L’estinzione dell’apertura di credito
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFL’apertura di credito è il contratto col quale la banca (accreditante) si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte (accreditato) una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato (art. 1842 c.c.), con facoltà dell’accreditato di utilizzare tale somma secondo le modalità convenute.
L’apertura di credito – che costituisce la più diffusa operazione bancaria attiva – è da taluno considerata il prototipo dei negozi di credito puro, essendo il credito (nella fattispecie la messa a disposizione di una somma di denaro) l’oggetto del contratto (G. Molle).
In particolare, l’oggetto dell’apertura di non è il godimento di una somma ma il godimento di una disponibilità (G. Ferri; G. Molle. Per la giurisprudenza, Cass. n. 69/1967: la funzione dell’apertura di credito è quella di consentire all’accreditato la possibilità di ottenere la disponibilità del denaro in vista di esigenze originariamente indeterminate, sia rispetto al tempo in cui esse possano assumere consistenza concreta, sia rispetto al modo con cui esse possano trovare soddisfacimento. Tale caratteristica e il richiamo alle forme d’uso contenute nell’art. 1843 c.c. comportano l’elasticità di utilizzo del credito; conf. Cass. n. 1539/1969). Tale circostanza differenzia e caratterizza l’apertura di credito rispetto ad altri contratti di credito, imperniati sulla erogazione delle somme
Il rapporto di apertura di credito si estingue: per la scadenza del termine, se a tempo determinato; a seguito della integrale restituzione della somma accreditata nell’apertura di credito semplice; per il recesso della banca o dell’accreditato, se l’apertura di credito è a tempo indeterminato; per il recesso della banca, anche se il contratto è a tempo determinato, se sussiste una «giusta causa»; per il decesso dell’affidato (in ragione della non trasmissibilità del rapporto agli eredi del de cuius, attesa la rilevanza, nell’apertura di credito, delle sue qualità personali: fa eccezione l’ipotesi in cui l’accreditato sia una persona giuridica, poiché è l’impresa che ha formato oggetto della valutazione della banca); per la sopravvenuta incapacità dell’affidato (Cass. n. 957/1969: dato il carattere strettamente fiduciario del contratto di apertura di credito, la morte o la sopravvenuta incapacità dell’accreditato sono causa di scioglimento del contratto e la banca non è tenuta a mantenere il credito agli eredi o al rappresentante dello accreditato). Una particolare ipotesi di recesso dell’accreditato è prevista dall’art. 118 TUB, che disciplina la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (c.d. ius variandi).
L’estinzione del rapporto determina la cessazione della disponibilità delle somme accreditate e l’obbligo di restituzione degli importi utilizzati (a meno che, in quest’ultima ipotesi, le somme messe a disposizione non siano state utilizzate o la disponibilità sia stata reintegrata dall’accreditato con successivi versamenti); unitamente alla restituzione dei predetti importi, l’accreditato ha l’obbligo di pagare commissioni e interessi connessi alla messa a disposizione e all’utilizzo delle somme.
Riguardo, in particolare, alla cessazione del contratto per scadenza del termine, in mancanza di esplicite norme contrattuali o d’uso trova applicazione l’art. 1183 c.c.: di conseguenza, l’accreditato alla scadenza perde la disponibilità delle somme ed è tenuto alla immediata restituzione delle somme utilizzate e degli accessori (G. Ferri).
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