4 Giugno 2024

Usura bancaria: brevi note sul worst case

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

La prevalente giurisprudenza, da ultimo Trib. Potenza 30.4.2024, si esprime in termini di assoluta irrilevanza, ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura, di scenari probabilistici e della teoria del worst case. Tale metodologia contempla nella base di calcolo il «peggior scenario possibile, consistente nell’elaborazione del caso ipotetico più svantaggioso per il cliente», ossia anche oneri eventuali e da inadempimento mai applicati o irrealizzabili (Trib. Milano 16.2.2017, 8.6.2017, 28.7.2017, 13.2.2018, 17.5.2018; Trib. Torino 13.9.2017 e 20.3.2018; Trib. Bologna 5.3.2018; Trib. Napoli Nord 26.4.2018; Trib. Lanciano 20.3.2018; Trib. Pavia 10.1.2019, App. Milano 23.4.2019; Trib. Asti 6.8.2019; Trib. Napoli 28.12.2020; Trib. Roma 1.6.2021; Trib. Firenze 20.4.2022; App. Venezia 1.6.2022 n. 1369).

Tale approccio deriva dall’applicazione inappropriata di formule di calcolo (non previste dalle Istruzioni della Banca d’Italia in materia di usura) che si basano su inadempimenti astratti, ipotetici e mai verificatisi concretamente. In sostanza, il worst case, secondo la giurisprudenza sopra indicata, è una «operazione sconosciuta alla normativa primaria e regolamentare, inattendibile e priva di significato».

Il worst case si pone in palese contrasto con il c.d. principio di simmetria elaborato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 16303/2018; Cass., Sez. Un., n. 19597/2020), secondo cui il sistema dell’usura (presunta) è caratterizzato da una esigenza di omogeneità, o simmetria, la quale disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi. Come risaputo, al calcolo del tasso soglia usura (stabilito dalle Istruzioni di Banca d’Italia in materia di usura) non concorrono remunerazioni, commissioni e spese: a) meramente potenziali, perché non dovuti per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinati al verificarsi di eventi futuri (ancora possibili ma concretamente) non verificatisi; b) del tutto irreali, perché non dovuti per effetto della mera conclusione del contratto e subordinati al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito mai verificarsi (Trib. Torino 17.11.2016).

Le predette Sezioni Unite n. 19597/2020 hanno stabilito che il tasso di mora rilevante è quello in concreto applicato dopo l’inadempimento: «rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente».

Adottando la ‘logica’ del worst case, si finirebbe per far dipendere la valutazione dell’invalidità (per illiceità) del contratto da accadimenti eventuali e patologici attinenti alla fase di svolgimento del rapporto, in contrasto con il principio per cui l’usurarietà del contratto deve essere valutata al momento della pattuizione (usura originaria: vizio genetico) (Trib. Firenze 20.4.2022). Invero, ipotizzare arbitrariamente un pagamento del mutuatario ad una certa data, in ritardo rispetto alla scadenza contrattuale, implica che il mutuatario può costruire a suo piacimento il TEG, semplicemente ritardando più o meno il momento dell’ipotetico pagamento e quindi aumentando la somma pagata a titolo di mora (Trib. Milano 28.7.2017 e 17.5.2018).

Insomma, ai fini della verifica dell’usurarietà del tasso non vanno prese in considerazione remunerazioni, commissioni e spese del tutto virtuali: «la tesi della mera potenzialità non è in grado di distinguere le vere vittime di usura dalle vittime immaginarie, veri free rider che, senza aver subito alcuna usura, tentano di farsi un pasto gratis» (dott. Astuni).

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