9 Luglio 2024

Il recupero del credito del terzo nei confronti dei condomini: beneficio d’ordine e benficium excussionis – opposizione 615 cpc del condomino “virtuoso”

di Saverio Luppino, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile, sez. II, Ordinanza del 17.04.2023 n. 5043, Pres. F. Manna, Est. A. Scarpa

«Il condomino in regola coi pagamenti, al quale sia intimato precetto da un creditore sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, può proporre opposizione a norma dell’art. 615 c.p.c. per far valere il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi che condiziona l’obbligo sussidiario di garanzia di cui all’art. 63, comma 2, disp. att. c.c., trattandosi di una condizione dell’azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso e, quindi, del diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest’ultimo».

CASO

Il Tribunale di Foggia accoglieva l’appello formulato da Tizio e Caia avverso la sentenza pronunciata in primo grado dal Giudice di pace di Foggia, il quale aveva rigettato le opposizioni avanzate dagli stessi condomini del Condominio Alfa, avverso gli atti di precetto notificati nei loro confronti da Sempronia – creditore del condominio –  in forza di titolo esecutivo rappresentato da ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Foggia e successiva sentenza della Corte d’appello di Bari, passata in giudicato.

In particolare, i condomini deducevano la violazione dell’art. 63, comma 2, disp. att. c.c. e quindi la notifica degli atti di precetto da parte di Sempronia, in relazione ai titoli esecutivi formatisi nei confronti del Condominio, ma la cui esecuzione era stata diretta contro i singoli condomini in regola con i pagamenti pro quota dovuti, senza la preventiva escussione dei condomini morosi, come previsto dall’articolo indicato infra, riformato dalla L.220/12.

La questione affrontata dalla cassazione impone una ulteriore seria riflessione riguardo il dibattito mai sopito in dottrina e giurisprudenza in punto all’attuale mancato riconoscimento di una autonomia patrimoniale del Condominio ed una propria e distinta soggettività giuridica, rispetto ai condomini.

Il Giudice di Pace, tuttavia, rigettava le opposizioni ritenendo gli opponenti anch’essi morosi. SIC !

Il Tribunale, al contrario, rilevava come l’amministratore del Condominio Alfa, con raccomandata anticipata via pec, avesse rimesso al creditore un assegno circolare di €. 17.495,31, pari alla somma delle quote versate da taluni condomini, tra cui Tizio e Caia, in relazione a tre titoli esecutivi giudiziali formatisi contro il Condominio. Il difensore di Sempronia replicava, in ogni caso, che l’assegno non corrispondesse nell’importo al reale credito della sua assistita, oltre al fatto che i condomini avrebbero dovuto rispondere dei relativi debiti singolarmente e non, invece, predisponendo un assegno cumulativo.

Il Tribunale concludeva, invece, che, stando alla lettera raccomandata dell’amministratore di Condominio, i condomini Tizio e Caia erano in regola con i pagamenti pro quota dovuti anche in relazione ai titoli esecutivi posti a fondamento dei precetti opposti, pertanto, ai sensi dell’art. 63 comma 2 disp. att. c.c., non risultava data prova dalla creditrice Sempronia, di aver proceduto alla preventiva escussione dei condomini morosi, sicché la stessa non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Tizio e Caia, in assenza del benficium excussionis.

In buona sostanza, correttamente il tribunale foggiano rilevava che il petitum oggetto di sua attenzione non riguardasse l’esistenza del credito del terzo nei confronti del Condominio accertato esecutivamente, bensì inerisse l’esigibilità dello stesso nei confronti dei condomini “virtuosi”, Tizio e Caia, in regola con i pagamenti, in assenza della preventiva escussione dei condomini morosi.

Stante la soccombenza, Sempronia proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Foggia sulla base di due motivi.

SOLUZIONE

La Corte rigettava il ricorso e condannava la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione

QUESTIONI

Con il primo motivo la ricorrente lamentava la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 63 commi 1 e 2 disp. att. c.c., poiché la stessa dichiarava di aver agito nei confronti di Tizio Caia solo successivamente alla constata inadempienza e insolvenza del Condominio Alfa, in forza della suddetta ordinanza del Tribunale di Foggia.

Caia, con il secondo motivo di ricorso, si doleva, invece, della violazione e/o falsa applicazione della mancata dichiarazione del passaggio in giudicato dei titoli esecutivi.

Orbene, l’art. 63 disp. att. c.c., come riformato dalla L. 220/2012, impone un particolare vincolo solidale tra i condomini anche per i debiti dei morosi in relazione alle obbligazioni contratte dal Condominio, pur essendo stati posti dei limiti al creditore che agisca per il recupero del suo credito. La previsione, infatti, indica che per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare al terzo creditore che lo richieda, il nominativo e la quota di debito del condomino moroso. Pertanto, quest’ultimo può essere esposto anche all’azione dei creditori del condominio, che in forza di un titolo esecutivo intendano recuperare il proprio credito.

Tuttavia, limite alla nuova formulazione dell’art. 63 disp. att. c.c. è che ai sensi del comma 2, la possibilità per i creditori terzi di agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, può intervenire solo allorquando si proceda in prima istanza con esecuzione nei confronti dei condomini morosi/inadempienti.

Invero, secondo i giudici di legittimità, la posizione del condomino in regola con i pagamenti, chiamato dal creditore a rispondere delle quote dovute dai morosi, dopo la preventiva escussione degli stessi, è, pertanto, assimilabile a quella di una fideiussione ex lege. Difatti, il condomino solvente garantisce l’adempimento del debito del moroso, debito altrui, essendo ciascun condomino realmente obbligato (in via primaria verso l’amministratore, e in via indiretta verso il creditore) soltanto per la quota di debito proporzionata al valore della sua porzione, ed invece garante per le quote dei condomini inadempienti.

Risulta nota la piena differenza tra obbligazioni parziarie e solidali all’indomani dell’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione 8 aprile 2008 n.9148, che con riferimento alle obbligazioni assunte dal condominio nei confronti dei terzi, la responsabilità diretta dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio si imputano ai singoli componenti in proporzione delle rispettive quote; a tale principio si è perfettamente adeguato il legislatore della riforma del condominio con la L.220/12, per cui il debito sussidiario del condomino solvente, subordinato alla preventiva escussione del moroso e pur sempre limitato alla rispettiva quota di quest’ultimo e non all’intero debito verso il terzo creditore.

L’art. 63, comma 2, disp. att., c.c. configura, pertanto, in capo ai condomini che abbiano regolarmente pagato la loro quota di contribuzione alle spese condominiali, ed in favore del terzo che sia rimasto creditore, un’obbligazione sussidiaria ed eventuale, favorita dal c.d. beneficium excussionis, avente ad oggetto le somme dovute dai morosi.

La preventiva escussione richiede, quindi, l’esaurimento effettivo della procedura esecutiva individuale nei confronti del condomino moroso, prima di potere pretendere l’eventuale residuo al condomino solvente. Essa dunque comporta non soltanto il dovere del terzo di iniziare le azioni contro il moroso, ma anche di continuarle con diligenza e buona fede: dunque, il creditore del condominio deve prima agire obbligatoriamente contro i condomini che siano in ritardo nei pagamenti.

Ulteriore pregio dell’interessante pronuncia in argomento è quello da una parte di avere chiaramente riportato l’esatta distinzione alla categoria dei condomini morosi, in ritardo nel versamento della quota di contribuzione nella spesa necessaria per il pagamento del creditore e virtuosi, ossia in regola con il pagamento delle quote dovute e dall’altra di avere concretamente chiarito come: “la preventiva escussione richiede di regola, l’esaurimento effettivo della procedura esecutiva individuale in danno del condomino moroso, prima di poter pretendere l’eventuale residuo insoddisfatto al condomino in regola”.

Sempre secondo Sezioni Unite Cassazione del 16.12.2020 n.28709, sarà il terzo creditore a dover dare prova dell’insufficienza totale o parziale del patrimonio del condomino moroso preventivamente escusso, e l’eccezione del benficium excussionis rileva sia se sussistono beni da sottoporre ad esecuzione al momento della scadenza del credito sia che l’esecuzione sia giuridicamente possibile e tale non è in caso di condomino moroso assoggettato a liquidazione giudiziale, evento che esclude la sussistenza di beni da sottoporre ad esecuzione individuale.

La sentenza in commento pur non mettendo in discussione un pilastro ineludibile rappresentato dal principio che: “la sentenza recante condanna del condominio per un credito vantato da chi abbia contratto con l’amministratore equivale a sentenza di condanna e quindi titolo esecutivo nei confronti di tutti i condomini”  [1], ne riduce la portata, in ragione di un’interpretazione ragionata e coerente dell’art. 63, comma 2 disp att. cc. post riforma L.220/12, secondo cui il divieto di agire contro i condomini virtuosi e quindi il beneficio di escussione è efficace tanto nella fase esecutiva quanto in quella di cognizione di condanna.

Di tal che al condomino virtuoso, in regola con i pagamenti, che non abbia potuto difendersi né proporre opposizione alla formazione del titolo esecutivo ottenuto dal terzo nei confronti del condominio, deve essere riconosciuta la possibilità di difendersi attraverso l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc, facendo valere il beneficium excussionis dei condomini morosi in quanto eccezione attinente ad una condizione dell’azione esecutiva nei confronti del condomino moroso.[2]

[1] Cass. civ. 20304/24; cass. civ. 22856/17, cass. civ. 20590/22.

[2] Cass. civ. 15036/2005; cass. civ. 23749/2011; cass. civ. 4867/1978

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