Per il riconoscimento del privilegio artigiano ex art. 2751-bis c.c. è necessaria l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane
di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDFCass. civ., sez. I, 31 gennaio 2023, n. 2892 – Pres. Genovese – Rel. Vella
Parole chiave: Fallimento – Accertamento del passivo – Formazione dello stato passivo – Privilegio artigiano ex art. 2751-bis c.c. – Iscrizione all’albo delle imprese artigiane – Necessità – Verifica della sussistenza dei requisiti sostanziali – Necessità
[1] Massima: “In tema di privilegio generale sui mobili ex art. 2751-bis, n. 5), c.c., l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane (con conseguente annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese) integra un presupposto formale necessario, anche se non sufficiente, per il riconoscimento del cosiddetto privilegio artigiano, ai cui fini occorre altresì verificare la sussistenza in concreto dei requisiti sostanziali, alla stregua dell’art. 2083 c.c., ovvero della l. 8 agosto 1985, n. 443, a seconda che si tratti, rispettivamente, di crediti sorti prima o dopo la data di entrata in vigore dell’art. 36 d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, che ha modificato l’art. 2751-bis, n. 5), c.c.”.
Disposizioni applicate: l. 443/1985, artt. 3, 4, 5; d.l. 5/2012, art. 36; cod. civ., artt. 2083, 2751-bis
CASO
Una società chiedeva che il proprio credito venisse ammesso al passivo fallimentare in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 5), c.c., sebbene non risultasse iscritta nell’albo speciale previsto dall’art. 5 l. 443/1985; il credito, tuttavia, era ammesso al passivo in via chirografaria.
Proposta opposizione allo stato passivo, il Tribunale di Isernia confermava il mancato riconoscimento del privilegio artigiano, ritenendo che l’iscrizione nell’albo speciale, pur non costituendo condizione sufficiente per poterlo invocare, resta un presupposto necessario e indefettibile a tale fine, sicché la sua mancanza rende superfluo l’accertamento del possesso dei requisiti per il riconoscimento della natura artigiana dell’impresa ai sensi dell’art. 2083 c.c.
Tale decisione veniva impugnata mediante ricorso per cassazione.
SOLUZIONE
[1] La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane integra un requisito necessario, anche se non sufficiente, per il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 5), c.c.
QUESTIONI
[1] L’accertamento dei presupposti per il riconoscimento del privilegio artigiano previsto dall’art. 2751-bis, n. 5), c.c. è da sempre fonte di controversie in sede di formazione dello stato passivo, dal momento che l’iscrizione di un’impresa nell’albo speciale ai sensi della l. 443/1985 non vale di per sé ad attribuirle la qualifica di artigiana, dovendo essere riscontrato il possesso dei requisiti sostanziali ai quali la legge la ricollega.
Nel caso esaminato dall’ordinanza che si annota, si poneva il problema contrario: la società che aveva chiesto l’ammissione al passivo del proprio credito in via privilegiata, pur non essendo iscritta nella sezione del registro delle imprese riservata a quelle artigiane, sosteneva che ciò non ostava al riconoscimento del privilegio in parola, nel momento in cui erano sussistenti gli altri elementi – di carattere sostanziale – fondanti la natura artigiana dell’impresa.
I giudici di legittimità hanno disatteso questa tesi, pur mostrando di essere consapevoli che, secondo un’impostazione ormai consolidata, l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane, avente natura costituiva per potere fruire delle provvidenze previste dalla legislazione di sostegno, non vale di per sé a fare presumere la qualifica artigiana dell’impresa ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 5), c.c., dal momento che, nei rapporti tra privati, occorre verificare la rispondenza ai criteri previsti dall’art. 2083 c.c.
Ciò non significa, infatti, che l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane non sia necessaria ai fini del riconoscimento del privilegio in parola, ma solo che, nonostante detta iscrizione (che integra comunque un presupposto necessario, ovvero costitutivo), il giudice può sindacare la reale natura dell’impresa creditrice, alla stregua dei parametri stabiliti dall’art. 2083 c.c., soprattutto se si considera la non coincidenza tra i requisiti sostanziali previsti dalla normativa codicistica e quelli, meno restrittivi, stabiliti dalla l. 443/1985.
Secondo la Corte di cassazione, il principio per cui l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane rappresenta un requisito formale necessario (anche se non sufficiente) pure nei rapporti privatistici risiede in ragioni di carattere generale, collegate alla previsione di un regime pubblicitario volto principalmente a tutelare l’affidamento dei terzi che intrattengano rapporti con l’impresa.
Sulla base di quanto era previsto dalla l. 25 luglio 1956, n. 860 (costituente il primo intervento organico in materia di artigianato), l’impresa artigiana doveva possedere determinati requisiti per ogni effetto di legge (ossia in ambito tanto pubblicistico quanto privatistico), ma, per possedere tale qualifica e ottenere le agevolazioni di legge, occorreva – da un punto di vista formale – l’iscrizione nell’apposito albo; questa, nonostante avesse natura costitutiva, non attribuiva peraltro uno status definitivo e indiscutibile, né faceva sorgere presunzioni vincolanti, restando possibile per ogni interessato contestare la qualifica artigiana e fornire la prova contraria.
Successivamente, la l. 8 agosto 1985, n. 443, ha stabilito espressamente, all’art. 5, la valenza costitutiva dell’iscrizione nell’albo e di condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane: la giurisprudenza di legittimità ha dunque chiarito che, per conseguire dette agevolazioni, occorre che sia soddisfatto il requisito costitutivo (l’iscrizione), sempre che sussista la relativa condizione (cioè il possesso della qualifica che la consente).
In questo senso, l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane assolve a una duplice funzione: da un lato, integra requisito necessario ai fini dell’assunzione – a ogni effetto – della qualifica artigiana e, dall’altro lato, costituisce condizione (sufficiente, in quanto preceduta dalla verifica dei relativi requisiti stabiliti dalla legge) per il conseguimento delle agevolazioni pubblicistiche.
Con riferimento alla disposizione dettata dall’art. 2751-bis, n. 5), c.c., che attribuisce ai crediti dell’impresa artigiana un privilegio generale sui beni mobili del debitore, essa (soprattutto a seguito delle modifiche apportatevi dall’art. 36 d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, che ha introdotto il riferimento all’impresa artigiana come definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti) impone il positivo riscontro di tutte le condizioni richieste dalla l. 443/1985: vale a dire, oltre al possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 3 e al rispetto dei limiti dimensionali fissati dall’art. 4, l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane ai sensi dell’art. 5.
La giurisprudenza, pertanto, ha affermato il principio in base al quale tale iscrizione costituisce un elemento necessario, anche se non sufficiente, ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 5), c.c., dovendo concorrere con gli altri elementi ai quali la norma codicistica rinvia.
Tale approdo ermeneutico è coerente con il rilievo per cui la necessità del requisito formale dell’iscrizione deriva da ragioni di certezza nei rapporti giuridici che rivestono carattere pubblicistico.
Di conseguenza, se, sul piano sostanziale, è necessario, per potere invocare il privilegio previsto dall’art. 2751-bis, n. 5), c.c., la verifica in concreto dell’effettiva sussistenza dei requisiti per l’attribuzione della qualifica di impresa artigiana, valevoli ai fini dell’iscrizione nel relativo albo, quest’ultima, sul piano formale, mantiene, per ragioni di pubblicità e di certezza dei traffici giuridici, valenza generale e autonoma e integra pur sempre un presupposto del possesso della relativa qualifica.
A questo proposito, la modifica dell’art. 2751-bis c.c., con l’introduzione del richiamo alle disposizioni legislative vigenti, ha inciso solo sul profilo sostanziale (ossia relativamente agli indici ai quali occorre fare riferimento per operare la verifica dei requisiti sostanziali, dovendosi avere riguardo all’art. 2083 c.c. per i crediti sorti prima del 10 febbraio 2012, allorquando è entrato in vigore il d.l. 5/2012, ovvero alle disposizioni della l. 443/1985 per i crediti maturati dopo tale data), lasciando inalterato il profilo formale del possesso della qualifica.
In definitiva, la non rilevanza ex se dell’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane va intesa come non sufficienza – piuttosto che come non necessità – ai fini del riconoscimento del privilegio artigiano, nel senso che la verifica della ricorrenza dei requisiti sostanziali dell’impresa artigiana resta aspetto distinto e autonomo, per quanto concorrente, rispetto a quella avente per oggetto l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane (e, per effetto di quanto stabilito dall’art. 8 l. 29 dicembre 1993, n. 580, la conseguente annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese).
È rimasto, infatti, immutato il valore della pubblicità commerciale attuata attraverso albi, elenchi o registri, che risponde a esigenze organizzative dei traffici economici e che tutela la certezza dei rapporti giuridici: lo dimostra il fatto che l’efficacia costitutiva attribuita dal legislatore all’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane e alla relativa annotazione nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese è rimasta tale anche a seguito delle modifiche apportate alla normativa in materia di artigianato, confermando l’intento del legislatore di rafforzare la corrispondente funzione di pubblicità commerciale.
Tant’è vero che, come osservato dai giudici di legittimità, anche per le cosiddette start-up innovative l’iscrizione nel registro delle imprese costituisce condizione necessaria, anche se non sufficiente, per l’applicazione della disciplina agevolata (e, in particolare, l’esonero dalla dichiarazione di fallimento), una volta verificato l’effettivo e concreto possesso dei requisiti prescritti dalla legge (in questi termini, Cass. civ. sez. I, 4 luglio 2022, n. 21152): anche in questo caso, infatti, è stata valorizzata la natura costituiva dell’iscrizione di una società quale start-up innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese, in deroga alla regola della natura dichiarativa della pubblicità commerciale ex art. 2193 c.c.
Sempre in tema di privilegi, Cass. civ., sez. I, 18 dicembre 2023, n. 35314, ha affermato che, ai fini del riconoscimento di quello attribuito al credito del coltivatore diretto dall’art. 2751-bis, n. 4), c.c., è indispensabile che il titolare del credito sia una persona fisica, non potendosi estendere il privilegio anche a soggetti che, nello svolgimento dell’attività di coltivazione del fondo, sia organizzato in forma societaria, sia pure in quella meno complessa della società semplice, attesa la natura eccezionale della disciplina dei privilegi, che non consente interpretazioni analogiche, con la conseguenza che la figura del coltivatore diretto (ovvero del mezzadro, del colono e del soccidario) cui fa riferimento la norma, in difetto di una diversa locuzione che abbracci anche l’organizzazione collettiva, è del tutto incompatibile con la dimensione societaria.
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