26 Novembre 2024

Signora anziana può adottare la persona con cui ha stabili legami affettivi e che si prende cura di lei

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 19/11/2024, n.29684

Adozione del maggiorenne

(Artt. 291, 297, 299 c.c.)

“Deve essere riconosciuta la domanda di adozione di persona maggiorenne in presenza di uno stretto legame affettivo e accuditivo e di un autentico rapporto ultratrentennale consolidatosi nel tempo, pur mancando l’inserimento dell’adottando nel contesto familiare di chi adotta. L’istituto non ha più solo la funzione di assicurare un figlio a chi non l’ha avuto e non persegue più esclusivamente il fine tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio”.

CASO

Una anziana donna di 90 anni si rivolge al Tribunale di Asti per procedere all’adozione di persona maggiore di età. Si trattava di un uomo di cinquant’anni con il quale aveva un legame di affetto e amicizia derivante dalla lunga frequentazione in passato con la famiglia di lui. La donna era vedova, non aveva figli né genitori viventi.

L’uomo, che la donna considerava come un nipote, si recava quasi tutti i giorni a trovarla fornendole assistenza e sostegno e fungendo da persona di riferimento per il medico curante della stessa e per la badante assunta per l’assistenza personale della signora.

Sia il tribunale che la Corte di appello respingono la domanda di adozione sul presupposto della mancanza di una storia personale tra adottante e adottando.

Secondo i giudici di merito, al di là del legame di amicizia, seppur protratto nel tempo tra il nucleo genitoriale dell’adottando e il nucleo composto dalla signora e dal marito defunto, non risultano provati momenti di vita di apprezzabile durata trascorsi insieme.

Tale situazione di fatto non corrispondeva all’esigenza ai presupposti e finalità previste per l’istituto dell’adozione di persona maggiore di età, soprattutto in considerazione del non inserimento dell’adottando nel contesto familiare dell’adottante.

Contro tale decisione i due ricorrono in Cassazione la quale accoglie il ricorso.

Soluzione e percorso argomentativo: l’evoluzione dell’istituto dell’adozione di persona maggiorenne

La Corte ripercorre, attraverso l’esame delle norme e della giurisprudenza, le finalità dell’istituto che ha funzione patrimoniale e insieme funzione solidaristica.

Nel provvedimento si richiama il mutamento dell’aspetto sociologico dell’adozione del maggiorenne, in base al quale l’istituto si è aperto a funzioni diverse da quella primaria di assicurare un figlio a chi non l’ha avuto e non persegue più esclusivamente il fine tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, ma è diventato uno strumento elastico e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui hanno sempre più rilevanza i profili personalistici accanto a quelli patrimoniali (cfr. Cass. Civ. n. 3577/2024).

La suprema Corte richiama una recentissima sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 5 del 2024) in tema di adozione del maggiorenne, in cui è stato evidenziato che le abitudini di vita acquisite e le relazioni affettive tra persone maggiori di età, stabilizzate nel tempo, non possono non ricevere il dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell’art. 2 Cost.

Nel caso di specie tutti i requisiti di legge risultavano soddisfatti e comunque esisteva un autentico rapporto, ultratrentennale e quindi consolidatosi nel tempo, affettivo ed accuditivo  tra le parti, con una storia quotidiana di frequentazione pur in assenza di coabitazione.

Questioni: il diritto all’identità acquisita dall’adottando e la posposizione del cognome che assume con l’adozione.

Un altro aspetto preso in esame dall’ordinanza è quello relativo all’attribuzione del cognome dell’adottante alla persona maggiorenne adottata.

Si richiama un’altra decisione della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 135 del 2023, ha dichiarato “costituzionalmente illegittimo l’art. 299 comma 1, c.c., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto”.

L’istituto dell’adozione di maggiorenne si basa sul consenso di entrambi i soggetti; quindi, se l’adottato vuole tutelare il suo diritto all’identità personale attraverso l’aggiunta, in luogo della anteposizione, del cognome dell’adottante al proprio e se anche l’adottante è favorevole a ciò, sarebbe irragionevole non permettere che la sentenza di adozione possa disporre in tal senso. Anche nell’ambito dell’adozione di persone maggiori di età è presente il legame tra diritto al nome e identità personale.

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