5 Marzo 2024

È nulla la promessa di pagamento di un debito altrui

di Alessandra Sorrentino, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., Sez. II, sent., 10.11.2023, n. 31296 – Pres. Di Virgilio – Rel. Trapuzzano

Promesse unilaterali – Promessa di pagamento e ricognizione di debito – Effetto confermativo di precedente rapporto obbligatorio – Conseguenze – Promessa di pagamento debito altrui – Nullità – Ragioni

[1] La promessa di pagamento, avendo carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente, non è fonte autonoma di obbligazione e non può pertanto produrre una modificazione soggettiva dell’obbligazione, con la conseguenza che la promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui è da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all’art. 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti.

[2] La promessa di pagamento, di cui all’art. 1988 c.c., ha un effetto meramente confermativo, nella sfera probatoria, di un preesistente rapporto fondamentale di debito e, pertanto, è inidonea a costituire nuove obbligazioni ed a porre in essere una successione a titolo particolare nel suddetto rapporto, di natura sia cumulativa (con l’aggiunzione di un nuovo debitore a quello originario), sia privativa (con l’eliminazione, cioè, del precedente debitore). Tale successione può, invero, avvenire soltanto nei casi previsti in modo espresso dalla legge, ossia generalmente con la forma contrattuale, attraverso la delegazione, l’espromissione, l’accollo o la cessione del contratto, ovvero nelle specifiche e determinate ipotesi di subentro nella posizione debitoria altrui fissate dalla legge medesima. Ne discende che la sola promessa unilaterale fatta dal terzo di pagare un debito altrui è inidonea ad obbligare il promittente nei riguardi del creditore, nonostante la mancata stipula di un contratto di espromissione. 

CASO

La società Alfa conveniva in giudizio Tizio, legale rappresentante della società Beta, per sentire pronunciare la condanna di quest’ultimo al pagamento in favore di Alfa della somma di oltre 37 mila euro, quale corrispettivo della fornitura di macchinari commissionata da Tizio, nella sua carica di rappresentante di Beta.

A fondamento della propria richiesta, la società attrice poneva una email di Tizio, con cui questi si impegnava al pagamento di quanto dovuto dalla società Beta.

Tizio si costituiva, eccependo il difetto di legittimazione passiva, per non essere il debito riferibile al medesimo ma alla società; in via riconvenzionale, chiedeva la risoluzione del contratto, per inadempimento di Alfa ed in via ulteriormente subordinata che il prezzo fosse ridotto.

Il Tribunale rigettava la domanda, che veniva accolta in appello.

I giudici del gravame, infatti, attribuivano alla dichiarazione contenuta nella email valenza negoziale, costituendo una promessa di pagamento del debito altrui, nell’ambito dell’esecuzione di un rapporto sostanziale noto alle parti.

Tizio ricorreva in Cassazione.

SOLUZIONE

La promessa di pagamento, per il carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente, è idonea a determinare l’inversione dell’onere della prova tra le parti del rapporto obbligatorio, ma non è fonte autonoma di obbligazione e non può produrre la modificazione soggettiva dell’obbligazione, con la conseguenza che la promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui è da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all’art. 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti.

QUESTIONI

Prima di esaminare la pronuncia in commento, occorre soffermarsi sulla definizione dell’istituto della promessa unilaterale, intesa quale dichiarazione unilaterale dell’intenzione di procedere al pagamento di una certa obbligazione pecuniaria.

L’istituto, insieme con la ricognizione di debito, trova disciplina nell’art. 1988 c.c., secondo cui “la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dell’onere di provare il rapporto fondamentale”.

La promessa di pagamento, quindi, non ha effetti sostanziali, in quanto non crea un debito, se il medesimo non esisteva precedentemente, ma ha effetti procedurali, in quanto libera la persona alla quale è stata fatta la promessa dall’onere di dimostrare l’esistenza del rapporto sottostante, il quale si presume fino a prova contraria.

La promessa di pagamento ha, dunque, per oggetto il debito del promittente e non quello di altri soggetti.

Con la sentenza in commento, invece, i Giudici di legittimità analizzano l’ipotesi della promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui, cioè l’impegno di pagamento assunto da un terzo per un debito altrui, affermandone la nullità, e quindi l’inidoneità a produrre effetti obbligatori in capo al promittente, in favore del creditore.

La nullità è motivata dal fatto che la promessa di pagamento di un debito altrui non rientra nello schema tipico della promessa di pagamento di cui all’art. 1988 c.c., che – come si è detto – ha per oggetto il debito del promittente e non quello altrui.

Con il secondo motivo di ricorso, quello di interesse in questa sede, il ricorrente lamentava che l’impugnata sentenza avesse erroneamente applicato il principio dell’astrazione processuale, posto che la promessa di pagamento non ha carattere negoziale.

Il ricorrente, inoltre, lamentava che, sul piano probatorio, la dichiarazione avrebbe presupposto l’esistenza di un rapporto riferibile al dichiarante stesso, mentre nel caso di specie tale rapporto risultava estraneo alla sua sfera giuridica.

I Giudici di legittimità consideravano fondata la doglianza.

La Corte d’appello, infatti, aveva considerato produttiva di effetti vincolanti verso il creditore la comunicazione a mezzo e-mail, con cui il ricorrente aveva promesso il pagamento del debito della società, ma non faceva riferimento ad alcuna modificazione dell’obbligazione sul lato passivo, che presuppone la stipulazione di un contratto e che può avvenire solo nei casi in cui è la legge a prevedere l’intervento di un nuovo debitore in un rapporto obbligatorio preesistente (come nel caso di delegazione, espromissione ed accollo).

Nella pronuncia in comento gli Ermellini precisano che l’assunzione di un debito altrui avviene con la forma dell’espromissione (art. 1272 c.c.), la quale si ha quando un terzo (espromittente), senza delegazione del debitore (espromesso), assume il debito di questi nei confronti del creditore (espromissario).

L’espromissione, a differenza della promessa unilaterale di pagamento, che è un atto unilaterale, è un contratto, caratterizzato dall’incontro delle volontà del terzo (che assume su di sé il debito altrui, affiancandosi o sostituendosi al debitore originario) e del creditore, che lo accetta come nuovo o ulteriore debitore, senza che sia necessario un suo atto di accettazione.

La pronuncia in commento conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale che ritiene che la causa dell’istituto dell’espromissione sia rappresentata dall’assunzione del debito altrui.

L’espromissione è propriamente un contratto, che intercorre fra creditore e terzo, che assume spontaneamente l’obbligazione altrui, nel quale non vengono in considerazione i rapporti interni fra obbligato ed espromittente e nel quale non sono giuridicamente rilevanti i motivi che hanno determinato l’intervento del terzo; mentre la causa è costituita dall’assunzione dell’obbligazione altrui, mediante un’attività del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti fra il terzo e l’obbligato, anche se non si richiede l’assoluta estraneità dell’obbligato rispetto al terzo, essendo invece necessario che il terzo, presentandosi al creditore, non giustifichi il proprio intervento con un preesistente accordo con l’obbligato (così, tra le altre, Cass. civ., 21102/2021).

Gli Ermellini ribadiscono che la promessa di pagamento di cui all’art. 1988 c.c. ha natura meramente confermativa di un preesistente rapporto debitorio e, come tale, è inidonea ad essere fonte autonoma di obbligazione e a determinare una successione a titolo particolare nel rapporto obbligatorio, vale a dire una modificazione soggettiva dell’obbligazione.

Infatti, come si è ricordato, la successione nel rapporto obbligatorio, con l’aggiunta di un nuovo debitore a quello originario o con l’eliminazione del precedente, può avvenire solo nei casi specificamente previsti dalla legge (espromissione, delegazione, accollo, cessione del contratto ed altre ipotesi previste dal legislatore).

Pertanto, la promessa unilaterale, fatta dal terzo, di pagare un debito altrui, non è atta ad obbligare il promittente nei confronti del creditore, in quanto essa è un negozio causale, che presuppone l’esistenza di un rapporto obbligatorio tra promittente e promissario.

Alla promessa di pagamento di cui all’art. 1988 c.c. non può essere attribuita efficacia costitutiva di nuovi diritti ed obblighi, posto che le promesse unilaterali costituenti fonti di obbligazioni sono tipiche e nominate, avendo il legislatore stabilito nell’art. 1987 c.c. che “la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge”, indicando, nel successivo art. 1988 c.c., come unico effetto della promessa di pagamento l’inversione dell’onere della prova, in deroga ai principi generali.

Gli Ermellini concludono affermando che nessuna norma prevede la possibilità di subentrare nel debito altrui con una promessa unilaterale, che non è un contratto. Ne consegue che una simile promessa è nulla, in quanto non rientrante nello schema dell’art. 1988 c.c., avente ad oggetto il debito dello stesso promittente e non quello altrui.

Pertanto, in relazione al secondo motivo sollevato dal ricorrente, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, rinviando la causa alla corte di merito, in diversa composizione, la quale è tenuta a decidere sulla base del seguente principio di diritto: “la promessa di pagamento, per il carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente, è idonea a determinare l’inversione dell’onere della prova tra le parti del rapporto obbligatorio, ma non è fonte autonoma di obbligazione e non può produrre la modificazione soggettiva dell’obbligazione, con la conseguenza che la promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui è da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all’art. 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti.

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