9 Luglio 2024

Il patrocinio a spese dello Stato nella procedura di liquidazione controllata: un istituto possibile?

di Marta Bellini, Avvocato e Professore a contratto Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Corte Costituzionale 4 luglio 2024

Parole chiave: Sovraindebitamento – Procedure – Liquidazione giudiziale – Liquidazione controllata – Patrocinio a Spese dello Stato – Esclusione

Massima: «L’accesso al patrocinio a spese dello Stato serve a rimuovere, in armonia con l’art. 3, secondo comma Cost. (sentenza n. 80 del 2020) “le difficoltà di ordine economico che possono opporsi al concreto esercizio del diritto di difesa” (sentenza n. 46 del 1957, di seguito citata dalla sentenza n. 149 del 1983; in senso analogo, le sentenze n. 35 del 2019, n. 175 del 1996 e n. 127 del 1979), assicurando l’effettività del diritto ad agire e difendersi in giudizio, che il secondo comma del medesimo art. 24 Cost. espressamente qualifica come diritto inviolabile (sentenza n. 80 del 2020, n. 178 del 2017, n. 101 del 2012 e n. 139 del 2010; ordinanza n. 458 del 2002) – sentenza n. 157 del 2021. Nell’omogeneità degli interessi perseguiti, l’effettività della difesa in attuazione dell’art. 24 Cost. deve essere riconosciuta anche alla procedura di liquidazione controllata che sia sprovvista di attivo per le spese, dovendo essa, comunque, assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori.

Pertanto, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese, e dell’art. 146 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata».

Disposizioni applicate: art. 144 – 146 d.P.R. n. 115 del 2002

Si trova il giudice delegato del Tribunale di Verona a sollevare la questione di legittimità costituzionalità dell’art. 144 e dell’art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002 in cui non prevede l’ammissione del patrocinio a spese dello stato e la prenotazione a debito delle spese di costituzione nel reclamo di una procedura di liquidazione controllata.

CASO E SOLUZIONE

Il giudice delegato del Tribunale di Verona, con ordinanza del novembre 2023 rimetteva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 144 e dell’art. 146 del d.P.R. 115 del 2002 in materia di spese di giustizia, ritenendo che gli stessi risultassero violare gli artt. 3 e 24 Cost., nella misura in cui non prevedono la possibilità di estendere il patrocinio a spese dello Stato per la costituzione nel procedimento di reclamo ad una procedura di liquidazione controllata, pur in assenza di attivo.

Rileva il giudicante come da una parte la normativa non sia applicabile in quanto il soggetto in procedura di liquidazione controllata non è una persona fisica ma giuridica e pertanto non annoverata tra i soggetti destinatari dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato e dall’altra non è una procedura di liquidazione giudiziale, per la quale l’istituto dell’ammissione con prenotazione a debito delle spese è esplicitamente previsto.

Rileva il giudicante che l’esclusione risulta irragionevole, in quanto la procedura di liquidazione controllata e quella di liquidazione giudiziale “partecipano alla medesima natura” e pertanto l’esercizio di azioni e la difesa sono funzionali all’interesse dei creditori per un loro miglior soddisfacimento, al pari di quanto avviene nella liquidazione giudiziale per la quale in caso di assenza di attivo, è previsto l’accesso al patrocinio a spese dello Stato in via automatica.

QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, promosso dal giudice delegato del Tribunale di Verona, sezione seconda, nel procedimento di liquidazione controllata nei confronti di Alfa srl, con ordinanza del 30 novembre 2023, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 2024 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2024.

In merito ai requisiti di accesso al patrocinio a spese dello Stato

Si accede all’istituto del patrocinio a spese dello Stato inviando, in presenza dei requisiti richiesti, una domanda all’Ordine degli Avvocati di riferimento del giudice competente. L’ordine provvede, in presenza di uno stato di non abbienza (reddito imponibile inferiore a euro 12.838,00 – così come aggiornato dal decreto 10 maggio 2023 – e per i processi diversi da quello penale, la non manifesta infondatezza della pretesa fatta valere, oltre al corredo documentale ed all’esplicita annunciazione dei diritti fatti valere, all’ammissione. Il difensore di fiducia viene scelto dall’interessato tra coloro che risultino iscritti negli appositi elenchi del patrocinio a spese dello Stato e le spese di giustizia necessarie (contributo unificato, diritti di cancelleria, imposta di bollo, di registro etc.) sono prenotate a debito ai sensi dell’art. 131 d.P.R. n. 115 del 2002.

In presenza di una procedura fallimentare (oggi liquidazione giudiziale) l’iter di ammissione della procedura a patrocinio a spese dello Stato avviene direttamente ad opera del giudice delegato, il quale attestata l’insussistenza di attivo, ammette il legale della procedura, a stare in giudizio con lo scopo di porre in essere o difendersi nelle azioni necessarie previste alla liquidazione dell’attivo (art. 123 CCI). Nella procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nella liquidazione giudiziale, il giudice delegato parimenti alla procedura ordinaria, provvede non solo al controllo di legittimità dei requisiti di ammissione, ma altresì alla verifica della presenza del requisito della non manifesta infondatezza del dell’azione.

L’ammissione all’istituto del patrocinio a spese dello Stato risulta però esclusivamente prevista per la procedura di liquidazione giudiziale e non per la liquidazione controllata, il che esclude la possibile applicazione dell’istituto in via analogica.

Gli artt. 74 e 76 del d.P.R. n. 115 prevedono l’ammissione a favore delle sole persone fisiche, annoverando quale elemento dirimente il reddito annuale imponibile (elemento riferibile, così come il calcolo dei redditi dei familiari conviventi alle sole persone fisiche).

L’unica previsione a favore delle persone giuridiche è l’art. 144, che si riferisce più precisamente non tanto al requisito soggettivo, ma allo stato nel quale si trova. La norma titolata “Processo in cui è parte un fallimento” (art. 144 per l’appunto), prevede che nei procedimenti ove sia parte un fallimento (rectius oggi liquidazione giudiziale), se il giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dal testo unico.

In merito all’applicabilità della previsione per la liquidazione giudiziale alla procedura di liquidazione controllata.

L’applicazione normativa del testo unico in materia di spese di giustizia escluderebbe pertanto l’applicazione dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio (art. 268 CCI), da una parte in quanto persona di riferimento non fisica né associazione senza fine di lucro (art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002) e, quand’anche il sovraindebitato afferisse a tale categoria, in quanto procedura non specificamente elencata ed annoverata dall’art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Resterebbe tuttavia il principio generale della discrezionalità del legislatore e del rispetto ai sensi dell’art. 3 e 24 della Costituzione in ambito rispettivamente di eguaglianza di trattamento e di ammissione agli strumenti previsti dallo Stato ai fini di veder garantita la difesa, a suggerire la possibile ammissione anche della procedura di liquidazione controllata all’istituto del patrocinio a spese dello Stato.

Ma la norma del 144 letteralmente non annovera tale procedura e, soprattutto non è norma che possa essere destinataria di estensione analogica, stante la determinatezza esclusiva del precetto ivi contenuto.

Resta tuttavia la circostanza che il principio di uguaglianza dell’art. 3 Cost. impone un eguale trattamento a situazioni omogenee. La procedura di liquidazione giudiziale e la “sorella minore” liquidazione controllata sono connotate non solo dalla medesima struttura, ma altresì dal medesimo scopo a favore dei creditori, cioè la massimizzazione dell’attivo a loro favore. Entrambe poi hanno quale ulteriore obiettivo di far ottenere l’esdebitazione del debitore, istituto che richiede l’intervenuta liquidazione di un patrimonio (art. 292 CCI).

Ed è in tal senso che non si può negare la sovrapposizione delle fattispecie, non potendosi conseguentemente negare – a detta del giudice delegato scaligero – l’applicazione dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 d.P.R. n. 115 del 2002 anche alla procedura di liquidazione controllata.

Concludendo

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 144 del decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2022, n. 115, recante << Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)>> nella parte in cui non prevede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese. Dichiara altresì l’illegittimità costituzionale dell’art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata.

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