Sistemi di informazione creditizia e preavviso di segnalazione negativa
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFNell’istruttoria di una richiesta di finanziamento risulta determinante la c.d. referenza creditizia del soggetto richiedente, che riflette la correttezza dei suoi comportamenti nell’ambito dei rapporti di finanziamento, potendo tale informazione essere sia di tipo positivo, nel caso di regolare pagamento delle rate o di estinzione del debito, sia di tipo negativo, nell’ipotesi di ritardi e insolvenze (in arg., di recente, Trib Bari 13.10.2023).
Attraverso le banche dati (Crif, Experia e simili), gli istituti bancari e gli intermediari si scambiano informazioni sui finanziamenti richiesti ed erogati ai loro clienti per finalità collegate alla tutela del credito e al contenimento dei relativi costi, attingendo ad archivi aventi di fatto una rilevanza pubblica.
I suddetti Sistemi di informazioni creditizia (SIC) sono disciplinati dal nuovo “Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”, approvato dal Garante per la privacy il 12 settembre 2019 (dopo un lavoro di revisione del precedente Codice deontologico del 2004), il quale stabilisce che l’Istituto di credito ha il dovere di inviare all’interessato un preavviso circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più SIC, prevedendo anche modalità digitali e innovative al fine di garantire la ricezione di tale preavviso.
Tale disposizione risponde all’esigenza di consentire al debitore di regolarizzare per tempo la propria posizione prima della segnalazione, mediante versamento della rata scaduta, nonché di avanzare eventuali contestazioni all’intermediario .
In argomento, rileva anche l’art. 125, comma 3, TUB, in base al quale “I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L’informativa è resa unitamente all’invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.”.
Di particolare interesse è quanto stabilito dalla Cassazione, secondo cui in tema di segnalazione alle Società di informazioni creditizie, il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all’onere di preventivo avviso al debitore che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo; ne segue che dalla mancanza di prova del perfezionamento dell’avviso presso il destinatario non può esser tratta la conseguenza della illegittimità della segnalazione ove questa riguardi, invece, finanziamenti che esulano dal credito ai consumatori (Cass. n. 14382/2021; Cass. n. 39769/2021).
In definitiva, la legittimità della segnalazione negativa ai sistemi privati di informazione creditizia (SIC) sussiste al ricorrere sia di un requisito sostanziale, individuato nella veridicità dell’inadempimento segnalato, sia di un requisito formale, consistente nel rispetto della regola procedurale che impone all’intermediario di preavvisare il cliente circa l’iscrizione del suo nominativo nella banca dati.
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