20 Febbraio 2024

Impugnazione delibera condominiale e criteri di suddivisione spese

di Saverio Luppino, Avvocato Scarica in PDF

Suprema Corte di Cassazione, seconda sezione civile, Ordinanza n. 16594 del 28.06.2022, Presidente dott. Lorenzo Orilia

“Ne consegue che, ai fini della deduzione della violazione e/o falsa applicazione di legge,  il ricorrente deve indicare le affermazioni in diritto contenute nella sentenza che motivatamente si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con la giurisprudenza di legittimità (Cass. 28300/2021; Cass. 15177/2002; Cass. 1317/2004). Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi invece come rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti”

CASO

I condomini Tizio e Caio impugnavano la delibera che riportava, secondo gli stessi, un errore di riparto nelle spese indicate nel rendiconto dell’anno precedente, consistente nella duplicazione indebita degli importi a seguito dell’accorpamento delle unità immobiliari di loro proprietà. Tizio e Caio lamentavano altresì l’addebito delle spese relative all’utilizzo dell’ascensore, nonostante gli stessi non potessero farne uso poiché le porte di accesso risultavano sbarrate al loro piano. Infine veniva contestato l’addebito per il consumo per quattro bocche d’acqua mentre ne erano presenti solo tre.

A causa del rigetto dell’impugnazione i soccombenti proponevano appello ed in parziale riforma della decisione del Tribunale, la Corte d’Appello di Genova in data 20.12.2016, emetteva sentenza, accogliendo l’impugnazione relativamente ai soli interessi moratori, affermando che in sede di impugnazione di delibera assembleare non era stata dedotta l’illegittima duplicazione delle spese, trattandosi pertanto di nuova richiesta non proponibile in sede di appello poiché in violazione dell’art. 345 cpc. .

La Corte d’Appello di Genova aveva altresì ritenuto generica la richiesta avanzata circa l’errore nella ripartizione delle spese relative all’anno 2003 poiché non era stata dedotta in giudizio alcuna specifica voce di addebito in violazione del principio di cassa. Infine, in relazione alla violazione del principio di cassa conseguente all’accorpamento degli immobili di proprietà di Tizio e Caio in un’unica voce di rendiconto, i giudici in Appello determinarono in primis che non vi era alcun riferimento specifico alle voci di  spesa in violazione del principio di cassa, osservando che nessuno dei motivi di impugnazione della delibera assembleare articolati nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado faceva riferimento alla violazione di tale principio, che era stato tardivamente dedotto solo in grado di appello.

Secondariamente, quanto alla questione dell’accorpamento in un’unica entità nel rendiconto delle spese, i giudici del gravame rilevarono che in realtà la richiesta era venuta per iscritto proprio da una parte appellante e che in ogni modo il rendiconto e la ripartizione del bilancio consentivano di risalire alla ripartizione originaria delle spese, risultando intellegibili.

Infine, i giudici di Appello rilevarono che non erano stato duplicate le voci di spese allocate alle singole unità immobiliari e non vi erano ragioni che potessero giustificare l’esonero delle spese dell’ascensore in quanto le porte di accesso dell’ascensore erano state sbarrate a seguito di lavori di ristrutturazione per scelta degli appellanti e non per iniziativa del condominio. L’ascensore era utilizzato anche dagli appellanti fino al terzo piano, pur non potendolo usare direttamente fino agli immobili di loro proprietà.

Per ciò che atteneva invece al conteggio delle bocche d’acqua, la Corte d’Appello di Genova confermava la correttezza dei conteggi a seguito del accorpamento delle unità immobiliare, per complessive 4 bocche, consistenti nella sommatoria di 3 bocche per una unità ed una bocca d’acqua per l‘altra unità immobiliare.

Tizio e Caio proponevano pertanto ricorso innanzi alla Corte Suprema di Cassazione sulla base di 3 motivi. Il Condominio Sempronio resisteva con controricorso e le parti presentavano memorie difensive.

SOLUZIONE

La Corte Suprema di Cassazione, seconda sezione civile, con ordinanza rigettava il ricorso presentato da Tizio e Caio contro il condominio Sempronio, condannando altresì i ricorrenti in solido alle spese di lite. La Suprema Corte, decideva sui tre motivi di ricorso considerando due di questi inammissibili ed uno infondato.

QUESTIONI

  1. La decisione in commento esamina questioni relative alla ripartizione delle spese condominiali a seguito di accorpamento di due unità immobiliari, alla loro corretta allocazione ed all’addebito delle spese relative all’utilizzo dell’ascensore da parte dei condomini Tizio e Caio. Questi ultimi avevano introdotto tre motivi di ricorso, come sotto meglio esplicitati.
  2. Il primo motivo di ricorso rilevava la violazione degli artt. 1123, 1135, 1136, 1138 cc oltre agli artt. 66 e 67 disp. attuative cpc. I ricorrenti nello specifico lamentavano l’estromissione, derivante dalla mancata convocazione in assemblea di un ricorrente a seguito dell’accorpamento delle unità immobiliari, questiones che avrebbe causato conseguenze sui quorum assembleari e deliberativi nonostante l’espressa volontà di Tizio e Caio di essere indicati distintamente come due soggetti in assemblea. La Suprema Corte rilevava che non risultasse una mancata convocazione in assemblea del ricorrente e che il motivo relativo all’accorpamento dell’immobile era da considerarsi inammissibile, in quanto uno dei ricorrenti aveva espressamente richiesto l’addebito degli oneri a suo carico. Inoltre era comunque possibile dedurre le spese in capo a ciascuna unità originaria dal rendiconto e non vi erano duplicazioni dei costi in capo ai ricorrenti. La Corte dichiarava pertanto il motivo infondato.
  3. Quanto al secondo motivo, i ricorrenti deducevano il fatto di avere i giudici di appello omesso di esaminare la documentazione prodotta e le voci di spesa – rendiconto e piano di riparto- da cui risulterebbe che vi era stato un doppio addebito delle spese a carico dei ricorrenti. In particolare, in ricorrenti lamentavano che i giudici del gravame avevano dichiarato inammissibile la domanda di accertamento della loro richiesta ex art. 345 cpc, omettendo di valutare che la richiesta fosse stata presentata già in primo grado con atto di citazione e addirittura definita nel quantum con memoria ex art. 184 cpc. La Suprema Corte esaminava la questione confermando quanto deciso dai giudici d’Appello poiché le due richieste, una introdotta in primo grado e l’altra in appello, risultavano diverse e pertanto l’ultima era da considerarsi tardiva ed inammissibile in fase di appello in quanto da considerarsi come nuova domanda. Il motivo era pertanto da considerarsi inammissibile per i giudici della Suprema Corte.
  4. Il terzo motivo presentato dai ricorrenti innanzi alla Corte di Cassazione, consisteva nella illegittima ripartizione delle spese sia per quanto riguardava l’uso dell’ascensore che l’utilizzo del servizio idrico. Il motivo richiamava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1123 e 1124 cc. Nello specifico i ricorrenti contestavano l’impossibilità di utilizzare l’ascensore al proprio piano a causa dell’inaccessibilità al mezzo, nonché il conteggio consumo delle bocche d’acqua. Gli ermellini sul punto richiamavano il fatto che la suprema Corte non poteva essere chiamata a giudicare questioni di esclusiva competenza del giudice di merito e non basata sull’esatta interpretazione della norma ma piuttosto sull’allegazione di un’errata ricostruzione della fattispecie. I giudici di Cassazione ricordano: “Ne consegue che, ai fini della deduzione della violazione e/o falsa applicazione di legge,  il ricorrente deve indicare le affermazioni in diritto contenute nella sentenza che motivatamente si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con la giurisprudenza di legittimità (Cass. 28300/2021; Cass. 15177/2002; Cass. 1317/2004)”. La Corte di Cassazione, ripercorreva la decisione di merito innanzi alla Corte d’Appello di Genova, la quale evidenziava la responsabilità degli stessi ricorrenti nel mancato accesso all’ascensore e confermava la correttezza dei conteggi delle bocche d’acqua, come evidenziato supra in descrizione dei fatti. Infine, la Suprema Corte dichiarava l’inammissibilità del motivo.
  5. Per i motivi suesposti, La Suprema Corte rigettava nel complesso il ricorso, condannando i ricorrenti in solido alle spese di lite e accessori di legge, oltre al versamento del contributo unificato in capo ai ricorrenti pari a quello dovuto per il ricorso principale.

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