27 Febbraio 2024

La migrazione verso la pec “europea”: facciamo chiarezza

di Giuseppe Vitrani, Avvocato Scarica in PDF

Negli ultimi mesi si sta diffondendo una preoccupazione generalizzata legata all’adeguamento della posta elettronica certificata agli standard europei e in particolare alle disposizioni del regolamento eIDAS (Regolamento UE n. 910 del 2014) e alle conseguenze che possono derivare nell’uso quotidiano di questo strumento ormai imprescindibile per l’attività quotidiana, soprattutto di aziende e liberi professionisti; è noto a tutti, infatti, che l’indirizzo PEC costituisce il domicilio digitale ed è utilizzato per vari e fondamentali scopi: la notificazione di atti processuali e tributari, il dialogo con la pubblica amministrazione e con le istituzioni pubbliche in generale

La tecnologia della posta elettronica certificata è utilizzata sin dal 2005 nel nostro Paese e, in ambito pubblico, ha trovato la sua regolamentazione con l’art. 48 del codice dell’amministrazione digitale il quale equipara questo strumento di recapito elettronico alla tradizionale posta raccomandata e lo designa quale mezzo praticamente esclusivo per il dialogo telematico con la pubblica amministrazione. La soluzione tecnologica ha poi avuto ampia diffusione anche nel mondo privato, talché si può affermare tranquillamente che al giorno d’oggi abbia diffusione pari, o addirittura superiore, alla raccomandata cartacea. È perciò logico che ogni possibile cambiamento sulle modalità di utilizzo desti preoccupazione.

È bene pertanto chiarire il quadro giuridico di riferimento, anche al fine di sopire eventuali dubbi circa l’utilizzabilità dello strumento tecnologico nella sua configurazione attuale. A tal fine occorre ricordare che gli art. 43 e 44 del Regolamento UE n. 910 del 2014 disciplinano i cosiddetti SERC e SERCQ, che sono entrambi “servizi elettronici di recapito”, ma con delle differenze rilevanti tra loro; in particolare:

  • il SERC (Servizio elettronico di recapito certificato) è un servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica, che fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi (fra cui prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati) e che protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o di modifiche non autorizzate;
  • il SERCQ (servizio elettronico di recapito qualificato certificato) è un SERC che, in più, rispetta gli ulteriori requisiti dettati dall’art. 44 del medesimo Regolamento “eIDAS”.

CONTINUA A LEGGERE

Centro Studi Forense - Euroconference consiglia

Processo civile telematico dopo le nuove regole e specifiche tecniche