2 Luglio 2024

I redditi dei due genitori vanno sempre adeguatamente comparati ai fini della contribuzione al mantenimento dei figli

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 19/06/2024, n.16950

Mantenimento del figlio – principio di proporzionalità della contribuzione

(art. 316 bis c.c. e art. 337 ter IV comma c.c.)

Massima: “In tema di contribuzione al mantenimento del figlio, i redditi di entrambi i genitori, a prescindere da chi sia il genitore collocatario, devono doverosamente essere comparati. L’omesso esame comporta violazione del principio di proporzionalità della contribuzione e di uguaglianza tra i coniugi”. 

CASO

In sede di divorzio era stato stabilito il mantenimento diretto del figlio minore della coppia, stante la frequentazione paritaria tra i genitori, oltre alla suddivisione al 50 % delle spese straordinarie, e revocato il precedente obbligo del padre di versare all’ex moglie la somma di 390,00 euro mensili per il figlio.

In sede di modifica di queste condizioni su richiesta della donna, il tribunale di Torino ha disposto che l’uomo versasse per il mantenimento la somma di 400,00 euro.

Nella relazione del Servizio sociale incaricato era stata confermata la mancata attuazione del calendario di frequentazione del padre con il figlio a causa del rifiuto di questi di incontrarlo, e ciò rendeva legittima la richiesta della donna sui cui gravava di conseguenza l’onere più rilevante per il mantenimento del figlio rimasto con lei convivente.

Il padre ha reclamato il provvedimento chiedendo di confermare l’incarico ai Servizi sociali perché predisponessero un progetto per la ripresa dei rapporti tra padre e figlio e la previsione di un assegno di mantenimento a suo carico al massimo di 200 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, stante l’attuale stato disoccupazione e il peggioramento della propria situazione economica. Le richieste sono state respinte e l’uomo ha proposto ricorso in Cassazione.

La Corte d’appello, nel considerare il suo reddito, non avrebbe tenuto conto dell’iscrizione al collocamento, del suo stato di disoccupazione, dei debiti con il fisco e della cancellazione della partita IVA. Il ricorrente, infatti, era aiutato economicamente al momento dai genitori e dalla compagna per far fronte alle spese quotidiane.

Inoltre, sarebbe stato violato il principio di proporzionalità rispetto alle capacità reddituali e patrimoniali di entrambi i genitori, non considerando la maggiore consistenza della condizione economica della madre che aveva una fonte di reddito costante e regolare.

Soluzione della Cassazione: la necessaria comparazione della capacità economica dei due genitori.

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso richiamando le norme di legge e l’orientamento consolidato in tema di rispetto del principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e agli altri elementi di cui all’art. 337 ter c.c.

La Corte d’appello piemontese si è invece limitata ad esaminare la sola situazione del padre in relazione al suo obbligo contributivo, violando così anche il principio di uguaglianza tra i coniugi.

Il rispetto dei criteri di quantificazione del mantenimento.

La Corte suprema aveva già avuto modo di precisare che l’obbligo di mantenimento dei figli ha due aspetti. Da una parte c’è il rapporto tra genitori e figli e da un’altra c’è il rapporto tra i genitori co-obbligati.

I principi che governano la materia sono due: il principio di uguaglianza e il principio di proporzionalità. I figli hanno il diritto di essere mantenuti secondo le capacità economiche dei genitori, soprattutto in caso di ampie disponibilità economiche accertate e in relazione al tenore di vita goduto.

Nei rapporti interni tra genitori si applica il principio di proporzionalità della contribuzione in relazione ai rispettivi redditi e patrimoni.

Nel quantificare l’importo del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata e ponderata dei redditi di entrambi i genitori (Cass. Civ. n. 4145 del 10/02/2023 e Cass. Civ. n. 19299 del 16/09/2020).

Lo stesso principio è applicabile per la ripartizione delle spese straordinarie per i figli, le quali non devono necessariamente divise tra i genitori in misura pari alla metà per ognuno, ma in proporzione ai rispettivi redditi, tenendo conto delle loro risorse e dei compiti di cura assunti (Cass. Civ. n. 14813/2022).

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