30 Aprile 2024

La Commissione di istruttoria veloce (c.d. CIV)

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Il secondo comma dell’art. 117 bis TUB (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti) stabilisce che «A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento».

La circostanza che la commissione di istruttoria veloce (c.d. CIV) sia determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto consente ai clienti di conoscere con chiarezza in via preventiva l’esatto ammontare degli oneri applicabili in caso di sconfinamento e di confrontare agevolmente le offerte dei diversi operatori. Gli intermediari rendono noti alla clientela i casi in cui è applicata la CIV. Il decreto ministeriale n. 644/2012 (Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell’articolo 117 bis del Testo unico bancario) specifica, inoltre, che la CIV non deve eccedere i costi mediamente sostenuti dall’intermediario per eseguire l’istruttoria veloce e a questa direttamente connessi.

L’applicazione della commissione di istruttoria veloce è da considerarsi eccezionale, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento o oltre il limite del fido. Essa è finalizzata a indurre banche e clienti a modificare la propria relazione di clientela, in alternativa alla richiesta di rientro immediato, attraverso la concessione di nuovi affidamenti ovvero aumentando il limite di fido di quelli esistenti: l’obiettivo ultimo è quello di evitare di mantenere perduranti e sistematiche situazioni di scoperto (ABF Milano n. 2298/2017; ABF Milano n. 1706/2016).

È stata reiteratamente censurata la clausola contrattuale che prevede l’applicazione della commissione di istruttoria veloce al «verificarsi di ogni operazione di addebito sul conto corrente che … generi una situazione di mancanza di disponibilità di fondi del conto stesso», poiché fa sì che la CIV si configuri – contro lo spirito e la lettera dell’art. 117 bis TUB – quale equipollente di altre commissioni, invalse nella prassi bancaria in epoca antecedente all’introduzione dell’art. 117 bis TUB (ABF Roma n. 3260/2014; ABF Palermo n. 761/2020) .

L’Arbitro bancario finanziario (ABF Roma n. 10403/2016 e n. 10424/2016; ABF Milano n. 2298/2017; ABF Roma n. 14165/2019) ha stabilito che gli addebiti a titolo di commissione di istruttoria veloce sono legittimi in presenza di determinati presupposti: a) la commissione è dovuta solo se l’intermediario ha effettivamente svolto un’attività istruttoria sul merito creditizio del richiedente, al fine di consentirgli lo sconfinamento; b) il costo dell’istruttoria deve essere commisurato a quello medio sostenuto dall’intermediario per lo svolgimento dell’attività; c) in caso di contestazione la banca ha l’onere di dimostrare di aver compiuto l’istruttoria veloce per ogni singola applicazione della commissione. Un indice presuntivo dell’assenza di un’attività istruttoria è dato dalla molteplicità di addebiti a breve distanza l’uno dall’altro (ad es. con cadenza giornaliera o settimanale); d) non è legittima l’applicazione della commissione in occasione di sconfinamenti determinati da pagamenti effettuati a favore dell’intermediario (v. anche Trib. Pistoia 6.5.2019).

La Cassazione ha chiarito che la CIV configura un rimborso spese per l’istruttoria comunque svolta dalla banca per la pratica relativa allo sconfinamento, non è un compenso per un servizio svolto dall’istituto di credito a favore del correntista (Cass. n. 12997/2019).

L’onere di provare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione della CIV – che, come detto, è una spesa, non un compenso – grava sulla banca che ha eseguito il relativo addebito; è altresì onere dell’intermediario allegare e dimostrare di aver effettivamente compiuto l’attività materiale che la commissione è diretta a remunerare (ABF Roma n. 3260/2014, n. 10403/2016 e n. 10424/2016; ABF Milano n. 2298/2017; ABF Roma n. 382/2020). La dimostrazione dei costi istruttori concretamente sostenuti da parte della banca è un requisito di validità della clausola, previsto ex lege a pena di sua nullità (Trib. Udine 26.10.2016; Trib. Livorno 15.5.2018) .

La CIV non si applica: a) nei rapporti con i Consumatori, quando lo sconfinamento – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 Euro ed ha durata non superiore a sette giorni consecutivi: tale esclusione è prevista per un massimo di una volta al trimestre; b) quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell’intermediario (ad es. addebiti interessi, addebiti bolli, ecc.).

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