Successione degli ex soci nel processo alla società estinta
di Virginie Lopes, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile, Sez. I, 2 aprile 2024, n. 8633
Parole chiave: Società – Società cedente – Diritto controverso – Trasferimento a titolo particolare in corso di causa – Estinzione – Scioglimento – Ex soci – Litisconsorzio – Legittimazione processuale
Massima: “Nel caso di trasferimento a titolo particolare per atto inter vivos del diritto controverso in corso di causa, gli ex soci della società cedente estinta sono successori a titolo universale ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ. nella posizione meramente processuale della società estinta, parte originaria legittimata ex art. 111 cod. proc. civ. a proseguire il giudizio, e perciò essi pure legittimati, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.”
Disposizioni applicate: art. 110 c.p.c., art. 111 c.p.c.
La vicenda in esame trae origine da un appalto pubblico a fronte del quale l’impresa aggiudicataria aveva convenuto in giudizio l’ente appaltante per ottenere il pagamento della somma dovuta a titolo di corrispettivo in forza dell’esecuzione del contratto di appalto.
Il Tribunale di prime cure, al termine di un processo particolarmente travagliato, anche a fronte dell’intervento di una società che affermava di essere titolare del credito per cessione di ramo di azienda, una volta esperita una consulenza tecnica, ha condannato l’ente appaltante al pagamento di una somma di poco inferiore a quella richiesta dall’impresa aggiudicataria.
Sennonché l’ente appaltante ha proposto appello avverso tale decisione e si sono costituiti per la società appellata ormai in liquidazione e già cancellata dal registro delle imprese i suoi ex soci.
La Corte d’Appello ha considerato che gli ex soci non potevano far valere la domanda a suo tempo azionata dalla società aggiudicataria, in quanto non si era verificato alcun fenomeno successorio in merito alla posizione credito oggetto di causa. In particolare, rilevato che il credito era stato ceduto dalla società ormai estinta alla società cessionaria in data antecedente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, la Corte d’appello ha considerato che gli ex soci fossero privi di legittimazione a far valere la pretesa della società estinta, respingendo pertanto la domanda originaria.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli ex soci e la Suprema Corte ha accolto il loro ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata per i motivi che si vedranno nel prosieguo.
La Corte di Cassazione ha innanzitutto ricordato che, secondo un orientamento ormai radicato e risalente alle sentenze delle Sezioni Unite n. 6070 e 6072 del 12 marzo 2013, la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio.
Ciò premesso, la Corte ha rammentato che, laddove l’estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli art. 299 e ss. c.p.c., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Inoltre, qualora l’evento estintivo non sia stato reso noto nei modi previsti dalle disposizioni del c.p.c. appena citate o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei confronti della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta.
Se dall’estinzione della società, a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese, non viene meno ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si verifica un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale – oltre al trasferimento delle obbligazioni ai soci (che ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, prima dell’estinzione, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali) – si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.
Gli ermellini hanno poi rammentato che, secondo un orientamento giurisprudenziale prevalente (formatosi in tema di contenzioso tributario), i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all’esito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione. Alla luce di ciò, hanno considerato che, se dal lato passivo dei rapporti facenti capo alla società estinta la correlazione tra titolarità in capo agli ex soci di beni o diritti e la loro legittimazione processuale non è necessaria, tale principio dovesse anche valere con riferimento alla legittimazione processuale attiva in caso di trasferimento del diritto controverso, che determina, agli effetti dell’art. 111 c.p.c., la prosecuzione del processo tra le parti originarie, non venendo meno la legitimatio ad causam della parte cedente.
Infine, la Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso, ha evidenziato come la legittimazione ad agire dei soci ai fini della prosecuzione del processo si pone su un piano preliminare e distinto rispetto a quello relativo alla concreta titolarità sostanziale del rapporto, precisando che gli ex soci sono legittimati a proseguire il processo incardinato nei confronti della società estinta, a prescindere dalla titolarità effettiva del credito, nel caso di specie trasferita per atto tra vivi ad altro soggetto, e quindi possono partecipare al processo quale mero sostituto processuale.
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