9 Luglio 2024

La costituzione del pegno su titoli nell’anticipazione bancaria

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

L’anticipazione bancaria (artt. 1846-1851 c.c.) è il contratto con cui una banca concede al sovvenuto per un determinato periodo di tempo una somma di denaro (mediante versamento o costituzione di una disponibilità) contro la costituzione di un pegno in merci, titoli o documenti rappresentativi, nel rispetto dei limiti dell’originaria proporzione fra somma anticipata e valore dei beni costituiti in pegno.

Ai sensi degli artt. 1846 e 1851 c.c., l’anticipazione bancaria può essere assistita da pegno su «titoli», «merci» o «danaro». La garanzia reale che assiste l’operazione è dunque pragmaticamente circoscritta all’insieme di quei beni (mobili) per i quali sia possibile rinvenire quotazioni di mercato o che, comunque, siano di pronta e facile liquidabilità, e per i quali risulti agevole tanto la determinazione del loro valore di scambio per tutta la durata del rapporto quanto la realizzazione con la vendita, sullo stesso mercato, in ipotesi di inadempimento (appare evidente che i titoli sono di più facile conservazione e valutazione rispetto alle merci).

La Cassazione ha chiarito che ricorre il pegno regolare di titoli di credito qualora nel contratto sia previsto che: i titoli vengano immessi in un conto a deposito con rubrica a nome del debitore e con possibilità di sostituzione di essi solo previo accordo; gli incassi di cedole scadute debbano essere rimessi al debitore, restando a carico del medesimo le spese egli oneri relativi al pegno; il creditore possa realizzare il pegno solo in caso di mancato pagamento preceduto da richiesta di pagamento formulata a mezzo lettera raccomandata; il creditore, a tal fine, per la vendita del pegno, debba osservare le prescrizioni di cui all’art. 2797 c.c. e sia munito di mandato a vendere in rem propriam, il quale non determina il trasferimento in capo al mandatario della proprietà del bene e non priva il mandante del potere di disporre del suo diritto di proprietà sul bene oggetto del mandato (Cass., 16 giugno 2005 n. 12964; Cass., 17 febbraio 2014  n. 3674).

Le cose date in pegno posso essere di proprietà di un terzo (terzo datore), il quale dovrà sottoscrivere il contratto di anticipazione accettandone le condizioni economico-giuridiche. Rispetto ai titoli o merci costituiti in pegno, la banca ha gli obblighi del creditore pignoratizio ex art. 2790 c.c. (Cass., 30 ottobre 2007 n. 22860: il creditore pignoratizio ex art. 2790 c.c. ha normalmente la custodia del bene pignorato, che si sostanzia nell’obbligo di mantenere la cosa nel medesimo stato e modo di essere in cui si trovava al momento costitutivo dell’obbligo, ovvero all’atto della sua consegna, con la conseguente necessità di adottare tutte le misure al riguardo idonee, in relazione alle circostanze concrete del caso, rispondendo in caso contrario della perdita e del deterioramento della cosa stessa secondo le regole generali).

Riguardo, in particolare, al pegno di titoli, il creditore pignoratizio è obbligato a porre in essere tutti gli atti conservativi del credito rappresentato nel titolo: è dunque tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l’ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale (art. 2802 c.c.). Trova altresì applicazione l’art. 1838 c.c., che impegna la banca accreditante a  «custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l’attribuzione di premi o per il rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli».

Alla categoria dei «titoli» sono riconducibili i c.d. titoli di massa (azioni, obbligazioni, BOT), i quali, come bene evidenziato, sono correlati «ad un’operazione posta in essere nei confronti della massa del pubblico dei risparmiatori», presentano «un contenuto omogeneo» e «il carattere della fungibilità» e, infine, sono «emessi in funzione della esistenza di un mercato, onde consentirne lo smobilizzo» e appaiono «caratterizzati da un elevato numero di passaggi» (F. Martorano).

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