5 Novembre 2024

Domicilio digitale dell’avvocato: dovere di diligenza e responsabilità alla luce della giurisprudenza del CNF

di Giuseppe Vitrani, Avvocato Scarica in PDF

L’obbligo di diligenza nell’utilizzo e nella gestione della Posta Elettronica Certificata (PEC) rappresenta oggi uno dei cardini della responsabilità professionale dell’avvocato. Con la sentenza n. 134/2024, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha affermato in modo chiaro l’importanza del costante monitoraggio della casella PEC, stabilendo che la sua trascuratezza configura una violazione degli obblighi deontologici con conseguenze disciplinari significative. Questa decisione del CNF, nata da un caso in cui un avvocato non aveva adeguatamente curato la lettura delle comunicazioni ricevute (e, a dire il vero, aveva poi aggravato la situazione di fatto rappresentando al cliente una situazione diversa da quella che si andava prospettando), offre lo spunto per riflettere sui doveri di probità, dignità, fedeltà e diligenza previsti dal Codice Deontologico Forense (articoli 9, 10, 12 e 26).

Come noto, la PEC è stata introdotta nel nostro ordinamento come strumento di recapito elettronico per certificare e validare le comunicazioni telematiche e si è poi trasformata in domicilio digitale dell’avvocato, attraverso cui transitano tutte le comunicazioni e notificazioni inerenti l’attività professionale; in conseguenza di ciò il controllo della PEC non può essere considerato un semplice onere tecnico, ma diviene un aspetto fondamentale dell’attività professionale, soggetto ai rigidi doveri imposti dal Codice Deontologico Forense.

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