitore non cambiano i precedenti sistemi di contribuzione familiare. Occorre verificare se il genitore, pur in assenza di una coabitazione abituale o prevalente, continui a provvedere materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio.

Inoltre, non potevano essere ignorate due circostanze di fatto volutamente non esaminate in sede di appello.

Una figlia, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza a Milano, era tornata a Napoli presso la madre, e svolgeva pratica forense presso un avvocato del foro di Napoli. Era iscritta presso il C.O.A. di Napoli e non aveva ancora conseguito il titolo di abilitazione.

L’altra figlia aveva seguito a Milano uno stage ai fini della sua formazione lavorativa che non le attribuiva alcuna stabilità professionale, né tanto meno la piena autosufficienza economica. Anche questa faceva rientro a Napoli, presso la madre quando possibile e necessario.

Questioni: il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Il principio a cui il giudice di merito deve attenersi è che la legittimazione iure proprio del genitore a richiedere l’assegno di mantenimento dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti economicamente, in assenza di loro autonoma richiesta giudiziale, sussiste anche se ci sia allontanamento per motivi di studio dalla casa del genitore con cui convivono.

Ciò che il giudice dovrà accertare non è tanto la prevalenza temporale di presenza di ciascuna delle figlie presso l’abitazione del genitore, quanto piuttosto se tale casa costituisce il luogo cui i figli fanno ritorno e che tale genitore sia quello che provvede materialmente alle loro esigenze.

In questo senso la Cassazione Civile n. 29977/2020 che ha risolto un caso simile di uno studente universitario fuori sede.

In conclusione, la coabitazione seppur sporadica per ragioni di studio con un genitore è fatto idoneo a giustificare la deroga alla regola generale della corresponsione diretta della somma a titolo di contributo al mantenimento al figlio maggiorenne non autosufficiente ex art.337 septies c.c..

Centro Studi Forense - Euroconference consiglia

Diritto e processo della famiglia