Contratto definitivo di cessione di quote sociali: non può essere utilizzato il rimedio ex art. 2932 c.c. in caso di rifiuto di stipula dell’atto notarile
di Francesca Scanavino, Avvocato e Assistente didattico presso l’Università degli Studi di Bologna Scarica in PDFTribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia d’Impresa, Sentenza del 30 novembre 2023.
Parole chiave: trasferimento di quote sociali – contratto preliminare – contratto definitivo – esecuzione specifica – iscrizione – registro imprese – atto notarile – accertamento
Massima: “Quando è stato concluso un contratto definitivo di compravendita di quote sociali con scrittura privata, l’interesse della parte alla documentazione del negozio nella forma necessaria per la trascrizione o la sua pubblicità (nel caso di specie per l’iscrizione del trasferimento delle quote nel registro imprese) non trova tutela nel rimedio previsto dall’art. 2932 c.c., che concerne l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto e presuppone, quindi, la stipula di un preliminare, potendo essere soddisfatto, invece, con la pronuncia di una sentenza di mero accertamento”.
Articoli: art. 2932 c.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato Tizio ha convenuto in giudizio, tra gli altri, Caia, deducendo che: (i) in virtù di contratto concluso con scrittura privata in data 30.06.2011, Caia aveva ceduto il 5% delle quote di Alfa S.r.l. all’attore, che aveva pagato la somma di € 1.291,00 a titolo di prezzo; (ii) in prossimità dello spirare del termine decennale di prescrizione, l’Attore in data 07.04.2021 aveva invitato Caia, a mezzo raccomandata, a comparire avanti al notaio al fine di trasfondere il contenuto negoziale del contratto di cessione stipulato nel 2011 in un atto notarile idoneo all’iscrizione presso il Registro delle Imprese con i relativi effetti pubblicitari nei confronti della Società; (iii) la convenuta, tuttavia, si era rifiutata di comparire di fronte al notaio per la stipula dell’atto pubblico, costringendo l’attore a promuovere il presente giudizio.
Segnatamente, l’attore ha chiesto al giudice milanese l’emissione ex art. 2932 c.c. di una sentenza produttiva degli effetti dell’atto notarile rifiutato: ovverosia, di sentenza produttiva del trasferimento a favore di Tizio della quota di partecipazione di Caia nella società Alfa srl, con conseguente ordine gli amministratori di Alfa s.r.l. e/o a chi per essi di iscrivere il predetto trasferimento nel Registro delle Imprese.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha contestato che, come dimostrato dal comportamento complessivo tenuto dalle parti nei dieci anni successivi alla firma della scrittura del 30.06.2011, la comune intenzione delle parti era stata quella di non dare esecuzione al trasferimento delle quote.
Il Tribunale di Milano ha respinto la domanda attorea, ritenendo il rimedio ex art. 2932 c.c. inadeguato al caso in esame.
Il Giudice ha infatti precisato che tale rimedio consente di rispondere alla mancata stipula di un contratto a cui la controparte si era obbligata, ottenendo una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso; infatti, la sentenza di attuazione giurisdizionale del diritto alla conclusione del contratto è inserita nella categoria delle pronunce costitutive.
Tuttavia, nel caso di specie il contratto di trasferimento quote del 30.6.2011 era un contratto definitivo con immediata efficacia traslativa e non una mera promessa di vendita; incompatibile, quindi, con il rimedio ex art. 2932 c.c.
Sul punto, la Corte di legittimità ha più volte chiarito che quando è stato concluso un contratto definitivo di compravendita con scrittura privata, l’interesse della parte alla documentazione del negozio nella forma necessaria per la trascrizione o la sua pubblicità (nel caso in esame per l’iscrizione al registro imprese) non trova tutela nel rimedio previsto dall’art. 2932 c.c., che concerne l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto e presuppone, quindi, la stipula di un preliminare, potendo essere soddisfatto, invece, con la pronuncia di una sentenza di mero accertamento (in questo senso tra le ultime si veda Cass 26136/2022).
L’attore, rigettate le sue domande, è stato quindi condannato a rimborsare le spese di lite alla convenuta.
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