24 Settembre 2024

Decadenza dalla responsabilità genitoriale per i genitori che educano i figli all’illegalità

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 10/09/2024, n. 24254

Decadenza dalla responsabilità genitoriale

(artt. 330-333 c.c. e L. n. 184/1993)

Massima: “Il coinvolgimento della figlia minore nel reato commesso dalla madre, l’omesso dovere di vigilanza del padre nei confronti degli altri figli e l’educazione all’illegalità come modello da perseguire, costituiscono grave pregiudizio per i figli e legittimano la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale in considerazione della non idoneità dei genitori, non recuperabile in tempi compatibili con le esigenze dei minori”.

CASO

Il tribunale di Bari aveva dichiarato la decadenza della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riguardo ad una minore e agli altri quattro figli della coppia. Nel corso dell’istruttoria era stato accertato che la minore in questione, quando aveva undici anni era stata utilizzata dalla madre per commettere il reato di estorsione. La stessa le aveva insegnato come fabbricare una bomba anche di fronte alla sorellina più piccola. Alla presenza degli altri figli, la famiglia esaltava le azioni illegali come se fossero la normalità. Inoltre, spesso i figli non venivano neppure portati a scuola.

Avendo disposto quale misura provvisoria necessaria l’inserimento della figlia in una comunità diretta alla sua rieducazione, la madre aveva tenuto atteggiamenti intimidatori nei confronti degli operatori giungendo a portare via la figlia con le minacce.

Il padre invece sarebbe stato dichiarato decaduto per omissione del proprio dovere di vigilanza nei confronti dei figli.

In seguito alla conferma del provvedimento da parte della Corte d’appello di Bari, i genitori hanno proposto ricorso per Cassazione. Il ricorso si articola in sette motivi tutti dichiarati inammissibili.

Si sostiene che i giudici non abbiano tenuto conto del primario diritto dei minori di crescere nel nucleo familiare di origine. Inoltre, la Corte d’appello avrebbe legato la pronuncia di decadenza per violazione dei doveri genitoriali esclusivamente al reato commesso dalla madre, fatto per il quale la stessa aveva già espiato la pena.

L’ atteggiamento minaccioso assunto dalla madre nei confronti degli operatori della comunità in cui era inserita la figlia sarebbe stato giustificato dalla necessità di portarla da uno specialista a causa della sua salute psico fisica. La ragazzina, infatti, aveva minacciato di suicidarsi ed era stata ricoverata perché in grave stato di denutrizione.

Infine, i ricorrenti ritengono violate le norme di cui agli artt. 330 e ss. c.c.  per non avere neppure considerato la possibilità di recupero delle capacità genitoriali.

La pronuncia della Cassazione: inidoneità genitoriale e prognosi di non recuperabilità.

Secondo la suprema Corte i giudici d’Appello si sono attenuti ai principi della materia, ampiamente e adeguatamente motivando sul danno in concreto che dalla condotta dei genitori era derivato ai minori tutti, e non soltanto la ragazzina maggiormente coinvolta, sia sul piano educativo, sia su quello scolastico sia su quello dei valori loro trasmessi.

Precisa la Corte che la decadenza dalla responsabilità genitoriale non è stata disposta come sanzione per lo specifico reato compiuto dalla madre ma per il grave pregiudizio dei minori ai quali veniva comunicata la convinzione che l’agire contro la legge fosse un modello da perseguire.

Grave è stata correttamente ritenuta la condotta niente affatto collaborativa con i servizi sociali e la persistente tendenza a farsi giustizia da soli con atteggiamenti intimidatori.

Tutti questi elementi di fatto e comportamenti hanno portato alla considerazione della non idoneità dei genitori a costituire un valido riferimento educativo per i minori, inidoneità non recuperabile in tempi brevi.

I limiti al diritto del minore di crescere nella famiglia di origine.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, Il diritto dei bambini di crescere nella loro famiglia di origine, non esclude la pronuncia di dichiarazione di adottabilità quando, quando i genitori non siano in grado di predisporre un progetto di vita per i figli e non sia possibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali in tempi compatitili con l’esigenza dei minori (Cass Civ. n. 11342/2020).

La Cassazione ha anche precisato che “la condizione di abbandono di un minore non va rilevata solo in presenza di emarginazione socio economica (alle quali si può ovviare con azioni di sostegno), ma deve trattarsi d’impossibilità morale o materiale di accudire, caratterizzata da stabilità e immodificabilità, almeno in un tempo compatibile con le esigenze di sviluppo psicofisico del minore” (Cass. Civ. n. 26302/2018).

Non è rilevante, dunque, la semplice espressione di volontà dei genitori di volersi occupare del minore in assenza di concreti riscontri.

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