11 Giugno 2024

Esecuzione fondata su assegno circolare: necessaria la trascrizione integrale nel precetto

di Valentina Scappini, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile, terza sez., sentenza del 15 maggio 2024, n. 13373; Pres. De Stefano; Rel. Rossi.

Massima: “L’omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell’assegno nel precetto, che impedisca di trarre conoscenza dell’esistenza o meno di una clausola di girata per l’incasso, rende nullo l’atto di precetto intimato in virtù di un assegno circolare non trasferibile”.

CASO

A.A. notificava precetto a Banca Monte dei Paschi di Siena quale supposta beneficiaria di un assegno circolare non trasferibile di € 1.941,73.

La Banca opponente censurava l’omessa trascrizione integrale del retro dell’assegno nell’atto di precetto e la mancata attestazione di conformità dello stesso da parte dell’ufficiale giudiziario.

Il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione agli atti esecutivi e dichiarava la nullità del precetto.

A.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. La Banca ha resistito con controricorso.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione impugnata seppur correggendola nella motivazione, ed ha espresso il seguente principio di diritto: “L’omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell’assegno nel precetto, che impedisca di trarre conoscenza dell’esistenza o meno di una clausola di girata per l’incasso, rende nullo l’atto di precetto intimato in virtù di un assegno circolare non trasferibile”.

QUESTIONI

Dopo un excursus sui requisiti di validità della procura per cassazione, la Suprema Corte passa a trattare l’unico motivo di ricorso, con cui viene lamentata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 480 c.p.c., dell’art. 2917 c.c. e del r.d. n. 1669/1933, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. ed “omessa valutazione di circostanze determinanti” ex art.  360, co. 1, n. 5, c.p.c.

Secondo la ricorrente sarebbe sufficiente la trascrizione, nel precetto, degli elementi essenziali dell’assegno e non servirebbe l’attestazione di conformità dell’ufficiale giudiziario.

Cita una serie di pronunce remote (Cass., n. 2895/1985 e n. 5531/1986) secondo cui, in forza della speciale disposizione dell’art. 55, co. 3, r.d. n. 1736/1933, il precetto intimato in base ad assegno bancario non esigerebbe, per la sua validità, la trascrizione integrale del titolo di credito, bastando l’indicazione degli elementi essenziali per la sua individuazione, e neppure la certificazione di conformità dell’ufficiale giudiziario.

La Suprema Corte ritiene infondato il motivo.

Dopo aver confermato la qualifica dell’opposizione come formale e quindi agli atti esecutivi, la Corte evidenzia come ai fini di ammissibilità di tale azione sia necessario esporre le ragioni per cui l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato una lesione del diritto di difesa per la parte o altro pregiudizio incidente sull’andamento o sull’esito del processo.

In questo senso, occorre stabilire se e quando l’imperfetta o non integrale trascrizione del retro dell’assegno nel precetto provochi un pregiudizio alle facoltà difensive del soggetto intimato e, in caso positivo, se esso sia autoevidente, cioè non bisognevole di specifica allegazione.

Partendo dalla natura e dallo scopo dell’atto di precetto, che ha la funzione di consentire all’intimato di soddisfare spontaneamente la sua pretesa o di sollevare le opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c., la Suprema Corte rileva che tale facoltà risulta immediatamente e irrimediabilmente compromessa se la lettura del precetto non consente di individuare l’obbligo da adempiere.

In ossequio alla cartolarità intrinsecamente connotante i titoli di credito, un precetto fondato su di essi esige che dal tenore letterale del titolo il destinatario possa verificare l’identità e la validità del titolo stesso, riconoscere la prestazione da compiere ed accertare la legittima detenzione in capo al soggetto intimante.

Nello specifico, la trascrizione del titolo nel precetto si considera sufficiente quando da essa emerga l’enunciazione, chiara, puntuale ed inequivoca, degli estremi identificativi dell’obbligazione cartolare: luogo e data di emissione, importo, data di scadenza, nominativi dei soggetti minimi del rapporto (traente, trattario, primo prenditore nell’assegno bancario e nella cambiale tratta; emittente e beneficiario nell’assegno circolare e nel pagherò cambiario), nominativi degli ulteriori, eventuali, soggetti obbligati (avallanti, giranti) e possessori (ultimo giratario).

Nella specie dell’assegno circolare munito di clausola di non trasferibilità, la Corte osserva che anch’esso può essere suscettibile di girata, pur se “al banchiere per l’incasso” ex art. 43, r.d. n. 1736/1993. Tale girata, ove apposta, abilita il banchiere giratario, nella veste di mandatario del girante, alla presentazione dell’assegno circolare in stanza di negoziazione e, più in generale, all’esercizio dei diritti cartolari inerenti al titolo, ivi inclusa la esazione del credito nei modi giurisdizionali dell’esecuzione forzata (v. Cass. 26/02/2002, n. 2778; Cass. 23/02/1996, n. 1442; Cass. 19/05/1998, n. 4981).

Ne consegue che, se nel precetto intimato in forza di assegno circolare non trasferibile manca la menzione dell’esistenza (o dell’inesistenza) di una girata per l’incasso (ovvero manca la trascrizione del retro dell’assegno), allora il soggetto intimato non può riscontrare se l’intimante abbia ancora la legittimazione alla riscossione dell’assegno, anche se egli risulti come beneficiario nel titolo.

Tale carenza ingenera un’obiettiva incertezza sul soggetto abilitato a ricevere la prestazione portata dal titolo, insuperabile sulla base dei soli elementi testuali contenuti nel precetto come descritto nella specie: e, così, pregiudica, in maniera autoevidente, il diritto dell’intimato ad un adempimento sicuramente liberatorio, inficiando di nullità l’atto di precetto privo del suddetto requisito di contenuto-forma, ed esponendolo, quindi, per tale ragione all’opposizione formale, per l’ammissibilità della quale non è neppure necessario allegare in modo specifico il pregiudizio patito.

Ciò esposto, la Suprema Corte ha respinto il ricorso confermando la sentenza impugnata ed esprimendo il principio di diritto riportato in epigrafe.

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