Perdita dell’assegno divorzile: non rileva solo la coabitazione con un terzo ma la costituzione di una famiglia di fatto
di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile sez. I, ordinanza del 18/10/2024, n.27043
Modifica delle condizioni di divorzio – Revoca assegno divorzile – Nuova convivenza dell’ex coniuge
(art. 9 L. n. 898/1970)
Massima: “Ai fini della revoca dell’assegno divorzile, la relazione stabile instaurata dall’ex coniuge beneficiario con un terzo, anche con coabitazione saltuaria, può portare alla perdita dell’assegno ma solo se sia rigorosamente provata l’esistenza di un nuovo progetto di vita dell’ex coniuge con il nuovo partner, dal quale derivino reciproche contribuzioni economiche e reciproci obblighi di assistenza morale e materiale”.
CASO
Un uomo agisce presso il Tribunale di Velletri chiedendo la revoca dell’assegno divorzile in favore dell’ex moglie a causa della nuova stabile convivenza intrapresa dalla stessa. In appello la donna ottiene invece la riduzione dell’assegno divorzile da euro 1.000 a euro 500. Secondo la Corte di appello di Roma, ai fini della revoca del contributo al mantenimento, è necessaria l’esistenza di una vera e propria nuova famiglia di fatto, con stabile convivenza e progetto di vita comune. Nel caso di specie la relazione al contrario non era caratterizzata dalla continua coabitazione dei partner anche se durava da circa cinque anni ed era stata contrassegnata anche da occasionali corresponsioni di denaro da parte del partner nel periodo in cui l’ex marito non versava l’assegno.
Questi elementi non dimostravano la formazione di una famiglia di fatto: i viaggi e le vacanze estive della coppia, la frequentazione domestica non stabile e la dazione di somme di denaro non potevano essere considerati prova sufficiente di una sostanziale comunione e condivisione di vita e di impegni economici.
L’ex marito ricorre in Cassazione sostenendo che i giudici di merito in realtà avessero valorizzato solo ed esclusivamente la mancanza di coabitazione, al fine di escludere che vi fosse una famiglia di fatto e stabile convivenza more uxorio con progetto di vita e comunanza di affetti, ignorando la presenza di altri indici rilevatori.
La relazione sentimentale stabile dell’ex coniuge non equivale all’instaurazione di una nuova famiglia di fatto.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso precisando le caratteristiche della nuova convivenza dell’ex coniuge ai fini della revoca dell’assegno divorzile richiamando il proprio recente e ormai consolidato orientamento.
La creazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, o sulla sua quantificazione, se si accerta l’esistenza di un progetto di vita iniziato con il terzo e di reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano (Cass. Civ. n. 3645/2023).
La Corte ricorda che la nuova convivenza, inoltre, non determina necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno, considerando anche la sua componente compensativa (Cass. Civ. n. 14256/2022).
Proprio le sezioni unite della Cassazione (Cass. Civ. S.U. n. 32198/2021) hanno affermato che la componente compensativa-perequativa dell’assegno divorzile comporta un temperamento del principio della perdita “automatica ed integrale” del diritto all’intero assegno di divorzio all’instaurarsi di una nuova convivenza.
Se quindi l’assegno divorzile era stato disposto anche per il rilevante contributo offerto alla vita familiare, o la rinuncia ad occasioni lavorative e di crescite professionale in costanza di matrimonio, o per l’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge, tali componenti devono essere considerate ai fini del mantenimento di una parte del contributo all’ex coniuge.
La perdita dell’assegno in caso di nuove nozze.
Prima del citato orientamento la giurisprudenza tendeva ad equiparare la situazione della nuova stabile convivenza alle nuove nozze dell’ex coniuge beneficiario dell’assegno. L’art. 5 co. 10 legge n. 898/70 infatti prevede in quel caso la perdita automatica dell’assegno. Ciò trova fondamento nel nuovo legame giuridico dal quale derivano i doveri di assistenza morale e materiale del coniuge. Le nuove nozze rescindono infatti definitivamente gli obblighi che derivano dal precedente vincolo.
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