8 Ottobre 2024

Richiesto l’intervento della Consulta sul divieto di accedere alla fecondazione assistita per una donna single

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Tribunale di Firenze

Fecondazione eterologa per persone single

(Art. 5 Legge n. 40/2004)

CASO

Una donna single di 40 anni si rivolge al Tribunale di Firenze citando il Centro di Procreazione assistita cui si era rivolta per sottoporsi alla tecnica di fecondazione assistita di tipo eterologo (con gameti maschili da donatore anonimo) che aveva negato l’intervento.

In prima battuta la donna chiede che il tribunale ordini al Centro di Procreazione di accogliere la richiesta di accesso alla tecnica di fecondazione assistita. In ipotesi negata, chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge n. 40 del 2004, nella parte ni cui prevede che “possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi”, escludendo così irragionevolmente e illegittimamente dall’accesso a suddette pratiche la donna singola.

I divieti sarebbero irragionevoli e contrastanti con le norme della Costituzione e della Convenzione Cedu.

I giudici hanno giudicato ammissibili gli interventi dell’Associazione rappresentativa degli interessi in questione e di un’altra donna single di Brescia di 36 anni che aveva ricevuto due rifiuti da parte di due centri di fecondazione assistita.

Le questioni di costituzionalità sollevate dal tribunale di Firenze.

L’art. 5 della legge, dove nega alla donna di accedere alle tecniche di procreazione assistita tramite la fecondazione eterologa, fecondazione diventata legittima nel nostro ordinamento in seguito all’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 162/2014, contrasta con l’art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento tra categorie di soggetti coppie e single, senza alcuna giustificazione derivante dalla tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti.

Secondo i giudici fiorentini, infatti, se la donna va all’estero per accedere alla procedura di fecondazione assistita, il rapporto di filiazione che sorge è riconosciuto dal nostro ordinamento. Quindi la prassi del cosiddetto “turismo procreativo” fa dedurre il superamento del divieto normativo.

Inoltre, nel nostro ordinamento viene già ammessa la famiglia monogenitoriale attraverso l’istituto dell’adozione in casi particolari da parte di persone singole.

Bisogna considerare anche che la Corte costituzionale ha già permesso alla donna rimasta sola di procedere con l’impianto dell’embrione precedentemente formato. Il Ministero della Salute ha previsto – con decreto pubblicato nella G.U. n. 107/2024 – che la donna separata o vedova ha il diritto al trasferimento in utero dell’embrione a fecondazione già avvenuta.

L’art. 5 contrasta anche con l’art. 32 della Costituzione in quanto il divieto di accesso alle tecniche di fecondazione assistita alla donna single viola il diritto alla salute della donna ostacolando la prospettiva di diventare madre, considerando anche il fattore temporale legato alla sua fertilità (sentenza della Corte Costituzionale n. 161/2023).

QUESTIONI

Una delle leggi più discusse di sempre e soggette all’interpretazione costituzionalmente orientata della Corte Costituzionale. La legge vieta ancora alle coppie omosessuali di ricorrere alle tecniche di procreazione assistita sia mediante utilizzo del materiale genetico eterologo sia attraverso l’utilizzo di una madre surrogata. Altri passi sono stati compiuti invece per il superamento di alcuni divieti evidenziati nel provvedimento del Tribunale di Firenze. Sempre più persone desiderano diventare genitori single per scelta tanto più che non ci sono evidenze scientifiche che il figlio sia in qualche modo danneggiato dalla presenza di un solo genitore. Si consideri inoltre che, considerando l’aumento dei divorzi e la gestione familiare, ci sono sempre più famiglie monogenitoriali.

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