10 Settembre 2024

Matrimonio troppo breve: l’assegno divorzile non spetta nemmeno in funzione assistenziale

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 05/08/2024 n.21955

Assegno divorzile – Criteri (art. 5, comma 6, L. 898/1970)

Massima: “In assenza di una effettiva comunione di vita dovuta alla scarsissima durata del matrimonio e a una convivenza non continuativa, il diritto all’assegno divorzile non sorge per mancanza di un requisito fattuale che caratterizza il matrimonio. Ne consegue che non scatta la solidarietà post coniugale che si concretizza nel dovere di mantenimento tra coniugi anche dopo lo scioglimento del vincolo”.

CASO

Prima di richiedere la separazione due coniugi erano rimasti sposati 7 mesi e dopo un tentativo di riconciliazione, per altri 15 mesi. Dal matrimonio non erano nati figli. Nel giudizio di divorzio il tribunale di Perugia aveva riconosciuto alla donna un assegno divorzile di 450,00 euro mensili in funzione assistenziale.

In seguito all’appello introdotto dal marito la Corte attribuiva l’assegno divorzile per ragioni assistenziali riducendolo ad euro 350,00 al mese. Secondo i giudici dell’appello, pur essendo mancata una comunione effettiva di vita a causa della scarsissima convivenza (la donna aveva mantenuto la propria abitazione) e quindi era da escludere l’aspetto compensativo dell’assegno non avendo la stessa fornito alcun apporto al nucleo familiare, tuttavia a causa della malattia parzialmente invalidante della moglie, doveva esserle assegnata una somma a titolo di contribuzione al suo mantenimento.

La donna aveva una laurea in lingue e aveva maturato esperienza professionale, ma la Corte ha anche considerato la disparità economica rilevante tra gli ex coniugi (lui avvocato con un cospicuo patrimonio ereditato).

L’ex coniuge ricorre in Cassazione ritenendo la violazione dei principi così come recentemente interpretati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all’art. 5 della legge sul divorzio. La Corte d’appello di Perugia non avrebbe tenuto conto, tra i criteri equiordinati attributivi del diritto, che tra i coniugi non c’era mai stata coabitazione e comunione di vita materiale e spirituale durante il brevissimo periodo di matrimonio.

Inoltre, anche ai fini della ricerca dell’autosufficienza economica, l’ex moglie non si era attivata per ricercare un lavoro e rendersi autonoma nonostante la giovane età, la capacità lavorativa, il titolo di studio, l’esperienza lavorativa maturata. La malattia dedotta in giudizio non aveva reso la donna incapace di lavorare.

La breve durata della convivenza non fa sorgere la comunione di vita tra i coniugi e quindi non sorge il diritto al mantenimento.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’uomo, ribadendo un principio ormai consolidato ossia che la troppo breve durata del matrimonio, unita nello specifico alla non costante convivenza, impedisce “l’effettiva realizzazione di una comunione di vita tra i coniugi”, che costituisce, secondo quanto previsto dall’art. 1 L. 898/1970, l’essenza stessa del matrimonio.  Manca pertanto il dato di fatto primario ai fini del riconoscimento di un sostegno per la solidarietà post coniugale.

In relazione a matrimoni cosiddetti “lampo” si è affermato che difetta il prerequisito fattuale per il riconoscimento dell’assegno, ossia la creazione di una comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi (Cass. Civ. n. 13458/2021).

La Corte osserva inoltre che la donna non aveva neppure preso in considerazione gli strumenti di assistenza in favore delle persone con problematiche di salute che riducono la capacità lavorativa, oltre al reddito di cittadinanza/reddito di inclusione.

I criteri elaborati dalla giurisprudenza ai fini del riconoscimento all’assegno.

In seguito all’intervento delle sezioni unite della Cassazione (sentenza 11 luglio 2018 n. 18287), è stata riconosciuta natura composita all’assegno di mantenimento in sede di divorzio, sulla base di criteri equiordinati.

Il riconoscimento dell’assegno divorzile deve avvenire valutando le rispettive condizioni economiche dei coniugi, il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale, tenendo presente anche la durata del matrimonio e l’età dell’avente diritto. Il ruolo del singolo coniuge nella relazione matrimoniale è un fattore importante, frutto di scelte comuni che si fondano sull’autodeterminazione e sull’autoresponsabilità. Tali scelte incidono sul profilo economico-patrimoniale post matrimoniale.

Lo squilibrio economico non giustifica di per sé l’attribuzione dell’assegno divorzile

I parametri su cui fondare l’accertamento del diritto all’assegno di divorzio sono la non autosufficienza economica e/o necessità di compensazione del particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale.

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