Liquidazione controllata con il solo apporto di terzi: una soluzione perseguibile?
di Marta Bellini, Avvocato e Professore a contratto Università degli Studi di Verona Scarica in PDFTribunale di Padova, 22 ottobre 2024
Parole chiave: Sovraindebitamento – Procedure –Liquidazione controllata – Finanza esterna – Durata – Esdebitazione
Massima: “Se è ben vero che, al pari di quanto espressamente stabilito dall’art. 281 commi V e VI CCI, la dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell’art. 282 CCI non possa in sé precludere la prosecuzione dell’attività liquidatoria, è altrettanto vero che l’attività liquidatoria non può che essere intesa in relazione ai beni rientranti nella massa al momento dell’esdebitazione; ritenuto pertanto, che, intervenuta la dichiarazione di esdebitazione, non possa proseguire l’acquisizione dei beni consistenti nelle quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cosicchè l’apprensione della quota parte di reddito dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell’art. 282 CCI”.
Disposizioni applicate: art. 268 – 282 – 282 – 283
Affronta il tribunale patavino due problematiche legate alla procedura di liquidazione controllata del debitore. La durata della procedura, così come correlata all’esdebitazione che dovrebbe seguire ed essere concessa – sussistendone i presupposti – al termine del triennio e la diversa tematica della consistenza del patrimonio messo a disposizione dei creditori per il loro soddisfacimento.
CASO E SOLUZIONE
Il Tribunale di Padova, in composizione collegiale, con sentenza dell’ottobre 2024 apriva la procedura di liquidazione controllata a favore di Tizio, ritenendo a seguito del deposito della relazione particolareggiata del gestore, sussisterne i requisiti di accesso.
Rileva da una parte l’impossibilità per il debitore medesimo, visti i costi di gestione del nucleo familiare, di offrire ai propri creditori una somma che potesse ritenersi satisfattiva per la massa creditoria, ma condivideva l’offerta contenuta all’interno della procedura, che una parte dei pagamenti avvenissero grazie a somme offerte da un terzo.
In secondo rilievo, si domanda se la mancanza di un’offerta economicamente soddisfacente possa giustificare una maggior durata della procedura liquidatoria e come tale maggior durata possa correttamente correlarsi con la possibilità, decorso il triennio dall’apertura della procedura, di chiedere l’esdebitazione dei debiti residui.
QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA
In merito alla proposta di accesso alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato con pagamento del terzo.
L’art. 268 CCI prevede che il debitore che si trovi in stato di sovraindebitamento possa accedere ad una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. La medesima procedura può essere richiesta da uno dei suoi creditori se il debitore si trova in uno stato di insolvenza.
L’accesso alla procedura di liquidazione controllata può essere, a differenza della gravità della situazione di crisi quindi, volontaria o coattiva; comune resta invece l’oggetto della procedura: la liquidazione dei beni del debitore.
La prima riflessione nasce con riferimento alla fattispecie che il debitore non abbia beni o non riesca ad offrire ai creditori una somma che possa ritenersi minimamente satisfattiva del credito vantato e gli permetta di giungere alla premialità esdebitativa che la liquidazione controllata offre.
In tal senso, si rileva come nella diversa possibilità di accesso coattivo su richiesta del creditore, la liquidazione nei confronti del debitore non può essere proseguita se l’OCC attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.
Nella fattispecie quindi di richiesta di accesso alla procedura, avanzata dal debitore ma in mancanza di patrimonio da offrire, ci si domanda se il debitore debba rinunciare alla procedura, oppure se possa comunque risolvere la propria situazione di sovraindebitamento.
È di tutta evidenza, che se il debitore avesse avuto i requisiti per accedere alle altre procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento, come il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o addirittura l’esdebitazione dell’incapiente, avrebbe preferito tali soluzioni di accesso ed esdebitazioni immediate, piuttosto che dover offrire tutto il proprio patrimonio al comparto debitorio.
L’esegesi giurisprudenziale della procedura di liquidazione controllata ha visto in un primo momento concedere l’accesso solo ai debitori che avessero un patrimonio da offrire (Tribunale di Piacenza 20.6.2022, Tribunale di Rimini 22.4.2021 e 23.12.2022, Tribunale di Palermo 30.9.2022 per cui, pur in assenza di beni o in presenza di una disponibilità finanziaria minima, la liquidazione non può essere aperta, considerato che “anche nella procedura di liquidazione del sovraindebitato deve tenersi conto, ai fini della ammissibilità, della economicità della procedura, cioè della sua utilità prospettica rispetto allo scopo, che è quello di distribuire ai creditori un qualche attivo di liquidazione, in relazione ai costi professionali che l’attività liquidatoria e distributiva comporta”).
A dire la verità, già in vigenza della procedura ex art. 14ter L3/12, qualche tribunale aveva ammesso la possibilità di accedere alla liquidazione senza beni (Trib. Matera 24 ottobre 2019 e Trib. Roma 29 aprile 2019), e con l’entrata in vigore del CCI, sicuramente maggiori sono state le decisioni in tal senso anche delle società (Tribunale Ordinario di Rimini, 12 dicembre 2023; Tribunale di Bologna 3 luglio 2023; Tribunale di Bergamo, 7 giugno 2023 e Tribunale di Mantova 9 febbraio 2023).
Tale maggior apertura giurisprudenziale è altresì giustificata dalla possibilità per il debitore completamente incapiente, di accedere all’esdebitazione di cui all’art. 283 CCI, differenziando in questo modo la posizione dell’incapiente, pur idoneo all’esdebitazione, rispetto al debitore che sia in grado di corrispondere un qualcosa ai creditori, soluzione che deve essere preferita.
E questo nella visione della liquidazione controllata quale procedura minore ma che molto si allinea alla liquidazione giudiziale, certamente possibile anche nei casi di assenza di attivo (così Trib. Bologna 4.8.2020, Trib. Milano 12.1.2023) o quando le somme ricavabili dalla liquidazione siano capaci di coprire le sole spese in prededuzione (Tribunale di Milano 12.1.2023 contra Trib. Rimini 22.4.2021; Trib. Piacenza 20.6.2022; Trib. Palermo 30.9.2022, che hanno tutti sottolineato l’inutilità di consentire l’apertura di una procedura senza attribuzioni ai creditori, e generativa di costi in prededuzione).
In merito alla durata della procedura di liquidazione controllata.
Il Tribunale di Padova con sentenza dell’immediato successivo all’entrata in vigore del CCI (20 ottobre 2022), riteneva “Dalla disamina dell’art. 282 CCI raffrontato con l’art. 279 CCI in tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata deve avere una durata di almeno tre anni, in ragione della persistente esigibilità dei crediti della massa fino al decorso del triennio necessario per la dichiarazione di esdebitazione del sovraindebitato” rilevava come la durata della procedura dovesse combaciare con il periodo richiesto al fine di poter avanzare la domanda di esdebitazione.
L’esdebitazione può essere dichiarata unitamente al decreto di chiusura della procedura oppure nel caso in cui la liquidazione controllata si concluda prima del decorso dei tre anni l’art. 281, comma 1, CCII prevede che il tribunale contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura e verificata la sussistenza delle condizioni, dichiara inesigibili i debiti non soddisfatti nel concorso.
Di esclusivo rilievo il requisito della meritevolezza, mentre scompare l’indicazione di una qualche misura di soddisfacimento ai creditori concorsuali, precedentemente prevista dall’art. 14terdecies, lett. f), L. n. 3/2012 quale condizione per l’accesso al beneficio. In tal senso si ritiene che il diritto all’esdebitazione introdotto dalla direttiva Insolvency, sancito dall’art. 279 CCII è consentito nella liquidazione controllata priva di attivo da distribuire, perché diversamente il legislatore avrebbe mantenuto la precedente condizione di impedimento all’accesso.
Le condizioni per l’esdebitazione di cui agli all’art 280-282 si devono così considerare presuntivamente esistenti, salvo non vi sia evidentemente una situazione di sovraindebitamento causata dal debitore con dolo, colpa grave o malafede se consumatore, tant’è che il GD relatore, al fine di correttamente far accedere il debitore alla procedura, chiede che il gestore anticipi nella propria relazione una valutazione di sussistenza dei requisiti di possibile accesso alla procedura.
Concludendo
La fattispecie esaminata dal Tribunale di Padova poneva una duplice questione, non solo la possibilità di far accedere alla procedura un debitore che nulla aveva da offrire in termini di attivo patrimoniale ai propri creditori, se non l’apporto minimo messo a disposizione da parte di un terzo. D’altra parte, la problematica sottesa era comprendere se l’apporto di finanza completamente esterna si poteva annoverare nell’ambito della meritevolezza, necessaria al fine di poter accedere all’esdebitazione al termine del triennio di procedura.
Con la sentenza qui in esame è stato dato riscontro positivo a tutte le tematiche, non solo nel pieno rispetto di un’apertura generale all’esdebitazione (generata post correttivo ter anche dall’ampliamento dei parametri di accesso all’esdebitazione dell’incapiente), ma dalla circostanza che effettivamente i requisiti richiesti sia di accesso alla procedura con un minimo di capitale attivo capace anche solo di coprire le spese prededotte ed esclusivamente di derivazione di terzi e dall’altra parte la durata della procedura comunque contenuta nel triennio necessario ad accedere all’esdebitazione, sono requisiti tutti presenti al fine di accedere alla procedura di liquidazione controllata.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia