1 Ottobre 2024

Il diritto del garante di accesso alla documentazione bancaria

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Il quarto comma dell’art. 119 del TUB stabilisce che «Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione».

Anche il garante può richiedere la documentazione relativa alle operazioni bancarie dell’obbligato principale/soggetto garantito per verificarne la regolarità (Trib. La Spezia, 30.5.2019: il diritto del fideiussore di ottenere la consegna della documentazione dalla banca trae fondamento dall’art. 119 TUB, ma ancor prima dal dovere di comportarsi secondo buona fede nell’esecuzione del contratto, ex art. 1375 c.c., e secondo correttezza, ex art. 1175 c.c.; Trib. Parma, 3.4.2019; Trib. Taranto, 3.1.2019: l’art. 119 TUB va interpretato in senso costituzionalmente orientato, estendendolo anche ai garanti del correntista, atteso che il fideiussore, come il cliente, ha necessità di esaminare la documentazione relativa al conto per verificare la legittimità dell’operato della banca e l’esistenza del credito di cui egli deve rispondere, e soprattutto per potersi difendere in giudizio in caso di richiesta di pagamento avanzata dalla banca).

La Cassazione ha espressamente riconosciuto al fideiussore il diritto di accesso alla documentazione bancaria ex art. 119, comma 4, TUB, potendosi considerare il fideiussore un “cliente” della banca, al pari del debitore principale. In ragione dell’accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto all’obbligazione principale, il diritto del cliente di richiedere in ogni momento la documentazione degli estratti conto si estende anche al fideiussore, atteso che la fideiussione determina – come emerge dalle norme degli artt. 1944 c.c. e seguenti – “rapporti fra il creditore e il fideiussore”, i quali (anche ex art. 1945 c.c.) implicano che il fideiussore debba potersi “informare”, proprio per esercitare i diritti riconosciuti da tali norme, sullo svolgimento del contratto di finanziamento (Cass. n. 24181/2020; Cass. n. 24641/2021; Cass. n. 4064/2024).

Anche secondo l’ABF, al garante non può essere negata la qualifica di cliente, atteso che la costituzione della garanzia, ponendo il garante in relazione diretta con il creditore garantito, lo qualifica a tutti gli effetti come cliente dell’intermediario a beneficio del quale la garanzia è rilasciata. Di conseguenza, il fideiussore ha diritto di ottenere copia dei documenti relativi al rapporto garantito, essendo tale diritto intimamente connesso alla natura stessa della garanzia fideiussoria, la quale si pone, rispetto all’obbligazione principale garantita, in un rapporto di accessorietà e dipendenza. In virtù di tale accessorietà, il fideiussore ha diritto, tra l’altro, di opporre al creditore garantito le eccezioni proponibili dal debitore, riguardanti l’esistenza e la validità dell’obbligazione garantita (ex multis ABF Bari nn. 13910/2021 e 20094/2018).

In definitiva, il diritto di accesso alla documentazione bancaria ex art. 119, comma 4, TUB è riconosciuto non solo al cliente principale, ma anche al fideiussore, in virtù dell’accessorietà della fideiussione e del principio di buona fede e correttezza contrattuale.

Per completezza di informazione, si segnala che hanno diritto di accesso alla documentazione bancaria anche gli eredi del cliente, il cointestatario di un conto corrente con firma disgiunta, il titolare del rapporto di deposito, se diverso dal possessore del libretto, nonché il curatore fallimentare, subentrato nell’amministrazione del patrimonio del fallito ai sensi degli artt. 31 e 42 della legge fallimentare, nonché degli artt. 128 e 142 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. n. 14/2019).

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