9 Gennaio 2024

Inesistenza della notificazione e opposizione a decreto ingiuntivo

di Valentina Scappini, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile, seconda sez., ordinanza dell’8 novembre 2023, n. 31091; Pres. Manna; Rel. Fortunato.

Massima: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la notificazione della citazione effettuata presso il domicilio eletto con il ricorso monitorio ma non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario, in mancanza di rinnovazione del processo notificatorio con immediatezza e tempestività, è inesistente e, perciò, non suscettibile di sanatoria ex articolo 156, comma 3, c.p.c. a seguito della costituzione dell’opposto”.

CASO

A.A. otteneva un decreto ingiuntivo per il rimborso di € 8.634,54, corrispondente alla quota di ½ dell’importo di un buono fruttifero cointestato a C.C., dante causa di A.A. e a B.B., che aveva riscosso e trattenuto l’intero importo del titolo.

B.B. proponeva opposizione che era dapprima rigettata in primo grado e poi accolta dalla Corte di Appello di Roma in totale riforma della sentenza di prime cure.

Si premette che B.B. aveva notificato l’opposizione presso il domicilio eletto nel ricorso monitorio da A.A. ma la notifica non era andata a buon fine per irreperibilità del destinatario.

Ciò nonostante la Corte riteneva tempestiva l’opposizione, osservando che una simile notifica non imponesse di pretendere dall’opponente di riavviare spontaneamente il procedimento notificatorio: non si configurava, secondo la Corte, un vizio di inesistenza della notifica, ma una nullità sanata con effetto retroattivo dalla costituzione in giudizio dell’opposta.

La Corte respingeva la domanda monitoria, ritenendo che C.C. fosse solo formale intestataria del buono fruttifero.

A.A. proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

SOLUZIONE

Il motivo è dichiarato fondato e la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata in quanto l’opposizione era da considerarsi tardiva e quindi non poteva essere proseguita.

QUESTIONI

Con l’unico motivo di ricorso A.A. ha denunciato la violazione degli artt. 141, 151, 156 e 160 c.p.c., rilevando che la notifica dell’opposizione, effettuata in data 29.12.2014, non era andata a buon fine e che l’opponente non l’aveva mai rinnovata, cosicché il decreto era divenuto definitivo.

Il fatto che la notifica fosse stata effettuata presso il domicilio eletto nel procedimento monitorio non esonerava la parte dal riavviare il procedimento notificatorio entro un termine ragionevole ed in assenza di consegna dell’opposizione, la notifica era inesistente ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione spontanea dell’opposta.

Il motivo è considerato fondato.

Infatti, l’opponente, tentata la notifica presso il domicilio eletto nel ricorso monitorio dall’opposta in data 29.12.2014, non provvedeva ad alcun ulteriore adempimento, ad eccezione dell’iscrizione a ruolo della causa. L’opposta si è costituita spontaneamente alla prima udienza di comparizione del 20.05.2015 ma a tale data il decreto, notificato il 29.11.2014, era già divenuto definitivo per decorso del termine fissato dall’art. 641 c.c.

La Suprema Corte ricorda che la notifica dell’atto di impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione cui è assegnato, abbia eletto domicilio ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, nella circoscrizione del tribunale adito, va effettuata nel luogo indicato in forza degli artt. 330 e 141 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell’indirizzo, perché è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare gli eventuali mutamenti (Cass. s.u. 17352/2009; Cass. 24539/2014; Cass. 3356/2014; Cass. s.u. 14594/2016; Cass. 24660/2017; Cass. 4663/2021).

Tuttavia, evidenzia che sebbene nel ricorso monitorio fosse indicato il domicilio eletto, tale circostanza rendeva non imputabile il mancato esito della notifica, ma – come già affermato in tema di impugnazione, i cui principi valgono anche per la notifica dell’opposizione ex art. 645, parimenti prevista a pena di decadenza (cfr. Cass. 4663/2021) – non sollevava l’opponente dall’onere di riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento (Cass. s.u. 14594/2016; Cass. 19059/2017; Cass. 11485/2018; Cass. 7246/2017).

La Corte osserva che nessuna deroga poteva discendere dall’unitarietà del procedimento per decreto ingiuntivo: l’opposizione costituisce una fase del procedimento la cui proposizione è subordinata al rispetto di un termine di decadenza e richiede la notificazione dell’opposizione, in mancanza della quale, in quanto non materialmente perfezionata, il decreto passa in giudicato; lo stesso principio di scissione degli effetti della notifica vale ad escludere ogni decadenza allorquando la parte abbia provveduto nei termini alla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario o postale ma sempre che la notifica si sia finalmente perfezionata con la consegna dell’atto in una delle forme previste dal codice di rito (Cass. s.u. 13394/2022; Cass. 14916/2016).

La notificazione semplicemente tentata presso il recapito del difensore della controparte, trasferitosi altrove, era inesistente e, perciò, non suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c., comma 3, a seguito della costituzione in giudizio dell’opposto: in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, l’inesistenza ricorre nei casi in cui l’attività notificatoria sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass. 31085/2022; Cass. 26511/2022; Cass. 23968/2017; Cass. 2174/2017; Cass. s.u. 14916/2016).

La Corte accoglie quindi l’unico motivo di ricorso, cassando la sentenza senza rinvio poiché, come stabilito dal Tribunale, l’opposizione era tardiva e non poteva esser proseguita.

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